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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10417/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10417 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati a Parte_5 C.F._4
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cogoli, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
Nei confronti di
(C.F. ), in persona del NT P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio dell'Avv. Emilia Maria D'Ascoli, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2024) Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta poiché infondata, nel merito: preso atto dell'elaborato peritale steso dal CTU Ing. che richiama integralmente il progetto Persona_1
divisionale proposto dagli attori: individui ed assegni ad nato a [...]
Remedello il 11/8/1957 cf e residente a [...]
Vinci,50 i terreni siti nel Comune di Remedello (BS), identificati catastalmente al foglio n.
19, mappali n. 1, n. 2, n. 3, e n. 4, del valore di € 48.804,00; oneri il Sig. Parte_1 al pagamento in favore degli altri comproprietari di un conguaglio in denaro per €
5.359,64; disponga la permanenza dello stato di comunione indivisa tra gli attori sui residui immobili;
ordini alla di cancellare l'ipoteca NT
precedentemente dalla stessa iscritta sul totale dei beni immobili in comproprietà fra gli attori, trasferendola ed iscrivendola su quelli individuati ed assegnati al Sig. Pt_1
[...]
Dichiari inoltre l'emittenda sentenza esecutiva ex lege.
Condanni controparte: al pagamento delle spese ed onorari relativi alla procedura di mediazione per cui ci si rimette al prudente apprezzamento giudiziale, e dell'instaurato giudizio, oltre agli onorari versati al CTU, e la tassa di registro e trascrizione del provvedimento, il tutto gravato dagli oneri fiscali di legge”;
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Brescia,
1- accertata la sussistenza dell'ipoteca esattoriale iscritta a favore dell'
[...]
in data 24.5.2022 sulle quote di proprietà esclusiva del sig. Controparte_2
sui beni oggetto di divisione giudiziale, in caso di accoglimento Parte_1
della domanda di divisione secondo il prospetto indicato dal CTU, autorizzare al trasferimento dell'iscrizione di ipoteca sui soli beni che saranno CP_3 assegnati a quest'ultimo sino alla concorrenza del credito garantito, come previsto dall'art. 2825 c.c., con contestuale annotamento di restrizione dell'ipoteca già iscritta sul bene non oggetto di divisione ed in proprietà del Parte_1
(mappale 574 subalterno 5) per la differenza del credito non garantito all'esito della divisione stessa.
2- Con vittoria delle spese sostenute da nel NT presente procedimento da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari per l'opera prestata”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_6
ed deducevano di essere comproprietari Parte_3 Parte_4 Parte_5
dei fabbricati siti nel Comune di Remedello (BS), catastalmente identificati al Foglio 13,
Mappale 96, Subalterni 3 e 4, e dei terreni, siti nello stesso Comune, identificati al Foglio
13, Mappale 24, e Foglio 19, Mappali numeri 1, 2, 3, 4, e 10, del valore complessivo di €
206.815,00, e sui quali l' aveva iscritto ipoteca a tutela NT del credito di € 220.553,00 vantato nei confronti del solo (titolare di una Parte_1 quota del valore pari ad € 41.360,00).
Gli attori chiedevano, quindi al Tribunale lo scioglimento della comunione con attribuzione ad dei terreni di cui al Foglio 19, Mappali 1, 2, 3, e 4, del Parte_1 valore di € 47.500,00, sui quali esclusivamente trasferire e restringere l'ipoteca.
L si costituiva in giudizio per confermare di aver NT
iscritto - sulla quota spettante ad sui suddetti beni in comunione, oltreché Parte_1
sulla quota di proprietà superficiaria di ½ del fabbricato identificato al Foglio 15,
Particella 574, Subalterno 5 - ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 presso l'Ufficio del
Territorio di Brescia in data 3.5.2019 ai numeri RG 19769/RP 3340 per l'importo capitale di € 92.839,22, a garanzia dei crediti erariali, contributivi, previdenziali e sanzionatori a carico di e, premesso che essa non aveva facoltà di prestare assenso ad Parte_1 accordi transattivi e/o proposte a saldo e stralcio così come ad un'eventuale divisione volontaria dei beni ipotecati, per rappresentare di non opporsi alla divisione giudiziale dei beni in comunione a condizione che fosse mantenuta intatta la garanzia patrimoniale scaturente dall'iscrizione ipotecaria.
