Ordinanza cautelare 14 marzo 2018
Sentenza 7 novembre 2022
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/09/2025, n. 7252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7252 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07252/2025REG.PROV.COLL.
N. 09943/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9943 del 2022, proposto da
US s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Rusca, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
Condominio Palazzo Orchidea, Condominio Palazzo Pervinca, Condominio Palazzo Gardenia, Condominio Palazzo Ninfea, Condominio Palazzo Verbena, Esa Ambiente s.r.l., Manfredi Sebastiano s.n.c. e Fratelli Ariaudi s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , nonché IR NE in Fava, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 936/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Valerio Perotti e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Liguria, iscritto al r.g.n. 137/2018, la società US s.r.l. chiedeva l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 19/1/18 n. 9, con cui il Comune di Sanremo ordinava a detta società – nella sua supposta qualità di proprietaria del suddetto bene immobile – di provvedere alla definitiva sistemazione della via privata “Serenella”, in condizioni tali da rappresentare fonte di pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza, in particolare quanto alla compromissione del manto stradale, alla presenza di alberi a rischio rovina, a lesioni dei cordoli e dei muri di contenimento, nonché al cattivo stato di manutenzione dei marciapiedi, il tutto come accertato in apposita verbalizzazione dei Vigili del Fuoco.
La società ricorrente, costituita all’inizio degli anni 1960, aveva svolto la propria attività imprenditoriale nel settore delle costruzioni edili residenziali in Sanremo, Via Serenella, ad
iniziare dall’anno 1963, realizzandovi una serie di plessi condominiali.
Per ciascuno di essi, in particolare, erano stati predisposti Regolamenti contrattuali condominiali di disciplina dei rapporti contrattuali anche tra la detta società ed i suoi aventi causa, nei quali era stato
pattuito che le unità immobiliari dei Condominii godevano, in relazione ai due ingressi esistenti, della servitù perpetua e reale di passaggio pedonale e con autoveicoli sulla strada di accesso al “Complesso Primavera”, denominata Via Serenella e in proprietà solo parziale dell’appellante (in quanto una porzione era di proprietà ab initio di Primavera s.r.l. e di Serenella 57 s.r.l.), tali per cui i detti Condomini dovevano considerarsi gli effettivi (ed unici) soggetti aventi la disponibilità, in diritto ed in fatto, della strada.
Nei Regolamenti contrattuali era stato inoltre stabilito che tutte le spese di manutenzione, ordinarie e straordinarie, relative alla sede stradale, ai ponti e ad altro fossero ripartite tra tutti gli utenti e aventi diritto alla strada in proporzione alla superficie del sedime di ognuno dei fabbricati.
Nel corso degli anni la gestione delle aree era stata effettuata a mezzo dell’amministrazione del “Complesso Primavera” con predisposizione dei bilanci preventivi e dei rendiconti approvati in sede di delibera assembleare e con effettuazione dei lavori manutentori; peraltro, a decorrere dall’anno 2015 tale intervento era cessato, a causa di contestazioni da parte di alcuni condominii che avevano rifiutato di erogare l’occorrente contribuzione. A tal punto la ricorrente, con rogito Notaio Surace 31/8/17 rep. n. 4318 sottoscriveva ex art. 827 Cod. civ., un “Atto unilaterale di rinunzia abdicativa gratuita e non ricettizia a diritto di proprietà immobiliare”.
A sostegno del gravame, la società articolava nove diversi ordini di difese, relativi ad altrettanti presunti vizi di legittimità del provvedimento.
Con successivo ricorso, istrutto al r.g.n. 694/2018, la società US s.r.l. altresì impugnava le note comunali 9 luglio 2019 e 18 settembre 2019, con le quali era stato comunicato l’avvio dell’esecuzione in danno della predetta ordinanza sindacale, nonché le ulteriori correlate determinazioni dirigenziali. Il gravame era affidato a cinque motivi di ricorso.
Con un terzo ricorso, iscritto al r.g.n. 849/2021 ed affidato a sei motivi di impugnazione, veniva quindi impugnata l’ordinanza sindacale 5/10/2021, con la quale erano starti disposti ulteriori incombenti a carico della società.
