TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 4976/2021 Verbale di Udienza a trattazione scritta del giorno 25 giugno 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 25 giugno 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opponente con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per l'accoglimento della svolta opposizione ed il rigetto del decreto ingiuntivo opposto;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta
[...]
, e per essa, quale mandataria, , la quale CP_1 Controparte_2 contesta quanto ex adverso prodotto eccepito e dedotto, e richiamati i propri atti e verbali di causa, insiste come in essi ,riportandosi alle difese già formulate , chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte terza chiamata in causa
[...]
che si riporta ai propri scritti difensivi, impugna la ctu depositata CP_3 chiedendone il rinnovo e conclude come da conclusioni già rese in comparsa di costituzione e di riporta alla comparsa conclusionale già depositata;
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 25 giugno 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4976/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
nato in [...] il [...], C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 [...]
. rappresentate e difese in virtù di procura in calce all'atto di citazione in C.F._2
opposizione dall'avv. Teresa Caprio (C.F.: , elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati come in atti
OPPONENTI
E
– già (doc. 1), in persona Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
della sua Procuratrice e legale rappresentante p.t. dott.ssa , giusta Controparte_4
procura notaio di (rep. 39722; racc. 14051) , e per essa, Persona_1 CP_5
quale mandataria, giusta procura notaio di (rep. Persona_1 CP_5
42351; racc. 15678 ) già , Controparte_2 P.IVA_2 CP_6
in persona della Dott.ssa , (C.F.: ), giusta Controparte_4 CodiceFiscale_4
procura rilasciata in data 8/2/2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, Persona_1
rep. n. 43812 e racc. n.16503, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F.
[...]
,giusta procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
NONCHE'
, P.I. in persona del suo procuratore Controparte_7 P.IVA_3
dott. delegato alla rappresentanza e firma sociale giusta atto per notar CP_8
del 16 luglio 2019 ,rep.n.15755, raccolta n. 8931, rappresentata e Persona_2 difesa dall'Avv. Nicola Lauro giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 04/02”2025 previa assegnazione del ruolo del dott. . Controparte_9
All'esito dell'istruttoria all'udienza del giorno 18/02/2025 sulle conclusioni delle parti la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. 10347/2021, RG
2510/2021 ,emesso dal Tribunale di Avellino in data 29.08.2021,con cui veniva loro ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 19.072,99, oltre Controparte_10
interessi e spese del monitorio per rate insolute di finanziamento n. 47183153 sottoscritto con dal sig. , quale obbligato principale, Controparte_11 Parte_1
e dalla sig.ra , quale coobbligata in solido. Parte_2
In via preliminare eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in quanto emesso sulla base di documentazione priva di valore probatorio non suffragata da documentazione rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 50 T.U.B. necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo oltre a rilevare l'erronea posta debitoria, disconoscendo i documenti prodotti perché errati e privi di paternità.
Eccepivano la nullità del contratto di finanziamento per la mancata consegna di una copia sottoscritta dalla banca al cliente e per l'applicazione effettiva di un taeg diverso rispetto a quello concordato e l'iniquità degli interessi di mora.
Gli opponenti lamentavano altresì la mancata attivazione della polizza collegata al contratto di finanziamento n. 47183153 sottoscritto con che prevedeva la CP_11
copertura assicurativa in caso d'invalidità permanente a seguito di infortunio o malattia di grado non inferiore al 66% nonché in caso d'invalidità temporanea e totale al lavoro accesa in concomitanza della richiesta di prestito personale n. 47183153 di euro
32.982,91 da restituirsi in numero 120 rate mensili di euro 273,50 ciascuna con decorrenza dal 07.01.2013 al 08.12.2022. In particolare aderivano alla polizza collettiva n. 3606 – 3607 che prevedeva il versamento di Controparte_12
un premio unico pari ad euro 1.827,00 con la finalità di garantire il subentro dell'assicurazione nel pagamento delle rate in caso di invalidità totale permanente, inabilità temporanea totale, ricovero ospedaliero e perdita d'impiego. Nell'anno 2015 il sig. fu colpito da una grave patologia, tetra ipostenia, che non gli Parte_1
consentiva di continuare a svolgere attività lavorativa per cui presentava all'INPS di
Avellino domanda di accertamento dell'invalidità civile, riconosciuta all'esito della visita medica nella misura del 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita . Atteso ciò il CE chiedeva l'attivazione della polizza in data 23.08.2016 alla società CP_12 Controparte_12
che procedeva all'apertura del sinistro, con richiesta di documentazione inoltrata dall'opponente. Nonostante la richiesta la società richiedeva il pagamento CP_11
delle rate del finanziamento corrisposti fino al mese di Agosto 2016 allorquando a fronte della ennesima richiesta di documentazione da parte dell'assicurazione sospendeva il pagamento delle rate. La compagnia assicurativa non provvedeva ad attivare la copertura contrattualmente prevista.
