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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice dott.ssa Marisa
Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nato il [...], a [...] - SP residente in [...]Parte_1
Bartira N. 238, São Paulo, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudia Santoro (
[...]
) del Foro di Salerno, con studio in Salerno, via M. Vernieri, 23, ed C.F._1 ivi elettivamente, come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta di nato il Persona_1
29/06/1875 a ET AL (FG).
FATTO
Pag. 1 di 4 Il ricorso. Con atto depositato in data 08/03/2024, il ricorrente ha allegato che Per_1 fosse suo avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente
[...] albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. si sposò con il 04/09/1897, a Pedreira – SP e dalla loro Persona_1 Persona_2 unione nacque il 30/08/1917 a Campinas – SP. Costui sposò Persona_3 [...] il 28/04/1962 a São Paulo - SP e procrearono Persona_4 Persona_5
nata l'[...] a [...] – SP. Dall'unione tra quest'ultima ed
[...] [...] nacque, l'odierno ricorrente il 22/05/1987 a CP_2 Parte_1
Osasco - SP.
Ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione è rimasta contumace. Fissata
l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio),
Pag. 2 di 4 senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Pag. 3 di 4 Il Giudice dott.ssa Marisa Attollino
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice dott.ssa Marisa
Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
nato il [...], a [...] - SP residente in [...]Parte_1
Bartira N. 238, São Paulo, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudia Santoro (
[...]
) del Foro di Salerno, con studio in Salerno, via M. Vernieri, 23, ed C.F._1 ivi elettivamente, come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta di nato il Persona_1
29/06/1875 a ET AL (FG).
FATTO
Pag. 1 di 4 Il ricorso. Con atto depositato in data 08/03/2024, il ricorrente ha allegato che Per_1 fosse suo avo. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente
[...] albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. si sposò con il 04/09/1897, a Pedreira – SP e dalla loro Persona_1 Persona_2 unione nacque il 30/08/1917 a Campinas – SP. Costui sposò Persona_3 [...] il 28/04/1962 a São Paulo - SP e procrearono Persona_4 Persona_5
nata l'[...] a [...] – SP. Dall'unione tra quest'ultima ed
[...] [...] nacque, l'odierno ricorrente il 22/05/1987 a CP_2 Parte_1
Osasco - SP.
Ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione è rimasta contumace. Fissata
l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano è nato a [...], come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza "iure sanguinis", per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio),
Pag. 2 di 4 senza limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_2
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Pag. 3 di 4 Il Giudice dott.ssa Marisa Attollino
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