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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice est. riunito in Camera di Consiglio in data 10.1.2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
256\2024 R.G.A.C., pendente tra nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Samuele Marchetti ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa, Lung'Arno Mediceo 56, giusto mandato in calce all'atto introduttivo;
e nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
); C.F._2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2024, il sig. ha dedotto che: i) ha Parte_1
contratto matrimonio con la sig.ra in Carrara, il giorno 26 Controparte_1
luglio 2019, e l'atto è stato iscritto nei registri dello stato civile di Carrara al n. 60, parte
1, anno 2019; ii) il procedimento di separazione personale si è concluso il 5 settembre
2023 con la sentenza n. 501/2023 che, accogliendo le richieste del ricorrente e respingendo quelle della resistente, ha pronunciato la separazione dei coniugi con addebito alla Sig.ra condannando quest'ultima alla refusione delle spese CP_1
legali; iii) è trascorso oltre un anno dall'autorizzazione del Presidente del Tribunale a vivere separati senza che sia mai stata ripristinata la convivenza tra i coniugi e la sentenza di separazione è divenuta irrevocabile;
iv) risulta impossibile la ricostituzione dell'unione di vita spirituale tra i coniugi. Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
[...]
ed Pt_1 Controparte_1
2. A fronte della mancata costituzione in giudizio della resistente, il Tribunale, con ordinanza del 13.9.2024, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso introduttivo intervenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dal momento che questa era stata effettuata presso l'indirizzo di residenza risultante dai registri anagrafici, vale a dire quello di viale
Cristoforo Colombo n. 11, Carrara, coincidente con l'abitazione familiare, risultando
“inverosimile che a venire in rilievo sia una fattispecie di irreperibilità solo temporanea, posto che ciò vorrebbe dire che, a dispetto della separazione, la sig.ra continui a risiedere Controparte_1
nell'abitazione familiare, sebbene temporaneamente irreperibile, il che implicherebbe sostanzialmente una riconciliazione (che appare esclusa dalla domanda di divorzio e dalla deduzione contenuta nel ricorso circa il mancato ripristino della convivenza)” (v. ordinanza del 13.9.2024). Da qui,
l'assegnazione al sig. ai sensi dell'art. 291 c.p.c., di termine perentorio Parte_1
per la rinnovazione della notifica entro il 15.10.2024 e la fissazione di nuova udienza di pagina 2 di 4 comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore in data 9.1.2025.
3. Nel corso di tale udienza, è comparso il solo ricorrente, escludendo la possibilità di una riconciliazione. Il procuratore del sig. ha altresì dato riscontro di aver Pt_1
ottemperato all'incombente predetto, procedendo alla rinnovazione della notifica ex art. 143 c.p.c. ed ha richiesto di essere autorizzato a discutere la lite. Ritenuta regolare la notifica nei confronti della resistente e la causa matura per la decisione ex art. 473 bis.22
c.p.c., il Giudice relatore ha quindi invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la lite e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. E' opinione del Collegio che la notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sia legittima, anche alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui “è onere del coniuge che si allontani dalla casa coniugale dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da consentire il raggiungimento della sua persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale;
la mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art 143 cc, in presenza dei presupposti per
l'applicazione della norma” (cfr Cass civ., sez. I, Ord 14.11.2023 n. 31722). L'attuale residenza anagrafica della resistente risulta ancora quella di cui all'abitazione familiare, ed il sig. – il quale ivi ancora risiede – ha dato conto di non avere contatti con Pt_1
la stessa da tempo, non essendo in grado di conoscere ove questa si sia trasferita, di guisa che appare difficile ipotizzare la possibilità di ricorrere ad una modalità di notifica diversa da quella di cui all'art. 143 c.p.c..
5. Tanto premesso, vista la comunicazione degli atti al P.M., esaminata la portata della sentenza di separazione n. 501/2023 del Tribunale di Massa, e riscontrata la cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, il Collegio ritiene sussistere i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n.
898 e ss.mm.ii, ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio richiesta dal ricorrente.
pagina 3 di 4 6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e in ragione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, della complessità e del valore della lite
(da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e dell'attività svolta, queste si quantificano in € 2.540,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale definitivamente statuendo:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Carrara in data 26 luglio
2019, e iscritto nei registri dello stato civile di Carrara al n. 60, parte 1, anno
2019, tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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