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare la congruità dei valori dei beni in comunione indicati nella perizia di parte allegata all'atto di citazione, e, dopo un primo trattenimento in decisione all'udienza del 28.2.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione di chiarimenti dalle parti e, all'udienza del 20.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva di nuovo trattenuta in decisione, ma senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla domanda di divisione e sull'esito dell'ipoteca
Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione comprende una serie di immobili siti nel Comune di Remedello
(BS), identificati al Catasto Fabbricati, Sezione NCT, Foglio 13, Mappale 96, Subalterni 3
e 4, e al Catasto Terreni, Sezione NCT, Foglio 13, Mappale 24, Foglio 19, Mappali 1, 2, 3,
3 4, e 10, proprietà posizionate al di fuori del centro abitato del paese in una zona a vocazione agricola.
L'esperto, con una valutazione immune da vizi logici e metodologici e che questo
Tribunale condivide, ha stimato il valore complessivo del compendio in comunione in €
217.221,80, sostanzialmente equivalente a quello già calcolato nella perizia di parte prodotta dagli attori, e il valore della quota di 1/5 spettante ad in € Parte_1
43.444,36, e, stimati i terreni di cui al Foglio 19, Mappali 1, 2, 3, e 4 in € 48.804,00, ha reputato che l'ipotesi divisionale che prevede l'assegnazione di tali beni ad Pt_1 unitamente al versamento da parte di costui di un conguaglio in denaro pari ad €
[...]
5.359,64 a favore degli altri comproprietari, rimasti in comunione indivisa sui restanti beni, rappresenti anche dal punto di vista dell'interesse di tutti i comproprietari e della tutela delle ragioni creditorie della convenuta la soluzione migliore percorribile, in quanto altre ipotesi divisionali sarebbero complesse ed onerose.
Tale soluzione coincide con quella proposta dagli attori e la stessa NT
, come precisato nei chiarimenti da ultimo depositati in giudizio, non si è
[...]
opposta al recepimento della stessa.
Ai sensi dell'art. 2825 c.c. l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui vengono assegnati nella divisione, quindi il Tribunale autorizza l' NT
a trasferire l'ipoteca iscritta il 3.5.2019 con numero di Registro generale
[...]
19769 e numero di Registro particolare 3340 sui terreni attribuiti in questa sede ad sino alla concorrenza del credito garantito, con contestuale annotamento Parte_1 di restrizione dell'ipoteca già iscritta sul bene non oggetto di divisione e in proprietà del solo (di cui al Foglio 15, Particella 574, Subalterno 5) per la differenza del Parte_1 credito non garantito all'esito della divisione stessa.
2. Sulle spese di lite
L'impossibilità per l' di transigere la controversia in via NT extraprocessuale o di accettare proposte di divisione negoziale, e l'accordo delle parti in ordine alla divisione del patrimonio in comunione e all'esito dell'ipoteca iscritta dall'ente induce questo Tribunale a dichiarare irripetibili le spese di mediazione sostenute dalla parte attrice e a dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Per le stesse ragioni, le spese della C.T.U., debbono definitivamente essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, realizzando la consulenza un interesse comune.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
1) DISPONE lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti nel
Comune di Remedello (BS) di seguito indicati, identificati al Catasto Fabbricati,
Sezione NCT, Foglio 13, Mappale 96, Subalterni 3 e 4, e al Catasto Terreni,
Sezione NCT, Foglio 13, Mappale 24, Foglio 19, Mappali 1, 2, 3, 4, e 10, e, per l'effetto,
ATTRIBUISCE ad i terreni di cui al Foglio 19, Particelle Parte_1 numeri 1, 2, 3, e 4, del valore di € 48.804,00;
DISPONE la permanenza dello stato di comunione indivisa fra i restanti comproprietari, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , e di
[...] Parte_5 Controparte_4
corrispondere agli altri comproprietari, in solido fra loro, un conguaglio in denaro pari ad € 5.359,64;
2) AUTORIZZA a trasferire NT
l'ipoteca iscritta il 3.5.2019 con numero di Registro generale 19769 e numero di
Registro particolare 3340 sui terreni attribuiti in questa sede ad Parte_1
sino alla concorrenza del credito garantito, con contestuale annotamento di restrizione dell'ipoteca già iscritta sul bene non oggetto di divisione e in proprietà del solo (di cui al Foglio 15, Particella 574, Subalterno 5) per la Parte_1 differenza del credito non garantito all'esito della divisione stessa;
3) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) DICHIARA irripetibili le spese di mediazione sostenute dalla parte attrice e integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Brescia, 15.3.2025
La Giudice
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 10417 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati a Parte_5 C.F._4
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cogoli, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
Nei confronti di
(C.F. ), in persona del NT P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio dell'Avv. Emilia Maria D'Ascoli, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2024) Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta poiché infondata, nel merito: preso atto dell'elaborato peritale steso dal CTU Ing. che richiama integralmente il progetto Persona_1
divisionale proposto dagli attori: individui ed assegni ad nato a [...]
