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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/08/2025, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5310/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Ludovica Dotti Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 20.09.2024 e vertente
T R A
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo Grandoni e Clemente Malatesta
APPELLANTE
E
Controparte_1
(Partita IVA ), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2
dall'Avv. Alessia Gemini
APPELLATO
E
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentate p.t., CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Manselli
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con contratto di affitto d'azienda del 21.5.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 22.5.2014, la Controparte_1
concedeva in affitto alla l'azienda commerciale di proprietà, corrente in Parte_1
Roma, Piazza dei Caprettari nn. 56/60 avente ad oggetto “attività di ristorazione”. La
durata del contratto veniva convenuta tra le parti in un anno a decorrere dalla data della stipula, rinnovabile di anno in anno, salvo recesso di una delle parti;
il canone annuale di affitto veniva determinato nella somma complessiva di €. 36.000,00 oltre IVA, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
Nelle more del rapporto contrattuale, il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 208/2018 del 15.03.2018, dichiarava il fallimento della
[...]
Controparte_1
Successivamente alla dichiarazione di fallimento della , la CP_1 Parte_1
trasmetteva al curatore una “scrittura privata” datata 28.12.2016, non registrata né
autenticata, asseritamente intervenuta tra le parti in data successiva all'atto di affitto d'azienda, quando la era in bonis, con la quale le parti avrebbero stabilito di CP_1
ridurre il canone mensile d'affitto d'azienda all'importo di €. 1.000,00 mensili oltre IVA,
anziché €. 3.000,00 oltre IVA come stabilito nel contratto registrato.
Il curatore del , ritenuta non opponibile al fallimento Controparte_1
la richiamata scrittura privata, con pec del 30.5.2018 intimava alla di Parte_1
provvedere al pagamento delle somme dovute, ma la società affittuaria/debitrice continuava a corrispondere al fallimento, a titolo di canone di affitto mensile, il minor importo di €. 1.000,00 oltre IVA in luogo dei 3.000,00.
Così, il fallimento avviava, dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine CP_1
degli Avvocati di Roma, un procedimento di mediazione obbligatoria definitosi in data
01.03.2019 con verbale negativo.
Successivamente il adiva il Tribunale di Roma per ottenere la Controparte_1
condanna della al pagamento dell'importo di €. 31.720,00 a titolo di differenza Parte_1
pagina 2 di 8 tra i canoni di affitto stabiliti contrattualmente tra le parti in virtù del contratto d'affitto d'azienda registrato e il minor importo versato dalla affittuaria.
Con sentenza n. 4237/2021 del 10.03.2021 il Tribunale di Roma così statuiva:
“dichiara l'inopponibilità al CP_1 Controparte_1
della scrittura privata di riduzione del canone di affitto d'azienda datata 28.12.2016 e
conseguentemente dichiara che la è tenuta a versare in favore del Parte_1 [...]
a titolo di canone mensile di affitto d'azienda, Controparte_1
l'importo di Euro 3.000,00 oltre IVA (e così Euro 3.660,00) così come stabilito nel contratto di
affitto d'azienda registrato del 22.5.2014. Condannare la resistente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
della complessiva somma di Euro 104.920,00 dovuta a titolo di canoni di affitto d'azienda scaduti
e non versati a far data dalla dichiarazione di fallimento (15.03.2018) al Febbraio 2021, oltre ai
successivi canoni maturati e/o maturandi sino al saldo effettivo. Condanna la parte resistente a
rifondere, alla parte ricorrente, le spese di lite del presente giudizio per un importo di € 3.500,00
oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende.”
2. Con atto di appello, regolarmente notificato, la ha impugnato la Parte_1
richiamata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento dei dedotti motivi
di appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare e affermare:
a) infondate le originarie domande di dichiarazione d'inopponibilità al
[...]
dell'atto di transazione del 28.12.2016 Controparte_3
e rigettare la relativa richiesta di condanna al pagamento della differenza di canone di affitto
mensile di € 2.000,00 più IVA;
b) improcedibile per mancato espletamento della procedura di media-conciliazione della domanda
di condanna al pagamento del canone incontestato di affitto di azienda mensile di € 1.000,00, più
IVA, dal Gennaio 2020 a seguire, fondata sull'atto di transazione del 28.12.2016.
pagina 3 di 8 c) con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del presente giudizio di appello,
oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché
IVA e CPA come per legge.”
Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo: CP_1
“In via preliminare sulla istanza inibitoria svolta dall'appellante: rigettare l'istanza cautelare
svolta da in quanto carente dei presupposti di legge, in particolare del fumus boni Parte_1
iuris, come dedotto ed eccepito nella parte motiva del presente atto;
In via principale nel merito: rigettare l'appello svolto dalla in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e,
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata n. 4237/2021 del 10.03.2021,
pubblicata in pari data;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte dovesse
accogliere l'appello della e per l'effetto dichiarare opponibile al fallimento la scrittura Parte_1
privata di riduzione del canone di affitto d'azienda del 28.12.2016, accertare e dichiarare ai sensi
dell'art. 1414, 1° comma, c.c. la simulazione assoluta della scrittura privata di riduzione del
canone di affitto d'azienda del 28.12.2016 posto che risulta dimostrato, per le ragioni esposte in
fatto e in diritto nelle premesse del presente atto, che la allorchè in bonis e la CP_1 Parte_1
con la scrittura privata de qua, non hanno voluto porre in essere e non hanno posto in essere
[...]
nessun nuovo accordo a modifica del contratto registrato tra le stesse parti in data 22.5.2014;
conseguentemente, accertare e dichiarare che l'unico contratto validamente in essere tra le parti è
quello registrato in data 22.5.2014 e, per l'effetto, condannare la al pagamento in Parte_1
favore del della complessiva somma di Euro 101.260,00 dovuta a titolo di Controparte_1
canoni di affitto d'azienda scaduti e non versati a far data dalla dichiarazione di fallimento
(15.03.2018) al mese di gennaio 2021, come già precisato e domandato nel giudizio di 1° grado con
le “note di trattazione scritta per l'udienza del 26.01.2021” depositate dalla scrivente difesa nel I°
grado;
In via di estremo subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte
pagina 4 di 8 dovesse accogliere il primo motivo di gravame svolto dall'appellante e nella denegata ipotesi in cui
dovesse rigettare anche la domanda svolta dalla scrivente difesa in via subordinata (ovvero la
domanda di simulazione) e per l'effetto dovesse accertare e dichiarare valida ed efficace la scrittura
privata di riduzione del canone di affitto d'azienda del 28.12.2016, Voglia l'Ecc.ma Corte adìta
rigettare il secondo motivo di gravame svolto dall'appellante in quanto infondato per i motivi sopra
esposti e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del fallimento Parte_1 CP_1
della somma di Euro 15.860,00 a titolo di canoni di affitto d'azienda scaduti e non pagati nelle
more del giudizio di primo grado ovvero a far data dal 01.01.2020 al 01.01.2021.
Con vittoria delle spese e compensi di lite del presente grado.”
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita nel giudizio di appello la CP_2
- divenuta, a seguito di cessione di azienda, titolare del credito oggetto di causa vantato dal nei confronti della società - rassegnando le medesime CP_1 Parte_1
conclusioni dell'appellato . CP_1
3. La Corte ritiene l'appello infondato.
La società appellante ritiene erronea l'affermazione d'inopponibilità al fallimento della scrittura privata di transazione e riduzione del canone di affitto di azienda del 28.12.2016
per violazione degli artt. 2702, 2704 c.c. e dell'art. 79 L.F.. La stessa sostiene che la curatela,
essendo subentrata ex art. 79 L.F. nel rapporto contrattuale di affitto di azienda, assuma la qualità di parte e non di terzo, sicché non troverebbe applicazione l'art. 2704 c.c. bensì
l'art. 2702 c.c. con conseguente efficacia della scrittura privata fino a querela di falso.
La valutazione in ordine all'applicabilità o meno del disposto dell'art. 2704 c.c. al curatore presuppone l'identificazione della sua qualità come parte o come terzo rispetto agli atti compiuto dal fallito;
ove il curatore sia da considerarsi terzo si applicherà infatti la norma più rigorosa rappresentata, appunto, dall'art. 2704 c.c..
