Articolo 24 della Legge 27 marzo 2001, n. 122
Articolo 23Articolo 25
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2 maggio 2001
Art. 24. (Obbligo di apposizione del prezzo
sulle confezioni di fitofarmaci)

E' fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.
Entrata in vigore il 2 maggio 2001