Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00939/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 939 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farruggia, Salvatore Baldo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Trabia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della comunicazione prot. n-OMISSIS- del 19.04.2024, con la quale il Responsabile dell’Area V-Manutenzione e Urbanistica del Comune di Trabia ha comunicato la nullità della segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) presentata dal ricorrente in data 16.04.2024, prot. n-OMISSIS-, afferente opere edilizie in corso di esecuzione presso l’immobile identificato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-;
- della conseguenziale ordinanza-ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino n-OMISSIS-del 23.04.2024, notificata al ricorrente in data 08.05.2024, con la quale il Responsabile dell'Area IV-Lavori Pubblici-Abusivismo e PRG del Comune di Trabia ha ingiunto a “...-OMISSIS-, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 06.05.2001, di procedere alla demolizione degli immobili abusivi accertati con verbale Prot. n-OMISSIS- del 17.04.2024 e in premessa elencati (...) entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento...” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa LL SA SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile sito in località Piani 8, nel Comune di Trabia, distinto in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-.
Con comunicazione prot. n-OMISSIS- del 19 aprile 2024, notificata in pari data, il Comune di Trabia ha dichiarato la nullità della s.c.i.a. presentata dal ricorrente in data 16 aprile 2024, avente ad oggetto la realizzazione di “muri perimetrali di recinzione sui lati Est e Sud” dell’area suddetta, per mancanza del preventivo parere del competente Ufficio del Genio Civile e di quello paesaggistico della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo; conseguentemente, il Responsabile dell’Area IV - Lavori Pubblici-Abusivismo e PRG del Comune di Trabia ha emesso l’ordinanza n-OMISSIS-del 23 aprile 2024, con cui è stata disposta la demolizione delle dette opere.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 18 giugno 2024 e depositato il successivo 5 luglio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato i descritti provvedimenti, denunciandone l’illegittimità, sotto diversi profili.
Con memoria del 7 ottobre 2025, il ricorrente ha riferito di avere, nel corso del giudizio, presentato una nuova s.c.i.a. relativa alle dette opere e che il Comune di Trabia, una volta acquisiti i pareri/nulla osta degli organi competenti (Soprintendenza BBCCAA di Palermo e Genio Civile di Palermo) e intervenuta, quindi, la regolarizzazione delle opere edilizie per effetto della s.c.i.a. tardiva, con provvedimento prot. -OMISSIS- dell’8 novembre 2024, ha disposto la revoca dell’ingiunzione di demolizione n-OMISSIS-del 23 aprile 2024; ciò premesso, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce delle descritte circostanze, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.
Il collegio, attesa la natura della decisione, ritiene che sussistano sufficienti ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
LL SA SO, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL SA SO | ER LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.