Decreto presidenziale 25 luglio 2025
Ordinanza cautelare 7 agosto 2025
Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00929/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gaggero e Federico Lertora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Noli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Mattia Menotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
nei confronti
dell’impresa individuale -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Comune ha negato efficacia alla comunicazione di ripresa attività, in quanto la società non sarebbe legittimata a presentarla; 2) della nota prot. n.-OMISSIS-, di irricevibilità della comunicazione di modifica dell’amministratore; 3) della nota prot. n. -OMISSIS-, di inammissibilità della domanda in pari data, di affidamento ad altri soggetti delle attività di concessione ex art. 45- bis cod. nav., per non essere stata presentata dal concessionario; 4) della nota del-OMISSIS-, di inefficacia della S.C.I.A. per cambio amministratore; 5) dell’ordinanza n. -OMISSIS-, di cessazione ex art. 666 c.p. dell’attività di spettacolo o trattenimento danzante, in quanto svolta senza la prescritta licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Noli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2026 il dott. OL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 24 luglio 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. In data 17 aprile 2024 l’odierna ricorrente ha stipulato un contratto di affitto d’azienda con -OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa individuale e concessionario demaniale per la gestione di uno stabilimento balneare (“-OMISSIS-”) nel comune di Noli in forza della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, successivamente aggiornata con suppletiva n. -OMISSIS- e successive proroghe. Oggetto del suddetto contratto di affitto è l’affidamento, per dieci anni, del complesso aziendale di titolarità dell’odierno controinteressato, avente ad oggetto la gestione del citato stabilimento balneare, comprensiva di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo. Nello specifico, la società -OMISSIS-. si è impegnata a eseguire alcune opere, a gestire il bene e a corrispondere un canone;-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 13 del suddetto contratto, si è obbligato a sottoscrivere tutte le domande, istanze e pratiche, di qualsiasi natura, da presentare presso le competenti Autorità, eventualmente necessarie per l’ordinaria conduzione dell’azienda.
In data 15 maggio 2024, a seguito della stipula del citato contratto, reso noto all’Amministrazione,-OMISSIS- ha presentato al competente Ufficio del Comune di Noli un’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 45- bis cod. nav., per l’affidamento alla società -OMISSIS-. della gestione dell’attività compresa nella concessione demaniale marittima intestata alla ditta del medesimo, per il periodo compreso tra il 15 maggio 2024 e il 31 dicembre 2024. Con provvedimento n. -OMISSIS-, l’Amministrazione ha autorizzato la gestione dello stabilimento balneare in parola alla ricorrente, sino al 31 dicembre 2024.
Nelle more, i rapporti tra la Società e il concessionario si sono deteriorati; pertanto, l’odierna ricorrente ha ritenuto, in quanto legittimata in forza del contratto di affitto d’azienda, di rivolgere direttamente le istanze necessarie all’Amministrazione.
Nello specifico, in data 2 luglio 2025 ha presentato al competente Ufficio del Comune di Noli una comunicazione, assunta al prot. n. -OMISSIS-, con la quale ha reso nota la ripresa dell’attività, evidenziando di aver eseguito a proprie spese tutti gli interventi di manutenzione e di ripristino resisi necessari anche a seguito dei recenti eventi meteomarini. In data 4 luglio 2025 il Comune di Noli, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza sopra richiamata, ritenendo la stessa « irricevibile ed inefficace », sul presupposto che la società -OMISSIS-. « non è titolata a presentare detta comunicazione, non risultando né concessionaria, né affidataria della gestione totale o parziale dell’attività o di un ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 45- bis del Codice della Navigazione ». In seguito il Comune ha emanato ulteriori provvedimenti.
Con nota prot. n.-OMISSIS- ha ritenuto che la nota della Società dell’8 luglio 2025, assunta al prot. comunale n. -OMISSIS-, relativa alla comunicazione di modifica dell’Amministratore della società -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività dei “-OMISSIS-”, fosse irricevibile e inefficace, sostenendo che la Società non risultava titolata a presentare detta comunicazione. Con nota prot. n. -OMISSIS- ha respinto l’istanza presentata in pari data dalla ricorrente, assunta al prot. n.-OMISSIS-, con la quale è stata richiesta, in via subordinata, l’autorizzazione alla gestione dello stabilimento balneare ai sensi dell’art. 45- bis del Codice della Navigazione. Con la medesima nota, l’Amministrazione, ha invitato-OMISSIS- a manifestare formalmente la propria volontà in merito all’eventuale esercizio della facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 45- bis cod. nav., per l’affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione, senza ottenere riscontro. Con nota del-OMISSIS-, l’Amministrazione ha dichiarato irricevibile e inefficace anche la S.C.I.A. trasmessa dalla società -OMISSIS-. in data 21 maggio 2025, avente ad oggetto la comunicazione di variazione dell’Amministratore e la modifica del titolare del requisito professionale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, sostenendo – come già affermato nella precedente nota del 9 luglio 2025 – il difetto di titolarità dei soggetti indicati nella S.C.I.A., ritenuti privi di un valido titolo amministrativo per l’esercizio dell’attività oggetto della segnalazione. Da ultimo, con ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Noli ha anche ordinato « l’immediata cessazione di ogni attività prevista dall’art. 666, comma 1, c.p. (senza la Licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dare spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, aprire circoli o sale da ballo o di audizione) svolta presso lo stabilimento “-OMISSIS- -OMISSIS-” ». Contestualmente, la Polizia Municipale ha autonomamente proceduto a un sequestro preventivo del compendio demaniale interessato.