Rilevavano che il contratto di finanziamento stipulato dai comparenti fosse nullo per applicazione di un taeg diverso rispetto a quello effettivamente applicato e per iniquità degli interessi di mora.
Eccepivano infine l'illegittima segnalazione in centrale rischi , chiedendo in tale sede la liquidazione equitativa del danno. Chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della . ( al Controparte_13
tempo in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_12
in Verona, alla via Carlo Ederlr, n. 45, c.f. . disponendo lo spostamento P.IVA_4
della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo, in prosieguo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare nel merito revocarsi, dichiararsi nullo e comunque privo di giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n.1034/2021- RG 2510/2021 emesso dal Tribunale di Avellino 29.08.2021, pubblicato il 30.08.2021 e notificato il 29.10.2021 qui opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto all'istante per le ragioni tutte espresse nei motivi del presente atto;
nel merito in via subordinata, dichiarare ed accertare per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta alla società opposta in relazione alla polizza collettiva n.
3606 – 3607 stipulata all'atto della sottoscrizione del contratto di prestito personale con la oggi e per l'effetto revocare Controparte_12 CP_3 Controparte_12
il decreto ingiuntivo opposto;
CP_ In via ulteriormente subordinata: condannare la banca al risarcimento dei danni patiti dagli attori da determinarsi in via equitativa.
In via istruttoria: disporre perizia contabile volta ad accertare e calcolare il tasso d'interesse effettivo globale medio annuo applicato .
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva e per essa, Controparte_1
quale mandataria, che preliminarmente evidenziava che Controparte_2
gran parte dell'atto di citazione derivava da un modello di atto di citazione che, fino a pochi mesi fa, era facilmente reperibile online e in particolare, le pagine da 1 a 8 della citazione corrispondevano a quanto evidenziato in giallo nel modello prodotto rilevando che tali contestazioni, oltre che inconferenti, risultavano in contraddizione con le parti non appartenenti al suddetto modello. Specificava che il contratto di finanziamento era stato sottoscritto tra le parti, il TAEG pattuito coincideva con il
TAEG applicato e che gli interessi moratori non era manifestamente iniqui .
Rilevava infine che la contestazione sulla mancata attivazione della polizza era CP_ irrilevante nei confronti di , mera cessionaria del credito e terza rispetto all'assicurazione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc alla luce del fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice Controparte_1
nei confronti di parte opponente della somma di € 19.072,99 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di parte opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 19.072,99 (ovvero quella diversa Controparte_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al tasso legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma
IV dell'art. 1284 cc.
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Autorizzata la chiamata in causa dell'Assicurazione, si costituiva Controparte_7
che preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva di
[...] Parte_2 , non intervenuta nel contratto assicurativo.
[...]
Nel merito contestava l'atto di opposizione rilevando la mancata previsione, in caso di denuncia di sinistro, della facoltà per il cliente di sospendere i pagamenti delle rate mensili in quanto, solo ove PA avesse ritenuto sussistere il diritto alla copertura assicurativa, avrebbe provveduto all'erogazione di un indennizzo nei limiti ed alle condizioni previste dalla polizza. Specificava che la compagnia non aveva dato seguito alla richiesta del sig. poiché lo stesso non aveva dimostrato che la Pt_1
patologia diagnosticata fosse effettivamente sopravvenuta alla stipula del finanziamento e non pregressa né l'assicurato aveva dimostrato che al momento della stipula del contratto godesse di buona salute. Ritenute di conseguenza reticenti le dichiarazioni rese dal in sede di contrattazione chiedeva dichiararsi l' Pt_1
annullamento della polizza e così concludeva:
“In via preliminare: Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di
; Con vittoria di spese e competenze;
Parte_2
Nel merito in via principale :Dichiarare l'annullamento della adesione da parte del sig.
alla polizza assicurativa de quo ai sensi ed agli effetti dell'art. 1892 primo Pt_1
comma C.C. a causa ed in conseguenza delle reticenti, inesatte dichiarazioni rilasciate al momento della adesione;
Con Riconoscere e dichiarare il diritto della vera ass.ne a rifiutare il pagamento della prestazione assicurativa ai sensi ed agli effetti dell'art. 1892 terzo comma C.C.
Per l'effetto rigettare la domanda proposta perché infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di lite;
In via subordinata nella denegata ipotesi di accogliento della domanda, contenere la condanna nella misura corrispondente a quanto stabilito dalle condizioni di polizza.
In via istruttoria accogliere la richiesta di ctu medico legale che verifichi il grado di invalidità permanente residuato al sig. ed il momento in cui è insorta la Pt_1
patologia”
Alla prima udienza di comparizione veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenutane la necessità veniva disposta CTU contabile e CTU medica. Depositate le relazioni veniva fissata l'udienza del 25 giugno
2025 per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Va preliminarmente esaminata l' eccezione sollevata dagli opponenti di nullità del decreto ingiuntivo opposto per invalidità della documentazione prodotta difettante, secondo prospettazione attorea, dei requisiti di prova certa del credito. La stessa non ha alcun fondamento avendo parte opposta depositato sin dal procedimento monitorio copia del contratto di finanziamento, contratto di cessione del credito e lettera di comunicazione dell'avvenuta cessione ricevuta dall' opponente, con contestuale messa in mora ed estratto conto.
Per quanto attiene l' eccezione attinente alla invalidità della documentazione prodotta difettante, secondo prospettazione attorea, dei requisiti previsti dall'art. 50 TUB, si evidenzia che l'art. 4 comma 1 L. n. 130/1999 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della stessa legge sulle cartolarizzazioni si applica l'art. 58 comma 3
TUB, il quale prevede non solo che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma anche che "restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".
Non vi è dubbio quindi che, in base al combinato disposto delle due norme sopra citate,
è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all'art. 50 del Testo Unico Bancario - che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale - alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche.
Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge. In ogni caso l'estratto conto ex art. 50 TUB ai fini della concessione del decreto ingiuntivo non è necessario, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario . Infatti il finanziamento de quo traendo origine non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, la non aveva alcun CP_10
onere di produrre, a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento. A tale onere l'opposta ha pienamente adempiuto.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall' opponente, la prova agevolata del credito bancario, prevista dal citato art. 50 del T.U.B., deve ritenersi utilizzabile anche da parte della società resasi cessionaria di tale credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, nel caso in esame, sempre che l'estratto conto certificato sia stato rilasciato, come nel caso di specie, dalla banca cedente.
Ancora, con riferimento alla eccepita nullità dei documenti contrattuali per vizio di forma ex art.117 TUB, in quanto privi della sottoscrizione della Banca, si richiama il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in forza del quale la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam richiesta dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma. Ne consegue che è sufficiente - come nel caso in esame - che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cassazione civile sez. I,
14/03/2022, n.8124; Cass. S.U. n. 898/2018).
Ne consegue che, sotto tale profilo, va affermata la piena validità del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria.
Infine, la contestazione mossa degli opponenti secondo cui non sarebbe stata consegnata loro copia del contratto né della documentazione precontrattuale (i.e
“Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori”) è smentita da quanto sottoscritto dagli stessi opponenti nel contratto di finanziamento ove testualmente si legge: “ Dichiaro di aver ricevuto il documento “Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori (di seguito SECCI) che è parte integrante del contratto e ne costituisce frontespizio, le Condizioni generali del Contratto che accettiamo integralmente senza riserva alcuna;
né gli opponenti hanno mai disconosciuto formalmente la firma apposta al contratto di finanziamento oggetto di causa.
Nel merito, occorre affermare, innanzitutto, la titolarità del credito in capo a CP_1
Al riguardo, la società ricorrente/opposta ha dimostrato il proprio titolo ad
[...]
esigere il credito depositando sin dalla fase monitoria il contratto di cessione del
14/06/2018, da cui risulta la cessione del credito da a Controparte_11 CP_10
(cfr. doc. 4 produzione monitoria), notificata al debitore, ai sensi dell'art. 1264
[...]
c.c., a mezzo lettera raccomandata trasmessagli da in pari data e Controparte_10
notificata in data 05/07/2018, (cfr. doc.