Costituitisi in giudizio, sia l’Agenzia del demanio che il Comune di Sanremo insistevano per il rigetto dei gravami, siccome infondati.
Con sentenza 7 novembre 2022, n. 936, il giudice adito, previa riunione dei tre ricorsi, li respingeva.
Avverso tale decisione la società ricorreva in appello, all’uopo trascrivendo “ i motivi dedotti in primo grado per il cui accoglimento si insiste ad eccezione di quelli rinunciati con memoria del 20/9/22, rinviandosi ai successivi paragrafi i rilievi critici alla sentenza impugnata ”.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Sanremo insisteva per la reiezione del gravame, siccome infondato.
Con ordinanza 4 dicembre 2024, n. 9712, la Sezione disponeva procedersi a verificazione per l’accertamento della proprietà dei tratti stradali considerati dai provvedimenti impugnati nel primo grado di giudizio.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 19 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Anche alla luce delle conclusioni raggiunte dal verificatore incaricato, che il Collegio ritiene di condividere in ragione della intrinseca coerenza e della non evidente contraddittorietà con le risultanze in atti, l’appello va respinto.
Presupposto fondante le difese di parte appellante è il non essere proprietaria delle porzioni della via privata “Serenella” in Sanremo, oggetto dei provvedimenti sindacali impugnati innanzi al TAR, tutti presupponenti la responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. (secondo il principio per cui l’onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione).
Tale presupposto è pacifico sia nella giurisprudenza civile ( ex pluribus , Cass. civ., III, 25 febbraio 2009, n. 4480, per cui “ la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull'amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l'esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che ad essa competono su dette strade, non comportano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati ”), sia in quella amministrativa (già Cons. Stato, V, 23 maggio 2005, n. 2584, a mente del quale “ ai sensi della normativa vigente, per determinare il soggetto onerato della manutenzione di una strada, è necessario individuare il proprietario di questa. Pertanto, o la strada è nazionale, regionale, provinciale o comunale, ed allora non presenta i caratteri della strada privata, ma è pubblica e l'onere della manutenzione va addossato all'ente che ne è proprietario, oppure è privata, ed allora l'onere della relativa manutenzione non può essere addossato al Comune ”).
A fronte del quesito postogli – “ […] accertare se e quali porzioni della via Serenella (in Comune di Sanremo) al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati non risultassero nella proprietà dell’appellante, bensì di terzi (in tal caso, specificando di chi ed in base a quale titolo) ” – con la precisazione che l’accertamento non avrebbe dovuto tener conto dell’atto abdicativo unilaterale (a rogito notaio Surace del 31 agosto 2017) dell’appellante su alcune porzioni di strada, dichiarato nullo con sentenza n. 193 dell’11 marzo 2024 del Tribunale civile di Imperia (pronuncia la cui efficacia non risulta sospesa), il verificatore ha documentato che la suddetta strada “ Dal civico 1 fino al civico 628 […] risulta intestata a US S.r.l. All’interno di tale area pare fossero ubicati alcuni degli alberi abbattuti” […] Analogamente, anche i mappali su cui cade l’impianto di sollevamento più volte citato nei documenti di causa, risultano intestati a US S.r.l. ”.
A fronte di ciò, deve ritenersi dimostrata la giuridica titolarità della strada “Serenella” in capo ad US s.r.l., con conseguente assunzione della responsabilità ex art. 2051 Cod. civ.
Quanto poi, nel dettaglio, ai singoli motivi di appello, con il primo di essi ( sub II.A) la sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto generiche (e dunque inammissibili) le censure dedotte con il primo motivo dei ricorsi r.g. n. 137/2018 e r.g. n. 694/2019, laddove le stesse, in realtà, avrebbero soddisfatto i requisiti minimi di determinatezza imposti dalla legge.
In particolare, obietta l’appellante, il primo giudice avrebbe basato il proprio convincimento su un presupposto erroneo, ossia che in sede di ricorso non sia sufficiente dedurre la doglianza “ in modo tale che controparte possa contraddire, ma che occorra anche illustrarla ampiamente sotto ogni profilo e documentarla analiticamente ”; piuttosto, è invece vero che nel corso del giudizio si può chiarire, illustrare e affinare, con le relative produzioni, quanto sostenuto nei motivi, dovendosi compiere ogni verifica al riguardo unicamente al momento della decisione.
