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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ EP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5208/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13680/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004425 CONTRIBUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3850/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
Il Funzionario del Comune di Roma si riporta alle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 11.11.2024, l'appellante Sig. Ricorrente_1, rappresentato e
Difensore_1difeso dal dall'Avv. , come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.13680/24, della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, depositata in data 08/11/2024, avverso l'avviso di accertamento esecutivo per infedele dichiarazione n. 53230004425 del 30.10.2023, a titolo di contributo di soggiorno relativamente alla struttura denominata 殿lloggio per uso turistico 10017, sita in Roma, Indirizzo_1 .
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento statuendo che in base alla convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e AirBnB, quest'ultima e' tenuta a riscuotere e a riversare direttamente nelle casse comunali l'importo del contributo di soggiorno intermediato;
tuttavia, incombe sul gestore l'onere di comunicare i pernottamenti effettuati su prenotazione di Società_1 tramite OS (come specificato nelle Informazioni tecniche di servizio pubblicate sul Portale di Roma Capitale il 22 aprile 2021). Come pure incombe sul gestore l'onere di comunicare i pernottamenti effettuati da soggetti appartenenti alle categorie esentate dal contributo. Infatti, il Comune non puo' conoscere chi siano i clienti alloggiati e dunque se e quali di essi rientrino nelle categorie esentate. Il Comune ha accertato il numero dei pernottamenti sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, non essendo previsto ne' di fatto praticabile altro sistema di rilevazione. Il ricorrente non ha prodotto documentazione a dimostrazione del contrario.
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per violazione della convenzione del 01 luglio 2020 sottoscritta tra Roma Capitale e Airbnb ed insussistenza della pretesa fiscale azionata stante il pagamento integrale del contributo di soggiorno dovuto per l'anno 2022 (I), e concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva in giudizio l'appellata Roma Capitale, per l'infondatezza dell'appello proposto evidenziando la responsabilità in capo all'appellante per l'imposta di soggiorno dovuta con diritto di rivalsa nei confronti del turista e concludeva per il rigetto.
Seguivano memorie illustrative dell'appellante che ribadiva la previsione di due distinti obblighi a cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva, l'uno di natura amministrativa volto a comunicare alle autorità competenti le generalità degli ospiti sia ai fini della sicurezza che fiscali, l'altro di natura tributaria di corrispondere la tassa di soggiorno prevista per gli ospiti, a prescindere che questi l' abbiano o meno versata al gestore.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita', sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con sostanziale unico motivo di gravame l'appellante eccepiva l'erroneita' dell'impugnata sentenza per violazione della convenzione del 01 luglio 2020 sottoscritta tra Roma Capitale e Airbnb ed insussistenza della pretesa fiscale azionata stante il pagamento integrale del contributo di soggiorno dovuto per l'anno 2022, e per aver equiparato la omessa comunicazione da parte del gestore dei pernottamenti al versamento della tassa di soggiorno. Tale motivo risulta inconferente. In via preliminare va rilevato che con il gravato avviso di accertamento in Comune di Roma sulla base della dichiarazione presentata ed a seguito delle verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate relativi alla struttura denominata alloggio per uso turistico 10017 sita in Indirizzo_2 P.T SC.A INT.1 accertava una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura pari a 91
(denunciati 111 accertati 202) e provvedeva all'accertamento della differenza a debito dovuta e all'applicazione della sanzione dell'80% per la fattispecie di infedele dichiarazione con evasione del tributo. Nel caso di specie, risulta incontroverso che per l'anno 2022, I'appellante contribuente non ha ottemperato all'onere di comunicazione attarverso la piattaforma OS, i pernottamenti intermediati
Società_1dalla piattaforma che andavano comunque censiti nel sistema OS, con la classificazione di esclusi in quanto Società_1 e' tenuto solo alla riscossione e al versamento del Contributo di soggiorno nelle casse di Roma Capitale e l'obbligo di comunicazione trimestrale incombe in capo al gestore della struttura, ai sensi dell'art. 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), il quale prevede che il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di comunicare alle autorita' competenti le generalita' degli ospiti. Da tali comunicazioni il Ministero dell'Interno elabora, le notizie ricevute dalle Questure e le rende disponibili all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta le pubblica sul
