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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 376/2024
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CARPAGNANO SABINO, come da procura in Parte_1
atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. UFFICIO C.F._1
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA ( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. P.IVA_2
LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.24 la ricorrente in epigrafe adiva questo Giudice del Lavoro, per rassegnare le seguenti conclusioni :accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del e con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in Controparte_1 CP_2 persona del Direttore Generale – il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, in relazione alle fasce stipendiali riconosciute dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella sentenza n.860/2023, meglio specificate nella parte in fatto, lo stipendio annuo lordo meglio specificato nei conteggi allegati al presente ricorso e la somma lorda di € 501,96, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.1.2019 al 30.9.2023.”
Con Il si costituiva.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria, ad eccezione di una ctu contabile.
******
La domanda è fondata solo in minima parte , per la quale deve essere accolta.
La sentenza sulla quale si fonda la pretesa attorea non è stata impugnata né dal Controparte_1
né dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ed è, quindi, passata in giudicato.
[...]
Il ctu officiato infatti ha così concluso:” Sulla scorta dell'intera documentazione esaminata e dei prospetti di calcolo allegati, considerando l'inquadramento alla posizione stipendiale “9-14 anni” per il periodo di lavoro dall'1/1/2019 al 31/3/2020, con passaggio alla posizione “15-20 anni” a decorrere dall'1/4/2020, la prof.ssa vanta un importo a credito per differenze retributive pari ad Euro 81,35 (tabella Parte_1
B). ” Tali risultanze possono essere integralmente recepite da questa pronuncia.
Le spese processuali restano compensate, ad eccezione di quelle di ctu che attesi gli esiti si ritiene di mettere a carico della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16.1.2024 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...] CP_4
1)accoglie la domanda e,per l' effetto,dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, in relazione alle fasce stipendiali riconosciute dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella sentenza n.860/2023,
meglio specificate nella parte in fatto, lo stipendio annuo lordo e la somma lorda di € 81,35, a titolo di differenze salariali dall'1.1.2019 al 30.9.2023., e, per l'effetto,
b) condanna il , in persona del e l'Ufficio Controparte_1 CP_2
Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale, a corrisponderle, in relazione alle fasce stipendiali riconosciute dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 860/2023, meglio specificate nella parte in fatto, lo stipendio annuo lordo meglio specificato nei conteggi allegati al ricorso e la somma lorda di € 81,35, a titolo di differenze salariali, compensa le spese;
pone le spese di ctu definitivamente a carico della ricorrente.
Così deciso in Trani, il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CARPAGNANO SABINO, come da procura in Parte_1
atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. UFFICIO C.F._1
SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA ( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. P.IVA_2
LOTITO GIUSEPPINA (c.f. ) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.1.24 la ricorrente in epigrafe adiva questo Giudice del Lavoro, per rassegnare le seguenti conclusioni :accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del e con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in Controparte_1 CP_2 persona del Direttore Generale – il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, in relazione alle fasce stipendiali riconosciute dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella sentenza n.860/2023, meglio specificate nella parte in fatto, lo stipendio annuo lordo meglio specificato nei conteggi allegati al presente ricorso e la somma lorda di € 501,96, a titolo di differenze salariali, per il periodo dall'1.1.2019 al 30.9.2023.”
Con Il si costituiva.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria, ad eccezione di una ctu contabile.
******
La domanda è fondata solo in minima parte , per la quale deve essere accolta.
La sentenza sulla quale si fonda la pretesa attorea non è stata impugnata né dal Controparte_1
né dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ed è, quindi, passata in giudicato.
[...]
Il ctu officiato infatti ha così concluso:” Sulla scorta dell'intera documentazione esaminata e dei prospetti di calcolo allegati, considerando l'inquadramento alla posizione stipendiale “9-14 anni” per il periodo di lavoro dall'1/1/2019 al 31/3/2020, con passaggio alla posizione “15-20 anni” a decorrere dall'1/4/2020, la prof.ssa vanta un importo a credito per differenze retributive pari ad Euro 81,35 (tabella Parte_1
B). ” Tali risultanze possono essere integralmente recepite da questa pronuncia.
Le spese processuali restano compensate, ad eccezione di quelle di ctu che attesi gli esiti si ritiene di mettere a carico della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 16.1.2024 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...] CP_4
1)accoglie la domanda e,per l' effetto,dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, in relazione alle fasce stipendiali riconosciute dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella sentenza n.860/2023,
meglio specificate nella parte in fatto, lo stipendio annuo lordo e la somma lorda di € 81,35, a titolo di differenze salariali dall'1.1.2019 al 30.9.2023., e, per l'effetto,
b) condanna il , in persona del e l'Ufficio Controparte_1 CP_2
Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale, a corrisponderle, in relazione alle fasce stipendiali riconosciute dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 860/2023, meglio specificate nella parte in fatto, lo stipendio annuo lordo meglio specificato nei conteggi allegati al ricorso e la somma lorda di € 81,35, a titolo di differenze salariali, compensa le spese;
pone le spese di ctu definitivamente a carico della ricorrente.
Così deciso in Trani, il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore