Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Franceso Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3714 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Messina, Via G. Pascoli, n. 19, presso lo studio dell'avv. INTERSIMONE SANTINA (C.F.:
, pec: fax: C.F._2 Email_1
090/770636, che la rappresenta e difende per procura in atti;
E nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Messina, via G. C.F._3
Pascoli, 21, presso lo studio dell'avv. Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.:
), dal quale è rappresentato e difeso per procura in C.F._4
atti e che dichiara di voler ricevere la notifica dei Provvedimenti resi fuori udienza al numero di telefax 090/6409939 o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
1
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 19/09/2024, nata ad [...] Parte_1
(ME) il 08/04/1968, chiedeva la separazione giudiziale dal coniuge nato a [...] il [...], esponendo che Parte_2
in data 08.09.1986 le parti avevano contratto nel Comune di Furci Siculo
(ME), matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8, Parte 2, serie A, anno 1986; che dall'unione erano nati due figli: nato a [...] l'[...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente
[...]
autosufficienti; che nel corso degli anni, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, nonché per la incompatibilità della condotta del sig.
con la vita coniugale era venuta meno l'unione affettiva e Pt_2
sentimentale e pertanto la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tant'è che da circa 6 anni la coppia vive di fatto separata abitando in alloggi diversi e che comunque, anche prima, la coppia aveva vissuto lunghi periodi di separazione;
che ella era, dunque, addivenuta alla decisione di formalizzare la separazione giudiziale;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con l'autorizzazione a vivere separati;
che pronunciata la separazione e fermo restando il rispetto dei relativi termini di legge, venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento avendo redditi propri.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza del 09.01.2025 per la comparizione delle parti e disponeva la
2 trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04.11.2024.
In data 09.12.2024 si costituiva in giudizio il Parte_2
quale confermava quanto dedotto dalla sia in relazione Parte_1
all'aspetto personale che in relazione a quello economico.
Nelle more, le parti ed i loro difensori interloquivano positivamente per il raggiungimento di un accordo di separazione. Con atto depositato il
23.12.2024 i procuratori di entrambe le parti chiedevano il mutamento del rito da contenzioso in consensuale alle condizioni di cui all'accordo datato
19.12.2024 e depositato il 23.12.2024.
Vista la richiesta di entrambe le parti di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale e di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 07.01.2025 il
Giudice sostituiva la già fissata udienza del 09.01.2025 per la comparizione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis .51 c.p.c., con lo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'udienza del 09.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo
3 coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nell'accordo datato 19.12.2024 e depositato il
23.12.2024 con cui i procuratori di entrambe le parti chiedevano il mutamento di rito da contenzioso in consensuale alle condizioni in esso contenute. Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nell'accordo datato 19.12.2024 e depositato il 23.12.2024, con richiesta di trasformazione di rito da contenzioso in consensuale, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate il
07.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulla domanda di divorzio avanzata dalle parti, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., per il cui
4 esame occorre che sia decorso il termine previsto dalla legge, ed in simili casi, sulla domanda di separazione proposta congiuntamente alla domanda di divorzio occorre pronunciare sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 comma 4 c.p.c., mentre è con la sentenza definitiva che il
Tribunale è chiamato a decidere sulle ulteriori domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra
, nata ad [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], alle Parte_2
condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti datato 19.12.2024 e depositato il 23.12.2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Furci Siculo
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 08.09.1986 e trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno 1986;
3) Rinvia la causa all'udienza del 16.09.2025 per la prosecuzione del giudizio;
dispone la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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