Il motivo è infondato. Del tutto ragionevolmente, infatti, il primo giudice ha rilevato la genericità del motivo di gravame, non essendo neppur stato rappresentato quale fosse, esattamente, il tratto di strada privata non di proprietà dell’allora ricorrente, limitandosi quindi l’appellante a rivendicare la propria estraneità alla causazione della quasi totalità delle situazioni di pericolo individuate nella relazione dei Vigili del Fuoco del 18 dicembre 2017 e nell’ordinanza 19 gennaio 18, n. 9.
Con il secondo motivo di censura ( sub II.B) ci si duole invece del fatto che il primo giudice abbia ritenuto irrilevante, nei confronti dell’autorità comunale, quanto previsto dal Regolamento generale di Condominio circa l’onere del riparto interno delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione tra i Condominii utenti, titolari di servitù di passaggio sulla strada: solo a questi ultimi, sostiene l’appellante, sarebbe spettata la manutenzione dei luoghi di cui essi usufruivano, in consonanza con l’art. 1069 Cod. civ. che pone a carico del proprietario del fondo dominante il costo delle opere necessarie per conservare il suo diritto.
I detti atti regolamentari, in particolare, avrebbero conferito diritti di godimento reali e, quindi, per loro natura valevoli erga omnes nei confronti dei terzi.
Neppure questo motivo può trovare accoglimento, stante la natura di “atto interno” tra le parti private destinatarie dello stesso – per tale non opponibile al Comune, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali pubblicistiche – del suddetto “Regolamento”, volto semplicemente a disciplinare, ai sensi dell’art. 1138 Cod. civ., tra l’altro “ l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino ”, ossia a fissare le regole per la convivenza dei condomini, l’uso delle parti comuni, la ripartizione delle spese e l’amministrazione del bene comune, in tal modo disciplinando la vita condominiale.
Con il terzo motivo di appello vien quindi censurato il capo della sentenza impugnata nel quale si sostiene che l’allora ricorrente US non avrebbe provato che la strada fosse iscritta nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico, né che adducesse a luoghi pubblici di interesse generale e che venisse utilizzata abitualmente dalla generalità dei cittadini.
Ora, anche a prescindere dalla natura meramente dichiarativa (e non costitutiva) dell’iscrizione, obietta l’appellante che il primo giudice non avrebbe tenuto in alcun conto la relazione tecnica di parte in data 7 settembre 2022 (doc. n. 26 del ricorso r.g.n. 137/18) dalla quale sarebbe emerso:
- che Via Serenella è collegata con la viabilità comunale di Corso degli Inglesi avendovi due accessi, il primo in prossimità del civico 622 ed il secondo più a monte in prossimità del civico 612;
- che i due accessi sono entrambi aperti al pubblico transito, dato che non vi sono sbarre od altri impedimenti che ne limitino la fruibilità da parte della collettività indistinta dei cittadini;
- che vi sono altri collegamenti pedonali che consentono di discendere dalla soprastante Strada Solaro per raggiungere Corso degli Inglesi o per accedervi dal Vicolo Marinuzzi;
- che i cittadini percorrono Via Serenella anche per recarsi quotidianamente ad un albergo;
- che l’assoggettamento di tale via all’uso pubblico costante svolto dalla collettività è evidenziato anche dalle numerose attività in essere lungo il tragitto della stessa;
- che in particolare vi sono molti esercizi commerciali e di artigiani, una palestra, un parcheggio pubblico, un albergo ed uffici, il che comporta un uso costante da parte di tutta la collettività.
Sussisterebbero dunque i presupposti per ritenere Via Serenella aperta al pubblico transito, quali il passaggio esercitato da una collettività indeterminata di persone e l’idoneità della strada a soddisfare esigenze generali per il collegamento in due punti con la via pubblica e con altri tratti di tale natura (dalla soprastante Strada Solaro o dal Vicolo Marinuzzi si accede a Corso degli Inglesi).
Solo in via subordinata, deduce l’appellante che il Comune sarebbe comunque onerato, in via di concorso dei costi di manutenzione, sistemazione e ricostruzione.
