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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436-bis e 348-bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 230/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 84 del 19.3.2024, notificata il
28.3.2024; avente ad oggetto: punteggio, promossa da:
, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna
[...]
e domiciliata presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone ed Parte_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli – appellato nonché nei confronti di: tutti i candidati inseriti, per la provincia di per le graduatorie di Pt_3 circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico
2021-2024 – appellati posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
1 esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini, in Parte_4 funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare il proprio diritto all'attribuzione del punteggio integrale di 6 punti per il profilo di assistente amministrativo nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021-2024 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato (scaglione 6\1985) successivamente al conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di nomina.
Il Tribunale, nella resistenza del e nella contumacia dei CP_1 controinteressati, affermata la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso, rilevando che il D.M. 50 del 3.3.2021 “consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello prestato alle dipendenze di
(altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici”. Quanto alla legittimità della distinzione, osservava che il comma 1 dell'art. 2050 del d.lgs.
n. 66/2010 prevede che “il servizio militare e quello civile ad esso equiparato siano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come “militare di leva o richiamato” è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro. Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio} nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio ("di leva o richiamato"), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto. Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici”.
Il Tribunale, dunque, emetteva le seguenti statuizioni: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo di 6 punti per il profilo di assistente amministrativo nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021-2023 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato
(scaglione 6\1985).
2 2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate ai sensi del regolamento n.147 del
2022 in € 2.309,00 (di cui € 301,00 a titolo di rimborso spese forfettarie) oltre ad
IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la CP_1 riforma, con rigetto delle originarie domande.
Si è costituito l'appellato, resistendo all'impugnazione.
Precisamente, la parte ha evidenziato l'intervenuta acquiescenza prestata dal alla sentenza, stante che, prima dell'interposizione del presente Parte_1 gravame, con decreto dirigenziale dell'IPEO “S. P. Malatesta” di prot. n. Pt_3
3575 del 15.4.2024, l'Amministrazione scolastica provvedeva a rettificare il punteggio complessivamente assegnato al ricorrente rispetto alle graduatorie in questione per il periodo di validità 2021/2023, e, per l'effetto, attribuiva i n. 6 pt. dovuti in relazione al servizio di leva dichiarato nell'istanza, manifestando così un comportamento indubbiamente concludente.
Ha rilevato, inoltre, l'interessato, che l'efficacia dei suddetti elenchi è ormai cessata, essendone terminato il periodo di validità, tanto che con D.M. 21.5.2024
n.89 sono state avviate le operazioni per la costituzione delle graduatorie in parola per il triennio 2024/2027, debitamente pubblicate in tempo utile a conferire gli incarichi di supplenza a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025.
Nel merito, la parte ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione.
3. In mancanza di prova dell'integrazione del contraddittorio con i controinteressati, all'udienza del 14.11.2024 la Corte ha disposto provvedersi in tal senso entro il 10.1.2025, con le stesse modalità adottate in primo grado.
4. All'odierna udienza il ha affermato di non aver provveduto, quale CP_1 parte interessata, all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
5. Non essendovi prova dell'esecuzione dell'incombente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c., secondo cui “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina
l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Come ha chiarito Cass., 20.1.2016, n. 891, “In tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art.
331 cod. proc. civ., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica
3 natura perentoria, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, né è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l'osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (nella specie, la notifica dell'atto di integrazione non era andata a buon fine nei confronti di alcuni intimati, pur avendo i ricorrenti consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario in tempo utile, rendendosi così necessaria una seconda notifica effettuata però oltre il termine di cui all'art. 371 bis cod. proc. civ.)”.
La disposizione è applicabile al processo del lavoro, come precisato da
Cass., 10.6.2010, n. 13968 (“Non avendo nessuna delle due parti formito la prova dell'avvenuta notifica, il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l'appello improcedibile, ma avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 331, c. 2, c.p.c. per il quale - nel caso di sentenza pronunziata tra più parti in causa inscindibile -
l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio”).
L'inammissibilità dell'impugnazione, per il tramite dell'art. 348-bis c.p.c., consente di provvedere con le modalità di cui all'art. 436-bis c.p.c.
6. La regolamentazione delle spese di lite tra l'appellante e il Parte_4 segue la soccombenza, occorrendo porre le stesse a carico dell'Amministrazione, interessata ad integrare il contraddittorio, provvedendosi come in dispositivo.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n.
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n.
28250/2017).
P.Q.M.
visti gli art. 436 – bis c.p.c. e 348-bis c.p.c., dichiara inammissibile l'impugnazione; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di
4 , che liquida per compensi in € 2,000,00, oltre accessori di Parte_4 legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436-bis e 348-bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 230/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 84 del 19.3.2024, notificata il
28.3.2024; avente ad oggetto: punteggio, promossa da:
, Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna
[...]
e domiciliata presso i relativi Uffici in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone ed Parte_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli – appellato nonché nei confronti di: tutti i candidati inseriti, per la provincia di per le graduatorie di Pt_3 circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico
2021-2024 – appellati posta in decisione all'udienza collegiale del 5.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
1 esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini, in Parte_4 funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accertare il proprio diritto all'attribuzione del punteggio integrale di 6 punti per il profilo di assistente amministrativo nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021-2024 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato (scaglione 6\1985) successivamente al conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di nomina.