In merito, la Suprema Corte ha affermato che l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, cod. civ.,
essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito e non parte
(Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n.28214; Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33728;
pagina 5 di 8 Cass. Sez. 1, 26/07/2012 n. 13282; Cass. SS.UU., 20/02/2013 n. 4213). La Corte di legittimità
ha infatti valorizzato la distinzione tra curatore agente quale portatore di un diritto trovato nel fallimento, che subentra così nella medesima posizione processuale e sostanziale del fallito, e curatore che invece agisce nella sua funzione istituzionale di gestore del patrimonio del fallito, ed ha affermato la posizione di terzietà del curatore nei giudizi di accertamento del passivo ed in quelli in cui lo stesso eserciti le azioni che derivino dal fallimento (come, ad esempio, l'azione revocatoria fallimentare) e quindi l'inopponibilità al curatore, ai sensi dell'art. 2704 c.c., di quelle scritture che non siano munite di data certa, come nella specie.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il curatore, pur essendo subentrato nella medesima posizione del debitore fallito per ciò che attiene il contratto di affitto di azienda facendone valere i diritti che in capo allo stesso esistevano e si configuravano
(come quello di riscuotere i canoni), nell'eccepire l'inopponibilità alla curatela fallimentare della scrittura privata di riduzione del canone d'affitto d'azienda asseritamente stipulata prima della dichiarazione di fallimento ma priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e non pubblicata ex art. 2556 c.c., non esercita diritti di spettanza del fallito nei confronti di terzi ma agisce nella sua funzione di gestore del patrimonio del fallito a tutela degli interessi della collettività dei creditori;
egli è perciò
nell'ipotesi oggetto di causa terzo rispetto al fallito ed estraneo alla modifica contrattuale asseritamente intercorsa tra l'appellante ed il fallito.
Si sottolinea ancora che l'onere del disconoscimento della scrittura privata grava esclusivamente e personalmente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione, non già sul soggetto che contesta l'opponibilità del documento, non essendo la sottoscrizione a lui riferibile. In merito la Suprema Corte ha affermato che “è
inapplicabile all'organo concorsuale la disciplina sul disconoscimento della scrittura privata di cui
agli artt. 214 e 215 c.c. e sull'onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.c., avuto riguardo
a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare
pagina 6 di 8 l'opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero
apprezzamento del giudice” (così Cassazione civile sez. I, 13/10/2017 n. 24168).
Secondo la disciplina civilistica, inoltre, la scrittura privata prodotta in giudizio fa fede sino a querela di falso in ordine alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dal suo sottoscrittore, ma non alla data, la cui certezza nei confronti dei terzi è garantita soltanto in presenza di specifici presupposti previsti dall'art. 2704 c.c..
Pertanto, stante l'applicazione dell'art. 2704 c.c., l'onere di dimostrare che l'atto di transazione sia stato stipulato prima della dichiarazione di fallimento incombe certamente sulla che sul punto in questa sede nulla aggiunge limitandosi Parte_1
a contestare la qualità di terzo del curatore.
Come rilevato dal Tribunale nella impugnata sentenza, la società appellante non ha provato con certezza la data di stipulazione della richiamata scrittura privata di riduzione del canone di locazione del 28.12.2016; non solo, ma vieppiù “dalla scheda contabile della
, inerente l'affitto d'azienda de quo, riportante le fatture emesse dalla Controparte_1
dalla mensilità di gennaio 2017 a quella di giugno 2017, risulta che dette fatture erano CP_1
ciascuna dell'importo di Euro 3.000,00 oltre IVA così come infatti stabilito nel contratto del
21.5.2014 stipulato e registrato, tra la e la ”. CP_1 Parte_1
Essendo la curatela terza rispetto agli atti del fallito, la data certa e l'adempimento delle formalità pubblicitarie rappresentano condizioni imprescindibili per l'opponibilità
dell'atto alla massa.
4. La contestazione dell'appellante circa l'improcedibilità per mancato espletamento della mediazione sulla domanda subordinata, avanzata dal curatore, di pagamento del canone incontestato di € 1.000,00 a decorrere dal gennaio 2020, resta chiaramente assorbita dal rigetto delle eccezioni di cui sopra.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 7 di 8 2) Condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato
[...]