Il motivo va respinto per le ragioni già esaminate in precedenza, essendo decisiva, nel caso di specie, la natura – o meno – di proprietario della Via privata “Serenella” (o, comunque, dei tratti considerati nell’ordinanza), aspetto sul quale vale quanto esposto nelle premesse della parte “in diritto”, in adesione alle conclusioni raggiunte dal verificatore.
Per il resto, la doglianza si profila quale testuale riproposizione delle censure dedotte in primo grado, senza specifici ed autonomi rilievi critici alle conclusioni raggiunte dal primo giudice.
Con il quarto motivo di appello, US s.r.l. contesta che l’individuazione delle “opere necessarie” potesse essere rimessa alla responsabilità ed alla cura del proprietario del bene, come ritenuto in sentenza.
Da un lato, infatti, l’ordinanza impugnata non aveva imposto una sistemazione temporanea e/o provvisoria dell’assetto, bensì completa e definitiva delle aree (non potendo effettivamente il Comune ordinare prestazioni più incisive); dall’altro, il richiamo operato in sentenza all’art. 30, comma 2 d.lgs n. 285 del 1992 sarebbe del tutto fuori di luogo, riferendosi tale disposizione alle sole strade pubbliche e, soprattutto, gravando dei costi i proprietari dei fabbricati e dei muri fronteggianti, non già quello della strada.
In ogni caso, un provvedimento restrittivo della posizione giuridica del destinatario – quali le ordinanze su cui si controverte – dovrebbe avere contenuto specifico, non potendosi in particolare attribuire al destinatario – come ritenuto invece dal TAR – il compito di individuare le prestazioni da eseguire; tale eventualità, peraltro, sarebbe pure smentita dal contenuto degli atti di causa, ove si consideri che dai quattro punti del contenuto dispositivo dell’ordinanza impugnata risulterebbe:
- la trasmissione al Comune del “ progetto globale, di livello almeno definitivo, degli interventi di sistemazione completa delle aree oggetto di intervento ”, con richiesta delle necessarie autorizzazioni (punto 2);
- “ l’esecuzione degli interventi di sistemazione definitiva entro 60 giorni dall’ottenimento delle dovute autorizzazioni con trasmissione al Comune di Sanremo del verbale di ultimazione entro 7 giorni ” (punto 3);
- la comunicazione allo stesso della compiuta attività con certificato di regolare esecuzione o di collaudo entro 7 giorni (punto 4). Da quanto sopra dovrebbe pertanto concludersi che l’ordinanza abbia imposto direttamente plurime prescrizioni, senza demandare la loro individuazione all’appellante.
Neppure questo motivo può essere accolto.
Non può infatti ritenersi illegittimo il provvedimento contingibile ed urgente che, una volta individuate con precisione le fonti di pericolo per garantire la sicurezza dell’area, ne disponga la rimozione con modalità adeguate alla natura specifica delle stesse: nel caso in esame, le fonti di pericolo erano rappresentate dalle pessime condizioni del manto stradale, nonché dalla presenza di piante pericolose, muri cordoli e marciapiedi in cattivo stato di manutenzione, tutte situazioni non oggettivamente fronteggiabili se non adottando interventi strutturali sulla strada, non già meramente provvisori.
In questi termini, come correttamente evidenzia il Comune, ciò che rilevava ai fini del corretto esercizio della funzione amministrativa non è tanto il carattere provvisorio o meno delle misure richieste, bensì l’adeguatezza delle stesse a perseguire l’interesse pubblico indicato; per analoghe ragioni neppure è rilevante, nel caso di specie, la denunziata non provvisorietà della misura ingiunta, posto che l’individuazione del rimedio concretamente adottato va riferito alla concreta consistenza del pericolo.
Con il quinto motivo di appello vengono riproposte le censure già dedotte nel precedente grado di giudizio con il sesto ed il settimo motivo dei ricorsi sub r.g.n. 137/2018 e r.g.n. 694/2019, a suo tempo disattese sul presupposto che la strada fosse di proprietà della ricorrente, a nulla rilevando la questione del concorso interno dei vari Condominii alle spese. A ciò il primo giudice aggiungeva la situazione di effettivo pericolo attestata dal rapporto dei VV.FF., presupposto peraltro contestato dall’appellante sul presupposto che il TAR si fosse in realtà riferito a porzioni immobiliari di terzi e non dell’appellante.