Remedello il 11/8/1957 cf e residente a [...]
Vinci,50 i terreni siti nel Comune di Remedello (BS), identificati catastalmente al foglio n.
19, mappali n. 1, n. 2, n. 3, e n. 4, del valore di € 48.804,00; oneri il Sig. Parte_1 al pagamento in favore degli altri comproprietari di un conguaglio in denaro per €
5.359,64; disponga la permanenza dello stato di comunione indivisa tra gli attori sui residui immobili;
ordini alla di cancellare l'ipoteca NT
precedentemente dalla stessa iscritta sul totale dei beni immobili in comproprietà fra gli attori, trasferendola ed iscrivendola su quelli individuati ed assegnati al Sig. Pt_1
[...]
Dichiari inoltre l'emittenda sentenza esecutiva ex lege.
Condanni controparte: al pagamento delle spese ed onorari relativi alla procedura di mediazione per cui ci si rimette al prudente apprezzamento giudiziale, e dell'instaurato giudizio, oltre agli onorari versati al CTU, e la tassa di registro e trascrizione del provvedimento, il tutto gravato dagli oneri fiscali di legge”;
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale di Brescia,
1- accertata la sussistenza dell'ipoteca esattoriale iscritta a favore dell'
[...]
in data 24.5.2022 sulle quote di proprietà esclusiva del sig. Controparte_2
sui beni oggetto di divisione giudiziale, in caso di accoglimento Parte_1
della domanda di divisione secondo il prospetto indicato dal CTU, autorizzare al trasferimento dell'iscrizione di ipoteca sui soli beni che saranno CP_3 assegnati a quest'ultimo sino alla concorrenza del credito garantito, come previsto dall'art. 2825 c.c., con contestuale annotamento di restrizione dell'ipoteca già iscritta sul bene non oggetto di divisione ed in proprietà del Parte_1
(mappale 574 subalterno 5) per la differenza del credito non garantito all'esito della divisione stessa.
2- Con vittoria delle spese sostenute da nel NT presente procedimento da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari per l'opera prestata”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Parte_6
ed deducevano di essere comproprietari Parte_3 Parte_4 Parte_5
dei fabbricati siti nel Comune di Remedello (BS), catastalmente identificati al Foglio 13,
Mappale 96, Subalterni 3 e 4, e dei terreni, siti nello stesso Comune, identificati al Foglio
13, Mappale 24, e Foglio 19, Mappali numeri 1, 2, 3, 4, e 10, del valore complessivo di €
206.815,00, e sui quali l' aveva iscritto ipoteca a tutela NT del credito di € 220.553,00 vantato nei confronti del solo (titolare di una Parte_1 quota del valore pari ad € 41.360,00).
Gli attori chiedevano, quindi al Tribunale lo scioglimento della comunione con attribuzione ad dei terreni di cui al Foglio 19, Mappali 1, 2, 3, e 4, del Parte_1 valore di € 47.500,00, sui quali esclusivamente trasferire e restringere l'ipoteca.
L si costituiva in giudizio per confermare di aver NT
iscritto - sulla quota spettante ad sui suddetti beni in comunione, oltreché Parte_1
sulla quota di proprietà superficiaria di ½ del fabbricato identificato al Foglio 15,
Particella 574, Subalterno 5 - ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 presso l'Ufficio del
Territorio di Brescia in data 3.5.2019 ai numeri RG 19769/RP 3340 per l'importo capitale di € 92.839,22, a garanzia dei crediti erariali, contributivi, previdenziali e sanzionatori a carico di e, premesso che essa non aveva facoltà di prestare assenso ad Parte_1 accordi transattivi e/o proposte a saldo e stralcio così come ad un'eventuale divisione volontaria dei beni ipotecati, per rappresentare di non opporsi alla divisione giudiziale dei beni in comunione a condizione che fosse mantenuta intatta la garanzia patrimoniale scaturente dall'iscrizione ipotecaria.