Il Tribunale, nella resistenza del e nella contumacia dei CP_1 controinteressati, affermata la propria giurisdizione, accoglieva il ricorso, rilevando che il D.M. 50 del 3.3.2021 “consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello prestato alle dipendenze di
(altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici”. Quanto alla legittimità della distinzione, osservava che il comma 1 dell'art. 2050 del d.lgs.
n. 66/2010 prevede che “il servizio militare e quello civile ad esso equiparato siano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come “militare di leva o richiamato” è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro. Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio} nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio ("di leva o richiamato"), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto. Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici”.
Il Tribunale, dunque, emetteva le seguenti statuizioni: “Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo di 6 punti per il profilo di assistente amministrativo nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021-2023 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato
(scaglione 6\1985).
2 2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate ai sensi del regolamento n.147 del
2022 in € 2.309,00 (di cui € 301,00 a titolo di rimborso spese forfettarie) oltre ad
IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
2. Il ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la CP_1 riforma, con rigetto delle originarie domande.
Si è costituito l'appellato, resistendo all'impugnazione.
Precisamente, la parte ha evidenziato l'intervenuta acquiescenza prestata dal alla sentenza, stante che, prima dell'interposizione del presente Parte_1 gravame, con decreto dirigenziale dell'IPEO “S. P. Malatesta” di prot. n. Pt_3
3575 del 15.4.2024, l'Amministrazione scolastica provvedeva a rettificare il punteggio complessivamente assegnato al ricorrente rispetto alle graduatorie in questione per il periodo di validità 2021/2023, e, per l'effetto, attribuiva i n. 6 pt. dovuti in relazione al servizio di leva dichiarato nell'istanza, manifestando così un comportamento indubbiamente concludente.
Ha rilevato, inoltre, l'interessato, che l'efficacia dei suddetti elenchi è ormai cessata, essendone terminato il periodo di validità, tanto che con D.M. 21.5.2024
n.89 sono state avviate le operazioni per la costituzione delle graduatorie in parola per il triennio 2024/2027, debitamente pubblicate in tempo utile a conferire gli incarichi di supplenza a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025.
Nel merito, la parte ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione.
3. In mancanza di prova dell'integrazione del contraddittorio con i controinteressati, all'udienza del 14.11.2024 la Corte ha disposto provvedersi in tal senso entro il 10.1.2025, con le stesse modalità adottate in primo grado.
4. All'odierna udienza il ha affermato di non aver provveduto, quale CP_1 parte interessata, all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
5. Non essendovi prova dell'esecuzione dell'incombente, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c., secondo cui “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina
l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
Come ha chiarito Cass., 20.1.2016, n. 891, “In tema di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art.
331 cod. proc. civ., la sua omissione nel termine assegnato, che ha pacifica
3 natura perentoria, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; tale conseguenza del predetto inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio e risponde a ragioni di ordine pubblico processuale, né è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva avvenire l'integrazione ovvero derogabile in relazione alle ragioni determinanti l'osservanza del termine assegnato, se il ricorrente non ha proceduto alle opportune indagini anagrafiche ed al registro delle imprese, il predetto termine essendo invero concesso non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso (nella specie, la notifica dell'atto di integrazione non era andata a buon fine nei confronti di alcuni intimati, pur avendo i ricorrenti consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario in tempo utile, rendendosi così necessaria una seconda notifica effettuata però oltre il termine di cui all'art. 371 bis cod. proc. civ.)”.
La disposizione è applicabile al processo del lavoro, come precisato da
Cass., 10.6.2010, n. 13968 (“Non avendo nessuna delle due parti formito la prova dell'avvenuta notifica, il giudice non avrebbe dovuto dichiarare l'appello improcedibile, ma avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 331, c. 2, c.p.c. per il quale - nel caso di sentenza pronunziata tra più parti in causa inscindibile -
l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio”).
L'inammissibilità dell'impugnazione, per il tramite dell'art. 348-bis c.p.c., consente di provvedere con le modalità di cui all'art. 436-bis c.p.c.
6. La regolamentazione delle spese di lite tra l'appellante e il Parte_4 segue la soccombenza, occorrendo porre le stesse a carico dell'Amministrazione, interessata ad integrare il contraddittorio, provvedendosi come in dispositivo.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n.
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n.
28250/2017).
P.Q.M.
visti gli art. 436 – bis c.p.c. e 348-bis c.p.c., dichiara inammissibile l'impugnazione; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di
4 , che liquida per compensi in € 2,000,00, oltre accessori di Parte_4 legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bologna il 5.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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