5-6 produzione monitoria), documenti in nessun modo contestati dall'opponente. Pertanto, deve considerarsi provato l'acquisto del credito in questione da parte di e la sua opponibilità al debitore. Controparte_1
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la consistenza dell'eccezione di carenza di legittimazione di sollevata convenuta e dalla terza Parte_2 CP_10
chiamata in causa atteso che la risulta unicamente aver sottoscritto il Parte_2
contratto di finanziamento in qualità di coobbligato solidale, laddove sottoscrittore della polizza di assicurazione ad esso collegata (sulla quale traggono fondamento le domande avanzate in questa sede) è il solo . Parte_1
Quanto alla lamentata nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del
TAEG e iniquità degli interessi moratori è stata disposta CTU contabile le cui considerazioni svolte risultano prive di censure, in quanto scevre da vizi e dunque pienamente condivise dal Giudicante in questa fase. All'esito dell'esame del contratto di finanziamento per cui è causa il CTU ha così concluso: “Siamo in presenza di un contratto di prestito personale stipulato in data
07/12/2012 per un importo erogato di € 22.127,00 a fronte di un importo finanziato di
€ 32.982,91. Nell'importo finanziato, vi è un'assicurazione facoltativa per l'importo di
€ 1.827,00. Sono state applicate le Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti, ovvero quelle del 2009, considerato che il prestito personale è stato stipulato in data
07.12.2012. In regime di interesse composto, l'equazione che definisce il TEG è definita uguagliando prestiti e rimborsi e calcolando per ( ndr secondo formula )
Secondo la serie storica del TEGM , l'operazione di prestito potrebbe essere inquadrata nella Categoria operazioni: che ha previsto un Parte_3
TEGM dell'11,93 % a cui si contrappone un tasso usura del 18,9125%, ottenuto dal
TEGM 11,93%, aumentato di ¼ ed aggiunti 4 punti percentuali per un totale del
18,9125%. Il ctu alla luce dei quesiti posti dall'RE G.I. dott. , è CP_9
risultato che il contratto è a norma, così come è a norma il tasso nominale, così anche il teg. Non siamo in presenza di usura genetica.
Dal confronto fra il tasso di mora contrattuale pari a 18% e il tasso usura pari a
21,5375%, risulta che il tasso di mora applicato è inferiore al tasso usura. Le spese applicate in contratto sono solo quelle previste.
Pertanto alla luce di quanto rilevato, il signor deve alla società la seguente Pt_1
somma : saldo capitale – 15.903,08; saldo interessi sulle rate scadute dalla n. 46 alla n.
52 – 757,77; saldo spese -327,43; saldo interessi di mora – 2.084,58; Totale €
19.072,99.
Pertanto restano destituite di fondamento tutte le censure, peraltro genericamente mosse, al contratto di finanziamento de quo.
Orbene, atteso tutto quanto sopra motivato, occorre procedere al vaglio della richiesta di parte opponente circa la mancata attivazione della polizza assicurativa collegata al finanziamento n. 47183153 sottoscritto con il 07/12/2012. CP_11
È fondata la censura dedotta da parte opponente. Infatti, gli opponenti, avendo aderito al programma assicurativo di cui alla convenzione intercorsa tra e (c.f.r. dichiarazione di adesione contenuta nel contratto CP_11 CP_12
di prestito), ed essendo di conseguenza operativa la polizza stipulata dal Contraente
per conto della parte assicurata (odierna parte Controparte_11 Parte_1
opponente), lo stesso deve ritenersi liberato dal pagamento del residuo debito.
A fronte delle eccezioni sollevate dalla (già che ha Controparte_13 CP_12
dedotto l'inoperatività della garanzia assicurativa per avere l'opponente dichiarato di godere di buona salute al momento della sottoscrizione della polizza e, inoltre, la mancata dimostrazione che la patologia ad egli diagnosticata fosse effettivamente sopravvenuta alla stipula del finanziamento e non pregressa., si è reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale allo scopo di: “a)
Dica il CTU il momento in cui è insorta la patologia, ovvero se antecedentemente alla stipula della polizza per cui è causa oppure in un momento successivo;
b) Accerti il grado d'invalidità temporanea e permanente residuato del sig. ; c) dica Parte_1
in che misura percentuale i POSTUMI abbiano ridotto in modo PERMANENTE la complessiva INTEGRITÀ PSICOFISICA del soggetto.
