Art. 10. (Enti associativi)
1.Il versamento previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 delle quote di indennita' di anzianita' o del corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale, maturato alla data del 31 marzo 1979 dal personale proveniente dagli enti a struttura associativa, privatizzati ai sensi dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sara' effettuato dagli enti medesimi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposite richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.
2. La quota di indennita' corrispondente alla differenza tra il trattamento di fine servizio maturato dal predetto personale alla data di definitiva messa a disposizione presso l'ente o l'amministrazione di destinazione e la parte versata dagli enti associativi secondo le modalita' indicate nel 1 comma sara' versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in relazione alla utilizzazione del personale da parte della segreteria dei ruoli unici ed alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 .
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - provvedera' altresi' a liquidare ed a corrispondere la quota di indennita' di anzianita' prevista dal comma 1, nonche' a regolarizzare le posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, trasferito alle amministrazioni di destinazione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1979, n. 125, con il quale e' stata disposta la depubblicizzazione dell'Ente, nonche' dell' articolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 , sulla base delle richiete avanzate dalle amministrazioni interessate.
4. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sara' imputata al capitolo 2041 della rubrica 10 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che potra' essere integrato mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Nota all'art. 10, comma 1:
Il testo sell'art. 115 del D. P. R. n. 616/1977 (per titolo v. nota all'art. 2, comma 4) e' il seguente:
Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere, come enti morali assumendo la personalita' giuridica di diritto privato con il decreto del Pre sidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle attivita' associa tive, nonche' di quelle derivanti da atti di liberalita' o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attivita' associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolotale contributo, per l'anno 1979, non potra' comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977, salvo quanto disposto per l'ANMIL nell' articolo 1 - decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , come modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a far tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalita' della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potra' assegnare contributi alle associazioni nazionali che saltuariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.
Nota all'art.10, comma 2:
Il D P.R. n.509/1979 reca approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge n.70/1975 contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quin to comma, perche' ritenute in contrasto con la legge n.70/1975 .
Nota all'art.10, comma 3:
Per quanto riguarda l' art.1-octies del D.L. n.481/1978 v. nota all'art. 4, comma 1.
1.Il versamento previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 delle quote di indennita' di anzianita' o del corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale, maturato alla data del 31 marzo 1979 dal personale proveniente dagli enti a struttura associativa, privatizzati ai sensi dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sara' effettuato dagli enti medesimi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposite richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.
2. La quota di indennita' corrispondente alla differenza tra il trattamento di fine servizio maturato dal predetto personale alla data di definitiva messa a disposizione presso l'ente o l'amministrazione di destinazione e la parte versata dagli enti associativi secondo le modalita' indicate nel 1 comma sara' versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in relazione alla utilizzazione del personale da parte della segreteria dei ruoli unici ed alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 .
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - provvedera' altresi' a liquidare ed a corrispondere la quota di indennita' di anzianita' prevista dal comma 1, nonche' a regolarizzare le posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, trasferito alle amministrazioni di destinazione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1979, n. 125, con il quale e' stata disposta la depubblicizzazione dell'Ente, nonche' dell' articolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 , sulla base delle richiete avanzate dalle amministrazioni interessate.
4. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sara' imputata al capitolo 2041 della rubrica 10 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che potra' essere integrato mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Nota all'art. 10, comma 1:
Il testo sell'art. 115 del D. P. R. n. 616/1977 (per titolo v. nota all'art. 2, comma 4) e' il seguente:
Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere, come enti morali assumendo la personalita' giuridica di diritto privato con il decreto del Pre sidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle attivita' associa tive, nonche' di quelle derivanti da atti di liberalita' o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attivita' associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolotale contributo, per l'anno 1979, non potra' comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977, salvo quanto disposto per l'ANMIL nell' articolo 1 - decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , come modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a far tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalita' della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potra' assegnare contributi alle associazioni nazionali che saltuariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti.
Nota all'art.10, comma 2:
Il D P.R. n.509/1979 reca approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici, di cui alla legge n.70/1975 contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quin to comma, perche' ritenute in contrasto con la legge n.70/1975 .
Nota all'art.10, comma 3:
Per quanto riguarda l' art.1-octies del D.L. n.481/1978 v. nota all'art. 4, comma 1.