Articolo 6 della Legge 26 aprile 1983, n. 136
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 maggio 1983
Art. 6.
Il sindaco, qualora accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni, dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62 e dalla presente legge, ordina il sequestro e provvede alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministro della sanita'.
Entrata in vigore il 18 maggio 1983