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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/04/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6537/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6537/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 23 aprile 2025 alle ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. NARDELOTTO MARZIA Parte_1
Per l'avv. CASTALDO FRANCESCA, oggi sostituita dall'avv. CORDIOLI CP_1
ALESSANDRA Per l'avv. CASTALDO FRANCESCA, oggi sostituita dall'avv. CORDIOLI Controparte_1
ALESSANDRA, nonché, la part personalmente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.25.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Nardelotto del Foro di Padova;
ricorrente P.IVA_1
contro
:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] int. 9, CP_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Castaldo del Foro di Nola;
CodiceFiscale_1
resistente
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Poggiani n. 8 int. 9, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Castaldo CodiceFiscale_2
del Foro di Nola;
resistente
iscritta al n. 6537/24 R.G.
pagina 2 di 4 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.
All'udienza di convalida del 6 novembre 2024, la parte ricorrente dichiarava che sussisteva una morosità per canoni non corrisposti, relativi all'anno 2021, mentre le parti resistenti contestavano tali affermazioni e dichiaravano che non sussisteva alcuna morosità.
Vista l'opposizione veniva disposto il mutamento del rito, ma non veniva emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, essendo l'opposizione fondata su prova scritta
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto perché i resistenti avevano omesso di corrispondere il saldo di quanto dovuto alla società ricorrente.
Comunque, nelle more del giudizio i resistenti hanno quasi sanato la morosità contestata e da ciò, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risoluzione per inadempimento, ma chiedeva di condannare i sigg.ri e , in via tra loro solidale, al pagamento a favore di CP_1 Controparte_1 [...]
dell'importo di € 455,54 per il debito residuo, oltre agli interessi legali dalla Controparte_2
data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo, con la condanna dei predetti, in via tra loro solidale,
alla rifusione delle spese e competenze legali di sfratto e delle spese e competenze legali di causa.
pagina 3 di 4 Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di pagamento in suo favore di € 455,54 per il saldo del debito residuo ed alla rifusione alla stessa delle spese processuali della fase sommaria e di quella di merito, che vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente la domanda della ricorrente,
per l'effetto condanna i sigg.ri e , in solido, al pagamento in favore CP_1 Controparte_1
della società ricorrente della somma pari ad € 455,54;
condanna i resistenti, in solido, alla rifusione alla delle spese del procedimento di Parte_1
convalida e di quello merito, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 23 aprile 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 6537/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 23 aprile 2025 alle ore 13.00 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. NARDELOTTO MARZIA Parte_1
Per l'avv. CASTALDO FRANCESCA, oggi sostituita dall'avv. CORDIOLI CP_1
ALESSANDRA Per l'avv. CASTALDO FRANCESCA, oggi sostituita dall'avv. CORDIOLI Controparte_1
ALESSANDRA, nonché, la part personalmente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il verbale viene chiuso alle ore 13.25.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante pro tempore, Parte_1
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Nardelotto del Foro di Padova;
ricorrente P.IVA_1
contro
:
nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] int. 9, CP_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Castaldo del Foro di Nola;
CodiceFiscale_1
resistente
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Poggiani n. 8 int. 9, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Castaldo CodiceFiscale_2
del Foro di Nola;
resistente
iscritta al n. 6537/24 R.G.
pagina 2 di 4 osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità.
All'udienza di convalida del 6 novembre 2024, la parte ricorrente dichiarava che sussisteva una morosità per canoni non corrisposti, relativi all'anno 2021, mentre le parti resistenti contestavano tali affermazioni e dichiaravano che non sussisteva alcuna morosità.
Vista l'opposizione veniva disposto il mutamento del rito, ma non veniva emessa l'ordinanza provvisoria di rilascio, essendo l'opposizione fondata su prova scritta
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto perché i resistenti avevano omesso di corrispondere il saldo di quanto dovuto alla società ricorrente.
Comunque, nelle more del giudizio i resistenti hanno quasi sanato la morosità contestata e da ciò, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di risoluzione per inadempimento, ma chiedeva di condannare i sigg.ri e , in via tra loro solidale, al pagamento a favore di CP_1 Controparte_1 [...]
dell'importo di € 455,54 per il debito residuo, oltre agli interessi legali dalla Controparte_2
data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo, con la condanna dei predetti, in via tra loro solidale,
alla rifusione delle spese e competenze legali di sfratto e delle spese e competenze legali di causa.
pagina 3 di 4 Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di pagamento in suo favore di € 455,54 per il saldo del debito residuo ed alla rifusione alla stessa delle spese processuali della fase sommaria e di quella di merito, che vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente la domanda della ricorrente,
per l'effetto condanna i sigg.ri e , in solido, al pagamento in favore CP_1 Controparte_1
della società ricorrente della somma pari ad € 455,54;
condanna i resistenti, in solido, alla rifusione alla delle spese del procedimento di Parte_1
convalida e di quello merito, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 23 aprile 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4