3. Impugnando i suddetti provvedimenti la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame. Con riferimento alla nota prot. n. -OMISSIS- ha dedotto la violazione dell’art. 45- bis cod. nav., l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, irragionevolezza ed ingiustizia grave e manifesta. Con riferimento alla nota prot. n. -OMISSIS- ha dedotto: la violazione dell’art. 45- bis cod. nav., l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, irragionevolezza e ingiustizia grave e manifesta, la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1, co. 2- bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, della buona fede e della correttezza; la violazione dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 97 Cost., dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Con riguardo all’ordinanza n. -OMISSIS-, ha dedotto: con il quarto motivo la violazione degli artt. 4, 6 e 21- octies , co. 1 della l. n. 241 del 1990, del principio del contrarius actus , dell’art. 97 Cost., l’eccesso di potere per difetto relativo di attribuzione di competenza in capo al Responsabile del Settore Polizia Locale e per difetto dei presupposti; con il quinto motivo la violazione degli artt. 17, 68 e 69 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, la violazione degli artt. 666 c.p., la violazione degli artt. 1, 3, 21- quater , 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241 del 1990, la violazione dell’art. 97 Cost., la violazione del principio del legittimo affidamento, la violazione dei doveri di buona fede e correttezza, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti per ingiustizia grave e manifesta; con il sesto motivo la violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241 del 1990, la violazione degli artt. 2, 3, 42 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta; con il settimo motivo l’invalidità derivata per illegittimità dei primi due provvedimenti impugnati. Con i motivi ottavo e nono ha impugnato rispettivamente la nota prot. n.-OMISSIS- e la nota del-OMISSIS- per l’invalidità derivata per illegittimità dei primi due provvedimenti impugnati.
Si è costituito in giudizio il Comune di Noli, per resistere al gravame.
Il controinteressato, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto intimato.
All’esito della camera di consiglio del 6 agosto 2025, con ordinanza del -OMISSIS-, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Il provvedimento è stato riformato dall’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, -OMISSIS-, che ha respinto l’istanza cautelare.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della trattazione di merito. In particolare, il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, essendo intervenuta la decadenza della concessione in data 21 gennaio 2026. La ricorrente si è opposta e ha rappresentato l’interesse alla decisione anche ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, co. 3 c.p.a.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’intervenuta decadenza della concessione in data 21 gennaio 2026 (doc. 25 Comune) – che non risulta essere stata impugnata – fa venir meno l’interesse alla caducazione degli atti impugnati, posto che si tratta di un provvedimento che interviene sulla situazione sostanziale privando di ogni utilità la coltivazione del gravame. Ciò vale sia con riferimento ai provvedimenti che hanno negato il compimento di attività lato sensu gestorie, sia con riguardo all’ordinanza del 18 luglio 2025, di cessazione delle attività di spettacolo e intrattenimento pubblico, posto che la portata inibitoria di tale atto è circoscritta al compendio oggetto della concessione.
5. Il Collegio è comunque chiamato a delibare la fondatezza del gravame ai sensi dell’art. 34, co. 3, stante la richiesta della ricorrente.
5.1. A tal proposito, è opportuno preliminarmente osservare che la richiesta è tempestiva in quanto presentata nel primo atto successivo alla sopravvenienza costituita dalla decadenza della concessione, ossia la memoria depositata in data 27 gennaio 2026. Inoltre, è inconferente, a tal fine, l’eccezione formulata dal Comune, che deduce che l’attività economica del ricorrente è stata pregiudicata dal provvedimento di sequestro emanato dall’Autorità giudiziaria penale: tale circostanza attiene all’ an della pretesa risarcitoria, sotto il peculiare profilo della ricostruzione del nesso causale, e pertanto esula dalla delibazione spettante al Tribunale in questa sede (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10374).
5.2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia da respingere quanto ai primi tre motivi, e conseguentemente quanto ai motivi ottavo e nono: tali censure attengono ad atti di rigetto di varie istanze, formulate dalla Società per la gestione del bene. Infatti, il Comune ha rilasciato l’autorizzazione alla subconcessione con provvedimento del -OMISSIS-, n. 10 (doc. 3 Comune), che prevedeva espressamente come termine finale di efficacia la data del 31 dicembre 2024. All’uopo, è solo il caso di ricordare che « il profilo di durata della sub-concessione è unicamente regolato dal relativo autorizzatorio » (T.A.R. Lazio, Sez. II- quater , 27 aprile 2022, n. 5095).
5.3. Quanto invece all’ordinanza del 18 luglio 2025, rileva il Collegio che è fondato il quinto motivo, con conseguente assorbimento del quarto, del sesto e del settimo ordine di censure. Invero, la licenza rilasciata in data 23 luglio 2024 dal Comune (doc. 4 ricorrente) ha una durata di due anni e non risulta che sia stata sospesa o revocata: ne discende che nel luglio del 2025 la stessa era pienamente valida. Né la stessa poteva ritenersi in qualche modo caducata per via dell’intervenuta scadenza della subconcessione al 31 dicembre 2024: la cessazione della validità della subconcessione opera su un piano distinto – al più quello della legittimità dell’occupazione –, ancorché parallelo, rispetto a quello dell’efficacia temporale della licenza di pubblico spettacolo.
6. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, co. 3, deve essere dichiarata l’illegittimità dell’ordinanza del 18 luglio 2025, mentre il gravame deve essere dichiarato infondato per la restante parte.
7. La fondatezza solo parziale e le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 co. 3 c.p.a., accerta l’illegittimità dell’ordinanza n. -OMISSIS- e lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP US, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
OL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL LI | EP US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.