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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2024, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20.9.24 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2998/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosario Parte_1
Schiano Lomoriello, presso il cui studio, sito in Napoli al vico Latilla 18, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in
Napoli, via De Gasperi n.55;
, in persona dei Curatori pro Controparte_2 tempore Dott. , Dott. , Dott.ssa Controparte_3 Controparte_3 CP_4
, Dott. . CONTUMACE
[...] CP_5
APPELLATi
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Napoli n°3387/21 con la quale era stata rigettata la sua domanda – presentata sul presupposto di essere stato dipendente della dichiarata fallita con sentenza del Tribunale CP_2 di Napoli n.230/2013 - volta ad ottenere a carico dell' il pagamento del TFR maturato durante CP_1 il periodo di cassa integrazione guadagni in deroga fruita a far data dal 17.4.2013 e sino al
31.03.2014. Il primo giudice, esaminata la normativa applicabile, ha ritenuto non dovuto a carico dell' il tfr CP_1 richiesto. Ha ritenuto che neppure tale obbligo gravasse sull'istituto in ragione degli obblighi assunti nell'ambito della procedura fallimentare. Ha altresì dichiarato improseguibile la domanda nei confronti della curatela fallimentare in ragione della vis attractiva alla procedura concorsuale. Con il motivo di gravame l'odierno appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per non aver il primo giudice correttamente valutato le risultanze documentali in atti. In particolare, ha rilevato di aver provato che oggetto del giudizio era – diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata
– esclusivamente il pagamento di una somma che era stata versata dalla all' Org_1 CP_1 per la erogazione ai dipendenti del . In particolare ha dedotto l'erroneità Controparte_2 della sentenza poiché il primo giudice non aveva ben inteso l'oggetto della domanda giudiziale “ in quanto il ricorrente non chiedeva il pagamento a carico dell' della somma dovuta a titolo di trattamento di fine CP_1 rapporto durante il periodo di Cassa Integrazione in Deroga ma di un diritto che gli era stato riconosciuto dalla a tale titolo, che se la era accollato dal datore di lavoro, la aveva stanziata in bilancio Org_1 e poi versata alla Curatela che infine la aveva trasferita all solo per la materiale erogazione. E di ciò CP_1 vi era prova documentale in atti.” L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in via gradata, CP_1 rigettarsi l'appello, con vittoria di spese. È rimasta intimata la curatela fallimentare di cui va dichiarata la contumacia.
La controversia è decisa come segue. In via preliminare va detto che si è formato il giudicato sia in ordine all'improseguibilità della domanda nei confronti della curatela sia in ordine al fatto che l' non sia istituzionalmente tenuto CP_1 al versamento delle somme a titolo di TFR relative al periodo di cassa integrazione guadagni in deroga, che restano a carico del datore di lavoro. L'appello, nel merito del motivo di gravame sopra esposto, non può trovare accoglimento. L'appellante deduce, in sostanza, l'erronea interpretazione della sua domanda da parte del primo giudice. E l'erronea valutazione della documentazione in atti, nonché di quanto da ritenersi provato per non contestazione. Secondo la sua prospettazione, nello specifico caso, l' sarebbe tenuto al pagamento del tfr CP_1 relativo ai periodi di cassa integrazione in deroga in ragione del fatto che la Regione si era accollata il debito del datore di lavoro ( che le relative somme sarebbero state versate alla curatela CP_2 fallimentare e da questa all' . CP_1
Tali circostanze non sarebbero state valutate adeguatamente dal primo giudice. Ed allora, la decisione della controversia passa necessariamente per una verifica, ovvero che all' CP_1 sia stato delegato- per ragioni che il ricorrente neppure precisa- il pagamento della richiesta quota di tfr, a seguito del versamento alla curatela delle somme accollatesi dalla Org_1 Per quanto attiene agli obblighi che l'appellante deduce essere stati assunti dalla Org_1 in ordine al pagamento del TFR ai dipendenti , anche dalla sentenza del Tribunale di Napoli CP_2 emessa in altro giudizio allegata dall'stesso appellante – oltre che dalla documentazione in atti- risulta che “la ha assunto ex art. 1273 cod. civ. il debito per trattamento di fine rapporto Org_1 gravante sul datore di lavoro di essi ricorrenti, la dichiarata fallita in data 17 luglio CP_2
2013, e che il fallimento deve ritenersi liberato ai sensi del secondo comma della norma considerata la adesione all'accollo da parte dei creditori… dalla documentazione versata in atti, risulta comprovato che, con decreto del 14.2.2014 il Giudice delegato al Fallimento della ha CP_2 autorizzato la prosecuzione della cassa integrazione in deroga a condizione che la Org_1 assumesse l'impegno a farsi carico delle quote di t.f.r. maturate dai lavoratori e che versasse la relativa somma alla curatela fallimentare. Con decreto dirigenziale n. 1348 del 26 ottobre 2018, la
, preso atto della dichiarazione ex art. 47 DPR 445/2000 con la quale i lavoratori Org_1 liberavano espressamente la curatela fallimentare e della quantificazione delle quote di t.f.r. in complessivi € 1.231.523,47 operata dal Giudice delegato, impegnava la detta somma sul capitolo di bilancio 5861 a favore della curatela . La somma veniva, poi, liquidata con decreto del 12 CP_2 novembre 2018 e, come attestata dal relativo mandato di pagamento, effettivamente corrisposta alla curatela in data 11 dicembre 2018. Per tabulas, dunque, l'odierna convenuta ha dimostrato di avere adempiuto alla obbligazione assunta ex art. 1273 cod. civ. che, appunto, riguardava soltanto la corresponsione al della provvista necessaria per potere adempiere al Parte_2 pagamento anche della quota di t.f.r. maturata dai lavoratori nel periodo di cassa integrazione in deroga.” Orbene, anche ammesso che la abbia versato alla curatela dette somme, quello di Org_1 cui non vi è assolutamente la prova è che tali somme siano pervenute all' e che lo siano in CP_1 ragione proprio del titolo per cui è causa. L'appellante fonda la prova di tale “passaggio” sul verbale di causa del 30.10.2018 redatto nel corso della procedura fallimentare. Ebbene da tale verbale risulta che la rappresentante della allegava l'impegno contabile per Org_1 il pagamento in favore della curatela della somma di euro 1.231, 523,27 ( che sono le somme causalmente destinate al pagamento delle quote dei tfr per il periodo di cassa in deroga), ” precisando che il pagamento effettivo potrà essere effettuato appena a disposizione dell'IBAN”. Il direttore dell' , pure presente, “fa presente che è stata elaborata una bozza di revisione del verbale CP_1 ispettivo che prevede il ricalcolo di sanzioni ed interessi per omissione contributiva anziché per evasione”. Il giudice quindi dispone: “che la curatela comunichi alla via PEC gli estremi Org_1 per ricevere il pagamento di quanto disposto col su citato decreto dirigenziale, che acquisisce in copia. Alla luce di quanto disposto con verbale del 11.10.2018, dispone che la curatela, acquisiti i fondi di cui sopra dalla Regione, proceda al pagamento in favore dell' . CP_1
Il richiamato verbale del 11.10.18 non è in atti, dunque non è dato sapere cosa il giudice delegato avesse disposto;
ma, a prescindere da questo, non si può non rilevare che il riferimento al verbale ispettivo, operato dal direttore dell' , getta una luce non univoca in ordine al titolo in base al CP_1 quale l' avrebbe dovuto ricevere delle somme. CP_1
Il prosieguo delle vicende della procedura fallimentare è del tutto sottaciuto e sconosciuto alla Corte. Ma, in ogni caso, per quanto qui interessa, non vi è nessuna prova che le somme ricevute dalla curatela siano state versate all' .
CP_1 CP_ Il ricorrente non può certo invocare la non contestazione da parte dell' Le deduzioni sul punto formulate in primo grado sono, infatti, del tutto generiche, sicchè in ordine alle stesse non si poteva esigere dall' la specifica contestazione.
CP_1 Testualmente in ricorso è stato dedotto: “… al ricorrente risulta come la somma sia stata poi versata dalla allo per Organizzazione_2 Controparte_1 il pagamento ai dipendenti, fatto questo che è regolarmente avvenuto per la maggior parte di essi…”. Nulla è detto su quale sia la fonte di tale conoscenza, nulla su quando e con che modalità l' abbia
CP_1 ricevuto il pagamento. Tutto quanto sinora detto porta ad escludere che l' fosse obbligato al pagamento del TFR per il
CP_1 periodo di CIGD.
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese.
PQM
Così provvede: Rigetta l'appello; compensa le spese;
dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 20.9.24 IL Presidente