, in persona del curatore p.t., e della intervenuta Controparte_1
in solido tra loro ex latere creditorum, delle spese di lite che liquida in € CP_2
9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 04.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dottor Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dottoressa Ludovica Dotti Consigliere
Avvocato Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza del 20.09.2024 e vertente
T R A
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo Grandoni e Clemente Malatesta
APPELLANTE
E
Controparte_1
(Partita IVA ), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2
dall'Avv. Alessia Gemini
APPELLATO
E
(Partita IVA ), in persona del legale rappresentate p.t., CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Manselli
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con contratto di affitto d'azienda del 21.5.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 22.5.2014, la Controparte_1
concedeva in affitto alla l'azienda commerciale di proprietà, corrente in Parte_1
Roma, Piazza dei Caprettari nn. 56/60 avente ad oggetto “attività di ristorazione”. La
durata del contratto veniva convenuta tra le parti in un anno a decorrere dalla data della stipula, rinnovabile di anno in anno, salvo recesso di una delle parti;
il canone annuale di affitto veniva determinato nella somma complessiva di €. 36.000,00 oltre IVA, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
Nelle more del rapporto contrattuale, il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, con sentenza n. 208/2018 del 15.03.2018, dichiarava il fallimento della
[...]
Controparte_1
Successivamente alla dichiarazione di fallimento della , la CP_1 Parte_1
trasmetteva al curatore una “scrittura privata” datata 28.12.2016, non registrata né
autenticata, asseritamente intervenuta tra le parti in data successiva all'atto di affitto d'azienda, quando la era in bonis, con la quale le parti avrebbero stabilito di CP_1
ridurre il canone mensile d'affitto d'azienda all'importo di €. 1.000,00 mensili oltre IVA,
anziché €. 3.000,00 oltre IVA come stabilito nel contratto registrato.
Il curatore del , ritenuta non opponibile al fallimento Controparte_1
la richiamata scrittura privata, con pec del 30.5.2018 intimava alla di Parte_1
provvedere al pagamento delle somme dovute, ma la società affittuaria/debitrice continuava a corrispondere al fallimento, a titolo di canone di affitto mensile, il minor importo di €. 1.000,00 oltre IVA in luogo dei 3.000,00.
Così, il fallimento avviava, dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine CP_1
degli Avvocati di Roma, un procedimento di mediazione obbligatoria definitosi in data
01.03.2019 con verbale negativo.
Successivamente il adiva il Tribunale di Roma per ottenere la Controparte_1
condanna della al pagamento dell'importo di €. 31.720,00 a titolo di differenza Parte_1
pagina 2 di 8 tra i canoni di affitto stabiliti contrattualmente tra le parti in virtù del contratto d'affitto d'azienda registrato e il minor importo versato dalla affittuaria.
Con sentenza n. 4237/2021 del 10.03.2021 il Tribunale di Roma così statuiva:
“dichiara l'inopponibilità al CP_1 Controparte_1
della scrittura privata di riduzione del canone di affitto d'azienda datata 28.12.2016 e
conseguentemente dichiara che la è tenuta a versare in favore del Parte_1 [...]
a titolo di canone mensile di affitto d'azienda, Controparte_1
l'importo di Euro 3.000,00 oltre IVA (e così Euro 3.660,00) così come stabilito nel contratto di
affitto d'azienda registrato del 22.5.2014. Condannare la resistente in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
della complessiva somma di Euro 104.920,00 dovuta a titolo di canoni di affitto d'azienda scaduti
e non versati a far data dalla dichiarazione di fallimento (15.03.2018) al Febbraio 2021, oltre ai
successivi canoni maturati e/o maturandi sino al saldo effettivo. Condanna la parte resistente a
rifondere, alla parte ricorrente, le spese di lite del presente giudizio per un importo di € 3.500,00
oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre alle successive occorrende.”
2. Con atto di appello, regolarmente notificato, la ha impugnato la Parte_1
richiamata sentenza rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento dei dedotti motivi
di appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare e affermare:
a) infondate le originarie domande di dichiarazione d'inopponibilità al
[...]
dell'atto di transazione del 28.12.2016 Controparte_3
e rigettare la relativa richiesta di condanna al pagamento della differenza di canone di affitto
mensile di € 2.000,00 più IVA;
b) improcedibile per mancato espletamento della procedura di media-conciliazione della domanda
di condanna al pagamento del canone incontestato di affitto di azienda mensile di € 1.000,00, più
IVA, dal Gennaio 2020 a seguire, fondata sull'atto di transazione del 28.12.2016.
pagina 3 di 8 c) con vittoria di spese e compensi professionali del primo grado e del presente giudizio di appello,
oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché
IVA e CPA come per legge.”
Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo: CP_1
“In via preliminare sulla istanza inibitoria svolta dall'appellante: rigettare l'istanza cautelare
svolta da in quanto carente dei presupposti di legge, in particolare del fumus boni Parte_1
iuris, come dedotto ed eccepito nella parte motiva del presente atto;
In via principale nel merito: rigettare l'appello svolto dalla in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi sopra esposti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e,
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata n. 4237/2021 del 10.03.2021,
pubblicata in pari data;
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Corte dovesse
accogliere l'appello della e per l'effetto dichiarare opponibile al fallimento la scrittura Parte_1
privata di riduzione del canone di affitto d'azienda del 28.12.2016, accertare e dichiarare ai sensi
dell'art. 1414, 1° comma, c.c. la simulazione assoluta della scrittura privata di riduzione del
canone di affitto d'azienda del 28.12.2016 posto che risulta dimostrato, per le ragioni esposte in
fatto e in diritto nelle premesse del presente atto, che la allorchè in bonis e la CP_1 Parte_1
con la scrittura privata de qua, non hanno voluto porre in essere e non hanno posto in essere
[...]
nessun nuovo accordo a modifica del contratto registrato tra le stesse parti in data 22.5.2014;
conseguentemente, accertare e dichiarare che l'unico contratto validamente in essere tra le parti è
quello registrato in data 22.5.2014 e, per l'effetto, condannare la al pagamento in Parte_1
favore del della complessiva somma di Euro 101.260,00 dovuta a titolo di Controparte_1
canoni di affitto d'azienda scaduti e non versati a far data dalla dichiarazione di fallimento
(15.03.2018) al mese di gennaio 2021, come già precisato e domandato nel giudizio di 1° grado con
le “note di trattazione scritta per l'udienza del 26.01.2021” depositate dalla scrivente difesa nel I°
grado;
In via di estremo subordine nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte
pagina 4 di 8 dovesse accogliere il primo motivo di gravame svolto dall'appellante e nella denegata ipotesi in cui
dovesse rigettare anche la domanda svolta dalla scrivente difesa in via subordinata (ovvero la
domanda di simulazione) e per l'effetto dovesse accertare e dichiarare valida ed efficace la scrittura
privata di riduzione del canone di affitto d'azienda del 28.12.2016, Voglia l'Ecc.ma Corte adìta
rigettare il secondo motivo di gravame svolto dall'appellante in quanto infondato per i motivi sopra
esposti e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del fallimento Parte_1 CP_1
della somma di Euro 15.860,00 a titolo di canoni di affitto d'azienda scaduti e non pagati nelle
more del giudizio di primo grado ovvero a far data dal 01.01.2020 al 01.01.2021.
Con vittoria delle spese e compensi di lite del presente grado.”
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita nel giudizio di appello la CP_2
- divenuta, a seguito di cessione di azienda, titolare del credito oggetto di causa vantato dal nei confronti della società - rassegnando le medesime CP_1 Parte_1
conclusioni dell'appellato . CP_1
3. La Corte ritiene l'appello infondato.
La società appellante ritiene erronea l'affermazione d'inopponibilità al fallimento della scrittura privata di transazione e riduzione del canone di affitto di azienda del 28.12.2016
per violazione degli artt. 2702, 2704 c.c. e dell'art. 79 L.F.. La stessa sostiene che la curatela,
essendo subentrata ex art. 79 L.F. nel rapporto contrattuale di affitto di azienda, assuma la qualità di parte e non di terzo, sicché non troverebbe applicazione l'art. 2704 c.c. bensì
l'art. 2702 c.c. con conseguente efficacia della scrittura privata fino a querela di falso.
La valutazione in ordine all'applicabilità o meno del disposto dell'art. 2704 c.c. al curatore presuppone l'identificazione della sua qualità come parte o come terzo rispetto agli atti compiuto dal fallito;
ove il curatore sia da considerarsi terzo si applicherà infatti la norma più rigorosa rappresentata, appunto, dall'art. 2704 c.c..