Il motivo non è fondato.
Quanto al presunto difetto di istruttoria in capo al Comune di Sanremo (di cui al richiamato sesto motivo di ricorso), è documentato in atti che la presupposta situazione di pericolo era già stata in precedenza evidenziata dall’amministrazione con una nota del 22 settembre 2017 e con il verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco del 18 dicembre 2017; la stessa era stata inoltre segnalata a più riprese da privati cittadini e comunque documentata in atti.
Quanto invece alle censure originariamente mosse con il settimo motivo di ricorso, il primo giudice in realtà dà conto della situazione di pericolo così come riscontrata nel rapporto dei Vigili del Fuoco, così come della giuridica inconferenza, nel caso di specie, delle obiezioni fondate sul concorso nelle spese dei Condomìni, anche alla luce della previsione dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992 (“ La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada ”) e del già richiamato Regolamento generale di Condominio, per cui la proprietà esclusiva della strada rimaneva in capo all’odierna appellante.
Con il sesto motivo di appello si censura il rigetto, ad opera del TAR, dell’ottavo motivo di ricorso ( sub r.g.n. 137/2018 e r.g.n. 694/2019), sul presupposto che le attività professionali ingiunte fossero funzionali all’individuazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza della strada ed alla loro esecuzione.
Obietta l’appellante che avrebbe dovuto essere in realtà l’amministrazione ad individuare – ex ante e con adeguata motivazione – l’intervento da eseguire; per contro, il ragionamento seguito dal TAR avrebbe finito con l’ammettere degli ordini generici e sostanzialmente immotivati, con traslazione ex post di ogni onere sul destinatario.
Il motivo va respinto, alla luce di quanto già evidenziato in precedenza su analoga questione (quarto motivo di appello).
Con il settimo motivo di gravame ( sub “G”) ci si duole quindi del rigetto del nono motivo di ricorso (r.g.n. 137/2018 e r.g.n. 694/2019), giudicato dal TAR generico e pretestuoso in quanto le opere di sistemazione ingiunte si sarebbero rese necessarie a fronte della violazione, da parte del proprietario della strada, dei suoi obblighi di manutenzione, con relativa proporzionalità e congruenza rispetto allo scopo perseguito.
Deduce l’appellante, per contro, che la censura sarebbe stata formulata in modo puntuale, “ essendosi anche espressamente richiamati i punti 1-4 delle prescrizioni dell’ordinanza impugnata che sancivano a carico dell’appellante l’obbligo di effettuare “costose” opere di sistemazione
globale e definitiva delle aree di intervento ”, rinviando in merito agli obblighi di manutenzione ordinaria a quanto in precedenza detto circa i Regolamenti contrattuali costitutivi di diritti reali che avrebbero onerato a ciò i Condominii, fruitori ed utilizzatori del compendio immobiliare.
Neppure questo motivo può essere accolto, in ragione sia della genericità del primo profilo di doglianza, sia di quanto già detto in merito all’irrilevanza ed all’inopponibilità all’amministrazione – nel caso di specie – degli accordi privatistici tra gli utilizzatori del compendio immobiliare di cui trattasi.
Quanto poi alla riproposizione del motivo di gravame di cui al ricorso sub r.g.n. 694/2019, contesta l’appellante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sul presupposto che successivamente all’ordinanza n. 9/18, i Vigili del Fuoco erano nuovamente intervenuti per rimuovere un pino marittimo caduto sulla strada sottostante e per segnalare la presenza di un altro ammalorato, sollecitando interventi urgenti di verifica; da ciò il primo giudice desumeva che gli atti gravati non rivestissero valenza provvedimentale ed autonomamente lesiva, essendo “dovuti” al fine di portare ad esecuzione l’ingiunzione contenuta nell’ordinanza n. 9/18, trattandosi di meri accertamenti di fatto (la relazione tecnica di inottemperanza) o di valutazioni di carattere tecnico (la relazione agronomica di stabilità del 4/7/19).