Portale SIATELV2-Nominativo_1, accessibile dagli Enti comunali, che possono consultarle per controllare l'esattezza delle comunicazioni loro inviate dai gestori, come avvenuto nel caso in esame. Nel richiamare le corrette statuizioni di prime cure che, in base alla convenzione sottoscritta tra Roma
Capitale e AirBnB, quest'ultima e' tenuta a riscuotere e a riversare direttamente nelle casse comunali
l'importo del contributo di soggiorno intermediato..... tuttavia, incombe sul gestore l'onere di
Società_1comunicare i pernottamenti effettuati su prenotazione di tramite OS (come specificato nelle
Informazioni tecniche di servizio pubblicate sul Portale di Roma Capitale il 22 aprile 2021) …. come pure incombe sul gestore l'onere di comunicare i pernottamenti effettuati da soggetti appartenenti alle categorie esentate dal contributo …. non potendo …. il Comune conoscere chi siano i clienti alloggiati e dunque se e quali di essi rientrino nelle categorie esentate, va evidenziato che detta violazione non costituisce una mera violazione amministrativa dell'obbligo di comunicazione alle autorita' competenti le generalita' degli ospiti ai fini della sicurezza (di competenza dell'Autorita' di
Pubblica Sicurezza, ex art dell'art. 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
TULPS), ma omessa dichiarazione di pernottamenti intermediati dalla piattaforma Società_1 che dovevano, a pena di decadenza, essere censiti nel sistema OS, con la classificazione di esclusi; trattasi nel caso di specie di adempimento dichiarativo previsto dall'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n.
34, a carico del gestore della struttura ricettiva, considerato responsabile d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista, destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento della stessa imposta: Tali obblighi dichiarativi finalizzati all'applicazione di eventuali agevolazioni, ivi incluso, la denuncia dei pernottamenti esenti, sono previsti a pena di decadenza dal diritto all'eventuale esenzione dell'imposta dovuta.
Alla luce di quanto sopra non emergono evidenze sufficienti per ribaltare le corrette statuizioni di prime cure;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte,
e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio La particolarità e novità delle questioni dedotte in giudizio suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese compensate. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi firmato digitalmente firmato digitalmente
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ EP, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5208/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13680/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230004425 CONTRIBUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3850/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
Il Funzionario del Comune di Roma si riporta alle controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 11.11.2024, l'appellante Sig. Ricorrente_1, rappresentato e
Difensore_1difeso dal dall'Avv. , come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.13680/24, della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, depositata in data 08/11/2024, avverso l'avviso di accertamento esecutivo per infedele dichiarazione n. 53230004425 del 30.10.2023, a titolo di contributo di soggiorno relativamente alla struttura denominata 殿lloggio per uso turistico 10017, sita in Roma, Indirizzo_1 .
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento statuendo che in base alla convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e AirBnB, quest'ultima e' tenuta a riscuotere e a riversare direttamente nelle casse comunali l'importo del contributo di soggiorno intermediato;
tuttavia, incombe sul gestore l'onere di comunicare i pernottamenti effettuati su prenotazione di Società_1 tramite OS (come specificato nelle Informazioni tecniche di servizio pubblicate sul Portale di Roma Capitale il 22 aprile 2021). Come pure incombe sul gestore l'onere di comunicare i pernottamenti effettuati da soggetti appartenenti alle categorie esentate dal contributo. Infatti, il Comune non puo' conoscere chi siano i clienti alloggiati e dunque se e quali di essi rientrino nelle categorie esentate. Il Comune ha accertato il numero dei pernottamenti sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, non essendo previsto ne' di fatto praticabile altro sistema di rilevazione. Il ricorrente non ha prodotto documentazione a dimostrazione del contrario.
Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per violazione della convenzione del 01 luglio 2020 sottoscritta tra Roma Capitale e Airbnb ed insussistenza della pretesa fiscale azionata stante il pagamento integrale del contributo di soggiorno dovuto per l'anno 2022 (I), e concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva in giudizio l'appellata Roma Capitale, per l'infondatezza dell'appello proposto evidenziando la responsabilità in capo all'appellante per l'imposta di soggiorno dovuta con diritto di rivalsa nei confronti del turista e concludeva per il rigetto.