Orbene, il C.T.U. nominato in corso di causa – presa visione della documentazione in atti e dopo aver effettuato, nel contraddittorio delle parti, tutti gli accertamenti ritenuti necessari – è giunto ad affermare che “Da quanto rilevato all'esame clinico e' evidente attualmente un grave quadro neurologico con marcata compromissione funzionale , soprattutto agli arti con evidente difficolta' nella deambulazione e nei passaggi posturali.
Dalla documentazione agli atti ( cartella clinica Neuromed e verbale INPS ) , ma soprattutto da quanto riferito dal e dalla moglie durante l'indagine anamnestica, Pt_1
la sintomatologia disfunzionale evoluta nell'attuale quadro morboso , e' verosimilmente comparsa nel 2013, si e' accentuata nel 2014 esitando poi nel grave quadro attuale;
pertanto si puo' con buona approssimazione affermare che il quadro sintomatologico di affezione complessa sia comparso con evidenza clinica successivamente al dicembre 2012. Inoltre si puo' affermare che non esiste un quadro di invalidita' temporanea ma invalidita' permanente del 100% con incapacita' ad attendere agli atti quotidiani della vita”.
Alle suddette conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un percorso argomentativo lineare e rigoroso, oltre che non contestate dalle parti nel termine assegnato per la formulazione di osservazioni critiche.
Ricorrono pertanto, nella fattispecie, i presupposti per l'operatività della copertura assicurativa invocata da , essendo state diagnosticate al medesimo, in Parte_1
epoca successiva alla stipula del contratto di finanziamento (e della polizza collegata), molteplici patologie tali da determinare un'invalidità totale permanente in misura del
100%.
Deve inoltre ritenersi che tale polizza possa essere opposta direttamente a
[...]
considerato che il premio relativo a tale polizza sarebbe stato versato CP_1
dalla contraente per conto dell'assicurato che ha sottoscritto la dichiarazione di CP_11
adesione al momento dell'erogazione del finanziamento , dal che si evince la sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra la (di cui è cessionaria l'odierna CP_11
opposta ) e la compagnia assicuratrice. Controparte_1
Pertanto, stante la mancata deduzione di circostanze ostative all'operatività di siffatta polizza, l'opposizione va accolta parzialmente, limitatamente alla posizione del CE
(non anche con riferimento alla posizione della coobligata , non Parte_2
incisa dall'evento assicurato), e, a parziale accoglimento della opposizione, nonché della domanda svolta nei confronti del terzo chiamato, , va Controparte_7
revocato il decreto ingiuntivo opposto, e vanno condannati Controparte_7
nonché , in solido tra loro, al pagamento della somma ingiunta Parte_2
e determinata dalla CTU contabile in € 19.072,99, oltre interessi legali dalla domanda dalla notifica del ricorso monitorio al saldo.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) privilegiando il valore al minimo alla luce dell'attività complessivamente svolta in questa sede per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c caratterizzata dall'estrema snellezza, vengono compensate per 1/3 tra le parti stante l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, mentre i residui 2/3 delle spese sostenute da parte opponente così come i residui 2/3 di quelle sostenute dall'opposta, vengono poste a carico della terza Controparte_1
chiamata, in applicazione del principio della Controparte_7
soccombenza prevalente e vengono liquidate come da dispositivo. Restano a totale carico di le spese della CTU contabile, già liquidate con separato Parte_2
decreto. Restano a totale carico di le spese della CTU medico- Controparte_7
legale già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna e in solido tra loro, al Controparte_7 Parte_2
pagamento della somma determinata dalla CTU contabile in € 19.072,99, oltre interessi legali dalla domanda dalla notifica del ricorso monitorio al saldo;
4) rigetta, per il resto, l'opposizione;
5) compensa per 1/3 le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione;
6) condanna la terza chiamata, a rimborsare a parte Controparte_7
opponente i residui 2/3 delle spese di lite relative al presente giudizio di opposizione, che si liquidano in euro 97,00 (2/3 di euro 145,50) per anticipazioni ed euro 2.818,00
(2/3 di euro 4.227,00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e cpa, con attribuzione ove richiesto;
7) condanna la terza chiamata, a rimborsare a parte opposta, Controparte_7 i residui 2/3 delle spese relative al presente giudizio di Controparte_1
opposizione, che si liquidano in euro 2.818,00 (2/3 di euro 4.227,00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa con attribuzione ove richiesto.
Restano a totale carico di le spese della CTU contabile, già Parte_2
liquidate con separato decreto.
Restano a totale carico di le spese della CTU medico-legale Controparte_7
già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino in data 25 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale