TAR Genova, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 443
TAR
Decreto presidenziale 25 luglio 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 7 agosto 2025
>
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 45-bis cod. nav., eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia grave e manifesta

    Il Comune ha rilasciato l'autorizzazione alla subconcessione con termine finale al 31 dicembre 2024, pertanto la comunicazione di ripresa attività oltre tale termine è inefficace.

  • Rigettato
    Violazione art. 45-bis cod. nav., eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, irragionevolezza e ingiustizia grave e manifesta, violazione art. 97 Cost., principi di imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e correttezza, violazione art. 10-bis l. 241/1990, principi del contraddittorio e giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Comune ha rilasciato l'autorizzazione alla subconcessione con termine finale al 31 dicembre 2024, pertanto la comunicazione di modifica dell'amministratore oltre tale termine è inefficace.

  • Rigettato
    Invalidità derivata per illegittimità dei primi due provvedimenti impugnati

    Il Comune ha rilasciato l'autorizzazione alla subconcessione con termine finale al 31 dicembre 2024, pertanto la domanda di affidamento presentata successivamente è inefficace.

  • Rigettato
    Invalidità derivata per illegittimità dei primi due provvedimenti impugnati

    Il Comune ha rilasciato l'autorizzazione alla subconcessione con termine finale al 31 dicembre 2024, pertanto la SCIA presentata successivamente è inefficace.

  • Accolto
    Violazione artt. 4, 6 e 21-octies, co. 1 l. 241/1990, principio contrarius actus, art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto relativo di attribuzione di competenza e difetto dei presupposti

    La licenza di pubblico spettacolo rilasciata nel luglio 2024 aveva una durata di due anni e non era stata né sospesa né revocata. La scadenza della subconcessione non incide sull'efficacia della licenza.

  • Accolto
    Violazione artt. 17, 68 e 69 r.d. 773/1931, artt. 666 c.p., artt. 1, 3, 21-quater, 21-quinquies, 21-nonies l. 241/1990, art. 97 Cost., principio legittimo affidamento, doveri buona fede e correttezza, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti per ingiustizia grave e manifesta

    La licenza di pubblico spettacolo rilasciata nel luglio 2024 aveva una durata di due anni e non era stata né sospesa né revocata. La scadenza della subconcessione non incide sull'efficacia della licenza.

  • Accolto
    Violazione artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10 l. 241/1990, artt. 2, 3, 42, 97 Cost., eccesso di potere per ingiustizia manifesta

    La licenza di pubblico spettacolo rilasciata nel luglio 2024 aveva una durata di due anni e non era stata né sospesa né revocata. La scadenza della subconcessione non incide sull'efficacia della licenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 443
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 443
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo