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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/07/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 264 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Romanucci per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Massimino Luzi e dall'avv. Dayana Ragni per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
- Appellata - pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 89 pubblicata in data 22.02.2023 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
”In accoglimento del presente appello e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.89/2023 resa ai sensi dell'art.281 sexies cpc a verbale del 21/2/2023 nella causa RG 346/2019, si chiede che l'Ecc.ma Corte di appello respinga la domanda proposta da in quanto infondata e, per l'effetto, CP_1 non spettante il diritto all'assegna tributo di autonoma sistemazione e dovuta la restituzione integrale della somma già erogata, pari ad €5.030,76; voglia inoltre l'Ecc.ma Corte confermare il provvedimento di diniego adottato dal Comune di con ordine di restituzione della somma Parte_1 indebitamente percepita. In ogni caso, con vittoria di spese di lite in favore del Parte_1 per entrambi i gradi di giudizio.
[...] struttoria. (…)
Per l'appellata:
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, voglia:
rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della sentenza gravata”.
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Ascoli Piceno per vedersi riconosciuto il CP_1 diritto alla percezione del contributo di autonoma sistemazione per se stessa e per la propria sorella ai sensi dell'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Pt_2
Capo del Dipartimento della Protezione Civile (“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”): ha a tal fine convenuto in giudizio il contestando la Parte_1
pagina 2 di 6 legittimità del provvedimento con cui in data 15.11.2018 l'Ente ha rigettato l'istanza proposta a tal fine dall'attrice e le ha ingiunto la restituzione delle somme sino ad allora ricevute a tale titolo.
Costituendosi in giudizio, il Comune convenuto ha ribadito la legittimità del proprio provvedimento, eccependo che e non avrebbero mai CP_1 Persona_1 avuto stabile e continuativa residenza presso l'immobile di proprietà del padre sito in frazione Fleno, secondo quanto desumibile anche dai minimi consumi riscontrati.
All'esito dell'istruttoria orale svolta, con sentenza pronunciata in data 21.02.2023 il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto la domanda attorea, condannando l'Ente convenuto al pagamento delle somme richieste ed alla refusione delle spese in favore della controparte;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che l'attrice e la propria sorella avessero avuto stabile dimora presso l'immobile concesso in comodato dal padre di entrambe.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1 lamentando la contraddittorietà della decisione e contestando che dall'istruttoria svolta sia emersa la prova di un'effettiva e continuativa dimora a Fleno della controparte e della sorella;
ha altresì censurato la regolazione e liquidazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, la ha chiesto il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza appellata.
La presente causa è infine stata trattenuta in decisione in data 29.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), il comune di lamenta la Parte_1 contraddittorietà della motivazione e comunque l'erronea valutazione da pagina 3 di 6 parte del primo giudice degli elementi emersi dall'istruttoria; l'Ente appellante ribadisce che e avevano a Flero soltanto la CP_1 Persona_1 residenza formale, ma non anche la propria effettiva e continuativa dimora.
Tali motivi debbono essere condivisi.
Secondo quanto previsto nell'art. 3 dell'ordinanza n. 388 emessa in data
26.08.2016 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, infatti, il contributo oggetto di causa spetta “ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico”.
La normativa richiamata prosegue poi affermando che “i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità…”: il sussidio in esame è stato del resto introdotto per consentire ai nuclei familiari che avevano perso a causa del sisma l'abitazione effettivamente destinata a dimora abituale di fronteggiare le spese necessarie per il reperimento di una nuova abitazione.
Nel caso di specie, l'istruttoria complessivamente svolta non ha comprovato che l'immobile sito ad , frazione Fleno n. 38 costituisse Parte_1 prima del sisma l'abitazione principale di e nonostante CP_1 Persona_1 entrambe le donne vi avessero trasferito da alcuni anni la residenza anagrafica.