Obietta l’appellante, da un lato, che anche gli atti di esecuzione di un precedente provvedimento sarebbero lesivi ed autonomamente impugnabili, laddove affetti da vizi loro propri, “ dato che anch’essi contengono determinazioni volitive di esecuzione, occorrendo censurabili ”; dall’altro, che nel caso di specie erano stati impugnati non solo gli atti citati dal TAR, ma anche i provvedimenti del 9 luglio 2019, del 18 settembre 2019 e le precedenti determinazioni dirigenziali 24 giugno 2019 n. 2011 e 25 giugno 2019 n. 2042, tutti lesivi sotto il profilo esecutivo.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il capo della sentenza impugnato, in ispecie, così motiva: “ Stando così le cose, appare evidente come gli atti gravati con il ricorso R.G. n. 694/2019 non rivestano una valenza provvedimentale ed autonomamente lesiva, trattandosi degli atti indispensabili e, come tali, “dovuti” (cfr. l’art. 54 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000) al fine di portare ad esecuzione l’ingiunzione contenuta nell’ordinanza n. 9/2018, atti che concretano meri accertamenti di fatto (come per la relazione tecnica di inottemperanza – doc. 9 delle produzioni 8.9.2022 di parte comunale) o valutazioni di carattere tecnico, neppure direttamente riferibili all’amministrazione (come per la relazione agronomica di stabilità del 4/7/19 – doc. 9 delle produzioni 8.9.2022 di parte comunale) ”.
Orbene, pacifica essendola natura esecutiva degli atti impugnati, non è dato individuare, nel motivo di gravame, quali sarebbero gli specifici “vizi propri” degli stessi, idonei a fondarne una autonoma impugnazione rispetto alla presupposta ordinanza sindacale n. 9 del 2018.
Infine, quanto alla riproposizione del quinto motivo di ricorso sub r.g.n. 849/2021, l’appellante contesta le conclusioni raggiunte dal primo giudice, secondo cui l’istruttoria circa la sussistenza di condizioni di pericolo effettivo, attuale e concreto per l’incolumità pubblica non sarebbe stata illegittimamente traslata sul US s.r.l., alla luce di quanto riportato nel verbale del 27 settembre 2021 dei Vigili del Fuoco; sempre secondo il primo giudice, inoltre, l’approfondita indagine tecnica ingiunta all’appellante non sarebbe finalizzata alla verifica di un pericolo già positivamente accertato, bensì sarebbe stata strumentale all’esame delle misure tecniche necessarie e sufficienti – in relazione allo stato fitostatico delle singole piante – a scongiurare il pericolo di ulteriori cedimenti
Piuttosto, obietta l’appellante, il verbale dei Vigili del Fuoco semplicemente suggeriva una previa verifica tecnica per adottare misure quali interventi di sfoltitura e di potatura delle piante (non però di abbattimenti); inoltre, tale indagine avrebbe dovuto essere compiutamente svolta fin dall’inizio dal Comune.
Il motivo non è fondato, già alla luce dei rilievi precedentemente svolti in ordine ad analoghe censure.
Solo si evidenzia che, essendo il pericolo per l’incolumità pubblica costituito da tre alberi insistenti sul tratto stradale di proprietà dell’appellante (nella specie, come verbalizzato dai Vigili del Fuoco, “ alberi pericolanti […] in evidente stato di inclinazione ”), la neutralizzazione della fonte di rischio non poteva che presupporre un controllo fitostatico secondo le prescrizioni del Regolamento comunale in materia e, quindi, l’adozione delle conseguenti misure necessarie.
Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto.
Vista l’istanza di liquidazione del compenso depositata dal verificatore in data 15 aprile 2025;
Visto il d.m. giustizia 30 maggio 2002, recante “ Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale ”;
Ritenuto a tal fine congruo liquidare in via definitiva al verificatore la somma complessiva richiesta di euro 4.453,00 (quattromilaquattrocentocinquantatré/00), oltre oneri di legge ed al netto degli acconti eventualmente già percepiti, ponendo tale importo a carico della società US s.r.l. in liquidazione.
Le spese del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Sanremo, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre Iva e Cpa se dovute.
Liquida definitivamente in favore del verificatore, a titolo di compenso per l’attività svolta, la somma di euro 4.453,00 (quattromilaquattrocentocinquantatré/00) oltre eventuali oneri di legge, ponendola a carico dell’appellante US s.r.l. in liquidazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO