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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9929/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012865031000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012865031000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012865031000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012865031000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5370/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249012865031000, notificata in data 18/10/2024, con riferimento ai sottesi atti di seguito indicati:
cartella di pagamento n. 09420200005044722000 (Irpef anno 2016), con data di notifica 04/05/2023;
cartella di pagamento n. 09420210011337161000 (Tassa automobilistica anni 2015-2016), con data di notifica 14/09/2023;
avviso di accertamento n. TDMTDMM000487 (Irpef anno 2015), con data di notifica 24/06/2021.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa in quanto non sorretta da titolo esecutivo idoneo a fondare la richiesta;
inoltre eccepisce di non avere mai ricevuto alcuna notifica da parte della concessionaria per la riscossione relativamente agli atti sottesi all'intimazione oggetto di gravame.
Quindi deduce la nullità dell'atto per violazione della legge n. 212/2000 e per violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
Eccepisce, inoltre, la mancata notifica dell'avviso di accertamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione, con riferimento ai distinti termini previsti per i tributi erariali (che parte ricorrente indica prescriversi in cinque anni), per la tassa automobilistica (che parte ricorrente indica prescriversi in tre) e alle sanzioni/interessi (che parte ricorrente indica prescriversi in cinque anni).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo, rispetto all'accertamento esecutivo n.
TDMTDMM000487, che lo stesso risulta ritualmente notificato in data 24/06/2021 mediante deposito presso la Casa Comunale, in ragione dell'irreperibilità attestata a seguito di tentativo di notifica via posta
(come da documenti depositati).
In ordine alla prova circa la correttezza della notifica delle cartelle l'Agenzia si rimette alle difese dell'Agente della Riscossione.
Ha quindi presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo e documentando che le cartelle sono state notificate in data 04.05.2023 (cartella n. 0942020000504472) e in data
14.09.2023 (cartella n. 09420160030920327001) per compiuta giacenza.
La stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione deduce, inoltre, la successiva notifica di altre intimazioni, precedenti a quella odiernamente impugnata.
Con riferimento alla censura sulla prescrizione viene, inoltre, eccepito doversi considerare anche la sopravvenienza della normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le resistenti Agenzie hanno distintamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la regolare notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Ne è derivata, quindi, per tabulas, l'infondatezza delle censure sull'omessa notifica delle cartelle e dell'avviso, né risulta maturato il termine prescrizionale per i tributi richiesti.
La motivazione dell'intimazione opposta, inoltre, è del tutto regolare, tenuto conto che l'atto, derivato da precedenti atti portati a legale conoscenza del contribuente, contiene dati sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
Spese per come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e condanna alle spese di lite il ricorrente per euro 250,00 per ciascun resistente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
BA CARMELO, Relatore
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9929/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012865031000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012865031000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012865031000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249012865031000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5370/2025 depositato il
24/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249012865031000, notificata in data 18/10/2024, con riferimento ai sottesi atti di seguito indicati:
cartella di pagamento n. 09420200005044722000 (Irpef anno 2016), con data di notifica 04/05/2023;
cartella di pagamento n. 09420210011337161000 (Tassa automobilistica anni 2015-2016), con data di notifica 14/09/2023;
avviso di accertamento n. TDMTDMM000487 (Irpef anno 2015), con data di notifica 24/06/2021.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa in quanto non sorretta da titolo esecutivo idoneo a fondare la richiesta;
inoltre eccepisce di non avere mai ricevuto alcuna notifica da parte della concessionaria per la riscossione relativamente agli atti sottesi all'intimazione oggetto di gravame.
Quindi deduce la nullità dell'atto per violazione della legge n. 212/2000 e per violazione dell'art. 24 della
Costituzione.
Eccepisce, inoltre, la mancata notifica dell'avviso di accertamento e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione, con riferimento ai distinti termini previsti per i tributi erariali (che parte ricorrente indica prescriversi in cinque anni), per la tassa automobilistica (che parte ricorrente indica prescriversi in tre) e alle sanzioni/interessi (che parte ricorrente indica prescriversi in cinque anni).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo, rispetto all'accertamento esecutivo n.
TDMTDMM000487, che lo stesso risulta ritualmente notificato in data 24/06/2021 mediante deposito presso la Casa Comunale, in ragione dell'irreperibilità attestata a seguito di tentativo di notifica via posta
(come da documenti depositati).
In ordine alla prova circa la correttezza della notifica delle cartelle l'Agenzia si rimette alle difese dell'Agente della Riscossione.
Ha quindi presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo e documentando che le cartelle sono state notificate in data 04.05.2023 (cartella n. 0942020000504472) e in data
14.09.2023 (cartella n. 09420160030920327001) per compiuta giacenza.
La stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione deduce, inoltre, la successiva notifica di altre intimazioni, precedenti a quella odiernamente impugnata.
Con riferimento alla censura sulla prescrizione viene, inoltre, eccepito doversi considerare anche la sopravvenienza della normativa emergenziale.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
Le resistenti Agenzie hanno distintamente dimostrato, con produzione documentale poi non contestata da parte ricorrente, la regolare notifica delle cartelle e dell'avviso di accertamento, nonché di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale.
Ne è derivata, quindi, per tabulas, l'infondatezza delle censure sull'omessa notifica delle cartelle e dell'avviso, né risulta maturato il termine prescrizionale per i tributi richiesti.
La motivazione dell'intimazione opposta, inoltre, è del tutto regolare, tenuto conto che l'atto, derivato da precedenti atti portati a legale conoscenza del contribuente, contiene dati sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
Spese per come indicato nella parte dispositiva.
P.Q.M.
rigetto del ricorso e condanna alle spese di lite il ricorrente per euro 250,00 per ciascun resistente