Risulta a riguardo indicativo il fatto che il consumo d'acqua nel periodo precedente al sisma sia stato praticamente nullo, non potendosi ritenere che (ad esempio) facesse la doccia solo in piscina e lavasse Persona_1 tutti i propri panni presso la residenza universitaria a Camerino.
Altrettanto indicativo è il modesto consumo di energia elettrica, peraltro presente anche nel periodo in cui l'immobile era inagibile in quanto pagina 4 di 6 derivante non dalla presenza delle due donne, bensì (come dedotto dalla stessa dai lavori svolti dal padre e dallo zio nella contigua rimessa. CP_1
Significativa è stata anche la scelta compiuta da entrambe di mantenere il medico di base a EL di LA (dove hanno continuato ad abitare i genitori), di non attivare il servizio di trasferimento della posta ed infine di trasferire la propria residenza anagrafica dall'immobile oggetto di causa non appena è tornato agibile.
Poco rilevano in senso contrario le dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle quali può desumersi soltanto una frequentazione sporadica dell'immobile in occasione delle ferie o di particolari ricorrenze.
In integrale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere rigettata la domanda proposta dall'odierna appellata, con la conseguente conferma in ogni sua parte del provvedimento adottato dal comune di Parte_1 in data 15.11.2018 e l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di
[...] gravame.
2. Stante l'esito complessivo del giudizio, la dev'essere condannata a CP_1 rifondere le spese anticipate dal in entrambi i gradi di giudizio, Pt_1 secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 89 pubblicata in data 22.02.2023 dal Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, così dispone:
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA la domanda proposta da , confermando in ogni sua parte il CP_1 provvedimento emesso in data 18.11.2018 dal comune di . Parte_1
pagina 5 di 6 CONDANNA a rifondere in favore della controparte le spese anticipate CP_1 in entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 3.600,00 per compenso professionale e per la presente fase in euro 3.200,00 per compenso professionale ed euro 147,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 264 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Romanucci per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Massimino Luzi e dall'avv. Dayana Ragni per procura in calce all'atto di citazione in primo grado
- Appellata - pagina 1 di 6 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 89 pubblicata in data 22.02.2023 dal
Tribunale di Ascoli Piceno
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
”In accoglimento del presente appello e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.89/2023 resa ai sensi dell'art.281 sexies cpc a verbale del 21/2/2023 nella causa RG 346/2019, si chiede che l'Ecc.ma Corte di appello respinga la domanda proposta da in quanto infondata e, per l'effetto, CP_1 non spettante il diritto all'assegna tributo di autonoma sistemazione e dovuta la restituzione integrale della somma già erogata, pari ad €5.030,76; voglia inoltre l'Ecc.ma Corte confermare il provvedimento di diniego adottato dal Comune di con ordine di restituzione della somma Parte_1 indebitamente percepita. In ogni caso, con vittoria di spese di lite in favore del Parte_1 per entrambi i gradi di giudizio.
[...] struttoria. (…)
Per l'appellata:
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello, voglia:
rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale della sentenza gravata”.
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Ascoli Piceno per vedersi riconosciuto il CP_1 diritto alla percezione del contributo di autonoma sistemazione per se stessa e per la propria sorella ai sensi dell'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Pt_2
Capo del Dipartimento della Protezione Civile (“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”): ha a tal fine convenuto in giudizio il contestando la Parte_1
pagina 2 di 6 legittimità del provvedimento con cui in data 15.11.2018 l'Ente ha rigettato l'istanza proposta a tal fine dall'attrice e le ha ingiunto la restituzione delle somme sino ad allora ricevute a tale titolo.
Costituendosi in giudizio, il Comune convenuto ha ribadito la legittimità del proprio provvedimento, eccependo che e non avrebbero mai CP_1 Persona_1 avuto stabile e continuativa residenza presso l'immobile di proprietà del padre sito in frazione Fleno, secondo quanto desumibile anche dai minimi consumi riscontrati.
All'esito dell'istruttoria orale svolta, con sentenza pronunciata in data 21.02.2023 il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto la domanda attorea, condannando l'Ente convenuto al pagamento delle somme richieste ed alla refusione delle spese in favore della controparte;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che l'attrice e la propria sorella avessero avuto stabile dimora presso l'immobile concesso in comodato dal padre di entrambe.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Parte_1 lamentando la contraddittorietà della decisione e contestando che dall'istruttoria svolta sia emersa la prova di un'effettiva e continuativa dimora a Fleno della controparte e della sorella;
ha altresì censurato la regolazione e liquidazione delle spese di lite.
Costituendosi nel presente grado, la ha chiesto il rigetto del gravame e la CP_1 conferma della sentenza appellata.
La presente causa è infine stata trattenuta in decisione in data 29.05.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi d'appello (che risulta opportuno trattare congiuntamente), il comune di lamenta la Parte_1 contraddittorietà della motivazione e comunque l'erronea valutazione da pagina 3 di 6 parte del primo giudice degli elementi emersi dall'istruttoria; l'Ente appellante ribadisce che e avevano a Flero soltanto la CP_1 Persona_1 residenza formale, ma non anche la propria effettiva e continuativa dimora.
Tali motivi debbono essere condivisi.
Secondo quanto previsto nell'art. 3 dell'ordinanza n. 388 emessa in data
26.08.2016 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, infatti, il contributo oggetto di causa spetta “ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico”.
La normativa richiamata prosegue poi affermando che “i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità…”: il sussidio in esame è stato del resto introdotto per consentire ai nuclei familiari che avevano perso a causa del sisma l'abitazione effettivamente destinata a dimora abituale di fronteggiare le spese necessarie per il reperimento di una nuova abitazione.
Nel caso di specie, l'istruttoria complessivamente svolta non ha comprovato che l'immobile sito ad , frazione Fleno n. 38 costituisse Parte_1 prima del sisma l'abitazione principale di e nonostante CP_1 Persona_1 entrambe le donne vi avessero trasferito da alcuni anni la residenza anagrafica.
Risulta a riguardo indicativo il fatto che il consumo d'acqua nel periodo precedente al sisma sia stato praticamente nullo, non potendosi ritenere che (ad esempio) facesse la doccia solo in piscina e lavasse Persona_1 tutti i propri panni presso la residenza universitaria a Camerino.
Altrettanto indicativo è il modesto consumo di energia elettrica, peraltro presente anche nel periodo in cui l'immobile era inagibile in quanto pagina 4 di 6 derivante non dalla presenza delle due donne, bensì (come dedotto dalla stessa dai lavori svolti dal padre e dallo zio nella contigua rimessa. CP_1
Significativa è stata anche la scelta compiuta da entrambe di mantenere il medico di base a EL di LA (dove hanno continuato ad abitare i genitori), di non attivare il servizio di trasferimento della posta ed infine di trasferire la propria residenza anagrafica dall'immobile oggetto di causa non appena è tornato agibile.
Poco rilevano in senso contrario le dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle quali può desumersi soltanto una frequentazione sporadica dell'immobile in occasione delle ferie o di particolari ricorrenze.
In integrale riforma della sentenza appellata, pertanto, dev'essere rigettata la domanda proposta dall'odierna appellata, con la conseguente conferma in ogni sua parte del provvedimento adottato dal comune di Parte_1 in data 15.11.2018 e l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di
[...] gravame.
2. Stante l'esito complessivo del giudizio, la dev'essere condannata a CP_1 rifondere le spese anticipate dal in entrambi i gradi di giudizio, Pt_1 secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 89 pubblicata in data 22.02.2023 dal Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, così dispone:
In accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza gravata,
RIGETTA la domanda proposta da , confermando in ogni sua parte il CP_1 provvedimento emesso in data 18.11.2018 dal comune di . Parte_1
pagina 5 di 6 CONDANNA a rifondere in favore della controparte le spese anticipate CP_1 in entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 3.600,00 per compenso professionale e per la presente fase in euro 3.200,00 per compenso professionale ed euro 147,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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