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare la congruità dei valori dei beni in comunione indicati nella perizia di parte allegata all'atto di citazione, e, dopo un primo trattenimento in decisione all'udienza del 28.2.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione di chiarimenti dalle parti e, all'udienza del 20.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva di nuovo trattenuta in decisione, ma senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla domanda di divisione e sull'esito dell'ipoteca
Come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, il compendio immobiliare oggetto della domanda di divisione comprende una serie di immobili siti nel Comune di Remedello
(BS), identificati al Catasto Fabbricati, Sezione NCT, Foglio 13, Mappale 96, Subalterni 3
e 4, e al Catasto Terreni, Sezione NCT, Foglio 13, Mappale 24, Foglio 19, Mappali 1, 2, 3,
3 4, e 10, proprietà posizionate al di fuori del centro abitato del paese in una zona a vocazione agricola.
L'esperto, con una valutazione immune da vizi logici e metodologici e che questo
Tribunale condivide, ha stimato il valore complessivo del compendio in comunione in €
217.221,80, sostanzialmente equivalente a quello già calcolato nella perizia di parte prodotta dagli attori, e il valore della quota di 1/5 spettante ad in € Parte_1
43.444,36, e, stimati i terreni di cui al Foglio 19, Mappali 1, 2, 3, e 4 in € 48.804,00, ha reputato che l'ipotesi divisionale che prevede l'assegnazione di tali beni ad Pt_1 unitamente al versamento da parte di costui di un conguaglio in denaro pari ad €
[...]
5.359,64 a favore degli altri comproprietari, rimasti in comunione indivisa sui restanti beni, rappresenti anche dal punto di vista dell'interesse di tutti i comproprietari e della tutela delle ragioni creditorie della convenuta la soluzione migliore percorribile, in quanto altre ipotesi divisionali sarebbero complesse ed onerose.
Tale soluzione coincide con quella proposta dagli attori e la stessa NT
, come precisato nei chiarimenti da ultimo depositati in giudizio, non si è
[...]
opposta al recepimento della stessa.
Ai sensi dell'art. 2825 c.c. l'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui vengono assegnati nella divisione, quindi il Tribunale autorizza l' NT
a trasferire l'ipoteca iscritta il 3.5.2019 con numero di Registro generale
[...]
19769 e numero di Registro particolare 3340 sui terreni attribuiti in questa sede ad sino alla concorrenza del credito garantito, con contestuale annotamento Parte_1 di restrizione dell'ipoteca già iscritta sul bene non oggetto di divisione e in proprietà del solo (di cui al Foglio 15, Particella 574, Subalterno 5) per la differenza del Parte_1 credito non garantito all'esito della divisione stessa.
2. Sulle spese di lite
L'impossibilità per l' di transigere la controversia in via NT extraprocessuale o di accettare proposte di divisione negoziale, e l'accordo delle parti in ordine alla divisione del patrimonio in comunione e all'esito dell'ipoteca iscritta dall'ente induce questo Tribunale a dichiarare irripetibili le spese di mediazione sostenute dalla parte attrice e a dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Per le stesse ragioni, le spese della C.T.U., debbono definitivamente essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, realizzando la consulenza un interesse comune.
4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
1) DISPONE lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili siti nel
Comune di Remedello (BS) di seguito indicati, identificati al Catasto Fabbricati,
Sezione NCT, Foglio 13, Mappale 96, Subalterni 3 e 4, e al Catasto Terreni,
Sezione NCT, Foglio 13, Mappale 24, Foglio 19, Mappali 1, 2, 3, 4, e 10, e, per l'effetto,
ATTRIBUISCE ad i terreni di cui al Foglio 19, Particelle Parte_1 numeri 1, 2, 3, e 4, del valore di € 48.804,00;
DISPONE la permanenza dello stato di comunione indivisa fra i restanti comproprietari, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e , e di
[...] Parte_5 Controparte_4
corrispondere agli altri comproprietari, in solido fra loro, un conguaglio in denaro pari ad € 5.359,64;
2) AUTORIZZA a trasferire NT
l'ipoteca iscritta il 3.5.2019 con numero di Registro generale 19769 e numero di
Registro particolare 3340 sui terreni attribuiti in questa sede ad Parte_1
sino alla concorrenza del credito garantito, con contestuale annotamento di restrizione dell'ipoteca già iscritta sul bene non oggetto di divisione e in proprietà del solo (di cui al Foglio 15, Particella 574, Subalterno 5) per la Parte_1 differenza del credito non garantito all'esito della divisione stessa;
3) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) DICHIARA irripetibili le spese di mediazione sostenute dalla parte attrice e integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Brescia, 15.3.2025
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