Art. 24. (Obbligo di apposizione del prezzo
sulle confezioni di fitofarmaci)
E' fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.
sulle confezioni di fitofarmaci)
E' fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.