Seguivano memorie illustrative dell'appellante che ribadiva la previsione di due distinti obblighi a cui è tenuto il gestore della struttura ricettiva, l'uno di natura amministrativa volto a comunicare alle autorità competenti le generalità degli ospiti sia ai fini della sicurezza che fiscali, l'altro di natura tributaria di corrispondere la tassa di soggiorno prevista per gli ospiti, a prescindere che questi l' abbiano o meno versata al gestore.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 04 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita', sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con sostanziale unico motivo di gravame l'appellante eccepiva l'erroneita' dell'impugnata sentenza per violazione della convenzione del 01 luglio 2020 sottoscritta tra Roma Capitale e Airbnb ed insussistenza della pretesa fiscale azionata stante il pagamento integrale del contributo di soggiorno dovuto per l'anno 2022, e per aver equiparato la omessa comunicazione da parte del gestore dei pernottamenti al versamento della tassa di soggiorno. Tale motivo risulta inconferente. In via preliminare va rilevato che con il gravato avviso di accertamento in Comune di Roma sulla base della dichiarazione presentata ed a seguito delle verifiche d'ufficio e di incrocio con i dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate relativi alla struttura denominata alloggio per uso turistico 10017 sita in Indirizzo_2 P.T SC.A INT.1 accertava una differenza tra i pernottamenti effettivi e quelli dichiarati dal responsabile della struttura pari a 91
(denunciati 111 accertati 202) e provvedeva all'accertamento della differenza a debito dovuta e all'applicazione della sanzione dell'80% per la fattispecie di infedele dichiarazione con evasione del tributo. Nel caso di specie, risulta incontroverso che per l'anno 2022, I'appellante contribuente non ha ottemperato all'onere di comunicazione attarverso la piattaforma OS, i pernottamenti intermediati
Società_1dalla piattaforma che andavano comunque censiti nel sistema OS, con la classificazione di esclusi in quanto Società_1 e' tenuto solo alla riscossione e al versamento del Contributo di soggiorno nelle casse di Roma Capitale e l'obbligo di comunicazione trimestrale incombe in capo al gestore della struttura, ai sensi dell'art. 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), il quale prevede che il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di comunicare alle autorita' competenti le generalita' degli ospiti. Da tali comunicazioni il Ministero dell'Interno elabora, le notizie ricevute dalle Questure e le rende disponibili all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta le pubblica sul
Portale SIATELV2-Nominativo_1, accessibile dagli Enti comunali, che possono consultarle per controllare l'esattezza delle comunicazioni loro inviate dai gestori, come avvenuto nel caso in esame. Nel richiamare le corrette statuizioni di prime cure che, in base alla convenzione sottoscritta tra Roma
Capitale e AirBnB, quest'ultima e' tenuta a riscuotere e a riversare direttamente nelle casse comunali
l'importo del contributo di soggiorno intermediato..... tuttavia, incombe sul gestore l'onere di
Società_1comunicare i pernottamenti effettuati su prenotazione di tramite OS (come specificato nelle
Informazioni tecniche di servizio pubblicate sul Portale di Roma Capitale il 22 aprile 2021) …. come pure incombe sul gestore l'onere di comunicare i pernottamenti effettuati da soggetti appartenenti alle categorie esentate dal contributo …. non potendo …. il Comune conoscere chi siano i clienti alloggiati e dunque se e quali di essi rientrino nelle categorie esentate, va evidenziato che detta violazione non costituisce una mera violazione amministrativa dell'obbligo di comunicazione alle autorita' competenti le generalita' degli ospiti ai fini della sicurezza (di competenza dell'Autorita' di
Pubblica Sicurezza, ex art dell'art. 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
TULPS), ma omessa dichiarazione di pernottamenti intermediati dalla piattaforma Società_1 che dovevano, a pena di decadenza, essere censiti nel sistema OS, con la classificazione di esclusi; trattasi nel caso di specie di adempimento dichiarativo previsto dall'art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n.
34, a carico del gestore della struttura ricettiva, considerato responsabile d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista, destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento della stessa imposta: Tali obblighi dichiarativi finalizzati all'applicazione di eventuali agevolazioni, ivi incluso, la denuncia dei pernottamenti esenti, sono previsti a pena di decadenza dal diritto all'eventuale esenzione dell'imposta dovuta.
Alla luce di quanto sopra non emergono evidenze sufficienti per ribaltare le corrette statuizioni di prime cure;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte,
e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio La particolarità e novità delle questioni dedotte in giudizio suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese compensate. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Giuseppe Mazzi firmato digitalmente firmato digitalmente