In merito, la Suprema Corte ha affermato che l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata è soggetto alle regole dell'art. 2704, primo comma, cod. civ.,
essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito e non parte
(Cassazione civile sez. I, 04/11/2024, n.28214; Cassazione civile sez. I, 16/11/2022, n.33728;
pagina 5 di 8 Cass. Sez. 1, 26/07/2012 n. 13282; Cass. SS.UU., 20/02/2013 n. 4213). La Corte di legittimità
ha infatti valorizzato la distinzione tra curatore agente quale portatore di un diritto trovato nel fallimento, che subentra così nella medesima posizione processuale e sostanziale del fallito, e curatore che invece agisce nella sua funzione istituzionale di gestore del patrimonio del fallito, ed ha affermato la posizione di terzietà del curatore nei giudizi di accertamento del passivo ed in quelli in cui lo stesso eserciti le azioni che derivino dal fallimento (come, ad esempio, l'azione revocatoria fallimentare) e quindi l'inopponibilità al curatore, ai sensi dell'art. 2704 c.c., di quelle scritture che non siano munite di data certa, come nella specie.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il curatore, pur essendo subentrato nella medesima posizione del debitore fallito per ciò che attiene il contratto di affitto di azienda facendone valere i diritti che in capo allo stesso esistevano e si configuravano
(come quello di riscuotere i canoni), nell'eccepire l'inopponibilità alla curatela fallimentare della scrittura privata di riduzione del canone d'affitto d'azienda asseritamente stipulata prima della dichiarazione di fallimento ma priva di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e non pubblicata ex art. 2556 c.c., non esercita diritti di spettanza del fallito nei confronti di terzi ma agisce nella sua funzione di gestore del patrimonio del fallito a tutela degli interessi della collettività dei creditori;
egli è perciò
nell'ipotesi oggetto di causa terzo rispetto al fallito ed estraneo alla modifica contrattuale asseritamente intercorsa tra l'appellante ed il fallito.
Si sottolinea ancora che l'onere del disconoscimento della scrittura privata grava esclusivamente e personalmente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione, non già sul soggetto che contesta l'opponibilità del documento, non essendo la sottoscrizione a lui riferibile. In merito la Suprema Corte ha affermato che “è
inapplicabile all'organo concorsuale la disciplina sul disconoscimento della scrittura privata di cui
agli artt. 214 e 215 c.c. e sull'onere di verificazione di cui al successivo art. 216 c.c., avuto riguardo
a ciascun documento in apparenza sottoscritto dal fallito, potendo il curatore limitarsi a contestare
pagina 6 di 8 l'opponibilità della scrittura privata, il cui valore probatorio rimarrà affidato al libero
apprezzamento del giudice” (così Cassazione civile sez. I, 13/10/2017 n. 24168).
Secondo la disciplina civilistica, inoltre, la scrittura privata prodotta in giudizio fa fede sino a querela di falso in ordine alla provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dal suo sottoscrittore, ma non alla data, la cui certezza nei confronti dei terzi è garantita soltanto in presenza di specifici presupposti previsti dall'art. 2704 c.c..
Pertanto, stante l'applicazione dell'art. 2704 c.c., l'onere di dimostrare che l'atto di transazione sia stato stipulato prima della dichiarazione di fallimento incombe certamente sulla che sul punto in questa sede nulla aggiunge limitandosi Parte_1
a contestare la qualità di terzo del curatore.
Come rilevato dal Tribunale nella impugnata sentenza, la società appellante non ha provato con certezza la data di stipulazione della richiamata scrittura privata di riduzione del canone di locazione del 28.12.2016; non solo, ma vieppiù “dalla scheda contabile della
, inerente l'affitto d'azienda de quo, riportante le fatture emesse dalla Controparte_1
dalla mensilità di gennaio 2017 a quella di giugno 2017, risulta che dette fatture erano CP_1
ciascuna dell'importo di Euro 3.000,00 oltre IVA così come infatti stabilito nel contratto del
21.5.2014 stipulato e registrato, tra la e la ”. CP_1 Parte_1
Essendo la curatela terza rispetto agli atti del fallito, la data certa e l'adempimento delle formalità pubblicitarie rappresentano condizioni imprescindibili per l'opponibilità
dell'atto alla massa.
4. La contestazione dell'appellante circa l'improcedibilità per mancato espletamento della mediazione sulla domanda subordinata, avanzata dal curatore, di pagamento del canone incontestato di € 1.000,00 a decorrere dal gennaio 2020, resta chiaramente assorbita dal rigetto delle eccezioni di cui sopra.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
pagina 7 di 8 2) Condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato
[...]
, in persona del curatore p.t., e della intervenuta Controparte_1
in solido tra loro ex latere creditorum, delle spese di lite che liquida in € CP_2
9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 04.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
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