Articolo 2 della Legge 26 luglio 1978, n. 575
Articolo 1
Versione
12 ottobre 1978
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.

Entrata in vigore il 12 ottobre 1978