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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 677/2022
All'udienza del 19/03/2025 ore 09.22 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Pt_1
GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l' avv NANNIZZI SILVIA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.05 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 677/2022 promossa da:
Parte_2 rappr. dall'avv. Carla Genovali
- ricorrente – contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappr e dif dall'Avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Oggetto: rendita superstiti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.08.2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Parte_2
Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU tecnica e medico -legale da eseguirsi sulla documentazione medica prodotta, che il Signor era affetto da carcinoma squamocellulare testa collo metastatici , Parte_3 contratt a nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli era permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tal e malatti a professionale nella misura del 30% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CP_1 ricorrente il relativo indennizzo sotto forma di capitale o di ratei di rendita, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs.
38/2000, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo;
accertato, inoltre, che il decesso del Signor è Parte_3 stato causato o quantomeno concausato dalla predetta malattia da cui egli era affetto, dichiari il diritto della ricorrente a percepire la rendita ai superstiti nella misura spettante, con decorrenza dalla data del decesso, nonché l'assegno funerario una tantum ex art. 85 DPR 1124/1965, o in subordine denegato lo speciale assegno continuativo mensile, e conseguentemente condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle i relativi importi, nella misura di CP_1 legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo.”
1 La ricorrente, in particolare, rappresentava di essere vedova del sig. il quale, a causa dell'attività Parte_3 lavorativa svolta (avendo sempre lavorato come agricoltore nell'impresa del padre e poi con una propria impresa) aveva contratto malattia professionale sotto forma di carcinoma squamocellulare testa collo metastatici a causa dell'esposizione al sole, patologia non riconosciuta dall' in data 23/3/2018; CP_1 avverso tale provvedimento la ricorrente presentava ricorso in data 21/3/2021, rimasto senza esito.
La ricorrente ha altresì presentato all' domanda di rendita ai superstiti, rimasta senza riscontro ed ha CP_1 successivamente presentato ricorso alla stessa, ma anch'esso è rimasto senza esito.
L' costituitasi in giudizio ha eccepito la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 T.U. n. CP_1
1124/1965.
Nel merito, negava la fondatezza del ricorso contestando che vi fosse l'esposizione al rischio specifico ed il diretto ed efficiente nesso causale con l'attività lavorativa, nonché la quantificazione dei postumi individuata, trattandosi di un titolare di azienda non vi può essere la sussistenza di un rischio elettivo nella manifestazione della patologia.
Con note autorizzate parte ricorrente ha successivamente rinunciato al riconoscimento della malattia professionale.
La causa è stata decisa sulla base degli atti e della documentazione prodotta.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
***
Il ricorso non è fondato.
Preso atto della rinuncia della prima domanda formulata dalla ricorrente circa il riconoscimento della malattia professionale del de cuius.
Giova comunque rappresentare che da un esame della documentazione, presente in atti, non sono emersi elementi idonei a provare un fattore di rischio di per sé sufficiente a determinare l'insorgere della patologia contratta dal marito della ricorrente.
Questo giudicante ha ritenuto, altresì, di non poter disporre un'istruttoria testimoniale in ordine all'esposizione al dedotto fattore di rischio consistente nell'esposizione al sole.
Infatti, i capitoli di prova formulati non sono sufficientemente precisi, essi si limitano a dire che il de cuius lavorava 9/10 ore al giorno in media, senza indicare puntualmente gli orari osservati, anche al fine di poter capire se lo stesso si esponeva al sole nelle ore più calde del giorno.
Ad ogni modo, la mera esposizione al sole non è di per sé sufficiente a connotare come tale il fattore di rischio, atteso che il sig. lavorava comunque con gli abiti e un apposito copricapo indosso quindi la Pt_3
2 pelle non era sicuramente esposta direttamente ai raggi solari, ma comunque tutto ciò non è stato dedotto in maniera puntuale dalla ricorrente.
In assenza di elementi in grado di circostanziare meglio il fattore di rischio e il grado di esposizione allo stesso da parte del de cuius in correlazione con le mansioni da lui svolte, ne discende l'inammissibilità della richiesta di licenziamento della C.T.U. la quale, in considerazione di quanto sopra esposto, avrebbe una chiara finalità esplorativa.
Infine, anche qualora la malattia fosse stata tabellata, il ricorrente avrebbe comunque dovuto fornire la prova del fattore di rischio riconducibile alla patologia, mentre nel caso di specie il fattore di rischio non è soltanto dedotto e non è neppure provabile.
Pertanto, in assenza di precise allegazioni in grado di provare l'esposizione al fattore di rischio il presente ricorso deve essere rigettato sia in merito al riconoscimento della malattia professionale sia per la conseguente richiesta di rendita ai superstiti, richiesta quest'ultima direttamente consequenziale rispetto alla prima.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15% come per legge e oneri di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Lucca, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 677/2022
All'udienza del 19/03/2025 ore 09.22 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv Pt_1
GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l' avv NANNIZZI SILVIA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 12.05 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 677/2022 promossa da:
Parte_2 rappr. dall'avv. Carla Genovali
- ricorrente – contro
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappr e dif dall'Avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Oggetto: rendita superstiti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 12.08.2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Parte_2
Giudice del Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU tecnica e medico -legale da eseguirsi sulla documentazione medica prodotta, che il Signor era affetto da carcinoma squamocellulare testa collo metastatici , Parte_3 contratt a nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli era permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tal e malatti a professionale nella misura del 30% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla CP_1 ricorrente il relativo indennizzo sotto forma di capitale o di ratei di rendita, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs.
38/2000, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo;
accertato, inoltre, che il decesso del Signor è Parte_3 stato causato o quantomeno concausato dalla predetta malattia da cui egli era affetto, dichiari il diritto della ricorrente a percepire la rendita ai superstiti nella misura spettante, con decorrenza dalla data del decesso, nonché l'assegno funerario una tantum ex art. 85 DPR 1124/1965, o in subordine denegato lo speciale assegno continuativo mensile, e conseguentemente condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle i relativi importi, nella misura di CP_1 legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo.”
1 La ricorrente, in particolare, rappresentava di essere vedova del sig. il quale, a causa dell'attività Parte_3 lavorativa svolta (avendo sempre lavorato come agricoltore nell'impresa del padre e poi con una propria impresa) aveva contratto malattia professionale sotto forma di carcinoma squamocellulare testa collo metastatici a causa dell'esposizione al sole, patologia non riconosciuta dall' in data 23/3/2018; CP_1 avverso tale provvedimento la ricorrente presentava ricorso in data 21/3/2021, rimasto senza esito.
La ricorrente ha altresì presentato all' domanda di rendita ai superstiti, rimasta senza riscontro ed ha CP_1 successivamente presentato ricorso alla stessa, ma anch'esso è rimasto senza esito.
L' costituitasi in giudizio ha eccepito la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 112 T.U. n. CP_1
1124/1965.
Nel merito, negava la fondatezza del ricorso contestando che vi fosse l'esposizione al rischio specifico ed il diretto ed efficiente nesso causale con l'attività lavorativa, nonché la quantificazione dei postumi individuata, trattandosi di un titolare di azienda non vi può essere la sussistenza di un rischio elettivo nella manifestazione della patologia.
Con note autorizzate parte ricorrente ha successivamente rinunciato al riconoscimento della malattia professionale.
La causa è stata decisa sulla base degli atti e della documentazione prodotta.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
***
Il ricorso non è fondato.
Preso atto della rinuncia della prima domanda formulata dalla ricorrente circa il riconoscimento della malattia professionale del de cuius.
Giova comunque rappresentare che da un esame della documentazione, presente in atti, non sono emersi elementi idonei a provare un fattore di rischio di per sé sufficiente a determinare l'insorgere della patologia contratta dal marito della ricorrente.
Questo giudicante ha ritenuto, altresì, di non poter disporre un'istruttoria testimoniale in ordine all'esposizione al dedotto fattore di rischio consistente nell'esposizione al sole.
Infatti, i capitoli di prova formulati non sono sufficientemente precisi, essi si limitano a dire che il de cuius lavorava 9/10 ore al giorno in media, senza indicare puntualmente gli orari osservati, anche al fine di poter capire se lo stesso si esponeva al sole nelle ore più calde del giorno.
Ad ogni modo, la mera esposizione al sole non è di per sé sufficiente a connotare come tale il fattore di rischio, atteso che il sig. lavorava comunque con gli abiti e un apposito copricapo indosso quindi la Pt_3
2 pelle non era sicuramente esposta direttamente ai raggi solari, ma comunque tutto ciò non è stato dedotto in maniera puntuale dalla ricorrente.
In assenza di elementi in grado di circostanziare meglio il fattore di rischio e il grado di esposizione allo stesso da parte del de cuius in correlazione con le mansioni da lui svolte, ne discende l'inammissibilità della richiesta di licenziamento della C.T.U. la quale, in considerazione di quanto sopra esposto, avrebbe una chiara finalità esplorativa.
Infine, anche qualora la malattia fosse stata tabellata, il ricorrente avrebbe comunque dovuto fornire la prova del fattore di rischio riconducibile alla patologia, mentre nel caso di specie il fattore di rischio non è soltanto dedotto e non è neppure provabile.
Pertanto, in assenza di precise allegazioni in grado di provare l'esposizione al fattore di rischio il presente ricorso deve essere rigettato sia in merito al riconoscimento della malattia professionale sia per la conseguente richiesta di rendita ai superstiti, richiesta quest'ultima direttamente consequenziale rispetto alla prima.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.865,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15% come per legge e oneri di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Lucca, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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