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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 9036 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2022, vertente tra (codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Maddalena Frassi del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attore, contro
[...]
(codice fiscale , con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Isso, alla Via Cascina Secchi civico numero 301, convenuta contumace.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti della convenuta con atto di citazione ritualmente notificato, che, nella contumacia della convenuta, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, con provvedimento in data 22 giugno 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Assume l'attore l'avvenuta stipulazione con la convenuta di un contratto d'opera tramite il quale la convenuta si obbligò, verso corrispettivo, a compiere un servizio di riparazione dell'impianto lavacristalli del lunotto dell'autovettura Fiat
Tipo targata FF504TS di sua proprietà.
Afferma che la convenuta eseguì negligentemente la prestazione dovuta arrecando danni all'autovettura.
Chiede dunque la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti.
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
1 La convenuta nulla chiede e non conclude, non essendosi costituita malgrado la rituale e tempestiva notificazione dell'atto introduttivo del presente procedimento e non avendo avanzato alcuna argomentazione atta a contrastare le pretese attoree.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Devesi evidenziare in primis che i testimoni escussi hanno confermato la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea.
In particolare, il teste suocero dell'attore, ha Tes_1 confermato che nel mese di febbraio 2022 l'impianto lavacristalli del veicolo di proprietà dell'attore medesimo
(proprietà risultante dal documento 1 di produzione attorea) presentava problemi di funzionamento (non arrivando il liquido tergicristalli al lunotto) e che lui stesso provvedeva a condurlo presso l'officina gerita dalla convenuta affinché provvedesse alla riparazione.
Confermava poi che, una volta giunto sul posto, il personale della convenuta apriva il cofano motore del veicolo e versava nel serbatorio del tergicristallo un liquido contenuto in un flacone bianco privo di etichettatura, chiedendogli di azionare la leva di comando di attivazione degli ugelli di spruzzo.
Veniva appunto constatato il malfunzionamento dell'impianto di lavaggio del lunotto posteriore.
Il teste ha poi aggiunto che, allorché il personale della convenuta versò il liquido nel serbatoio, alcune gocce caddero a terra provocando sul pavimento una reazione acida e schiumosa.
Il teste ha poi dichiarato di essere andato personalmente, dopo un paio di giorni, a ritirare l'autovettura presso l'officina e di aver appreso che, successivamente, l'attore conduceva il mezzo all'autolavaggio per la presenza di diverse macchie sulla carrozzeria.
Precisava che, prima dell'intervento della convenuta,
l'autovettura de qua non presentava alcuna macchia.
2 Aggiungeva di aver denunciato l'inconveniente alla convenuta, che affermò che avrebbe notiziato l'assicurazione.
Confermava di aver inviato alla convenuta un preventivo relativo alla riparazione dei danni dell'autovettura (si esamini il documento 3 di produzione attorea).
Confermava di aver ricevuto comunicazione dalla convenuta, nel mese di marzo del 2022, dell'avvenuta apertura del sinistro e di aver dunque inviato alla medesima modulo per la richiesta di risarcimento danni da inoltrare alla compagnia assicurativa (si esamini il documento 5 di produzione attorea).
La teste ha anch'ella confermato la Testimone_2 circostanza per cui, prima che l'autoveicolo venisse condotto nell'officina della convenuta, non vi erano macchie sulla carrozzeria.
Anche il teste titolare dell'autolavaggio ove Testimone_3
l'attore condusse l'auto subito dopo l'intervento riparativo, ha affermato che l'attore medesimo, prima di procedere al lavaggio, gli evidenziò la presenza delle macchie dell'autovettura.
Ha aggiunto di aver detto all'attore che il lavaggio non avrebbe risolto il problema e che all'esito del lavaggio le macchie erano ancora presenti.
Ha poi affermato che erano macchie di colore chiaro ed erano presenti a partire dagli spruzzini dei tergicristalli, sugli specchietti e sul tetto dell'autovettura.
Il teste , nominato altresì consulente di parte Testimone_4 attrice, ha confermato di aver dato, nel mese di giugno del 2022, su incarico dell'attore, precise istruzioni all'officina “Dal
Mecanech” volte a prelevare il liquido versato dalla convenuta e ancora presente nel serbatorio del veicolo de quo, per poterlo analizzare.
Ha poi confermato la natura acida della sostanza, comprovata dall'esito delle analisi di laboratorio offerto in produzione dall'attore al numero 10.
3 Ha aggiunto di aver consigliato all'attore, dopo l'esecuzione della perizia stragiudiziale, di eseguire interventi di messa in sicurezza del veicolo, in quanto la corrosione avrebbe potuto cagionare ulteriori danni.
Ha poi confermato di essere stato integralmente pagato per l'attività di consulenza svolta ante causam e che, per quanto gli risultava, era stato pagato dall'attore anche il corrispettivo dovuto all'istituto che analizzò il liquido.
Si esaminino in punto anche i documenti 14 e 15 di produzione attorea.
Ha confermato che l'attore, su sua indicazione, aveva conservato il liquido estratto dal serbatoio per metterlo a disposizione del consulente tecnico d'ufficio.
Il teste , gestore dell'officina “Dal Mecanech” ha Testimone_5 confermato di aver egli stesso provveduto a prelevare dal veicolo il liquido ancora presente nel serbatoio tergicristalli, poi consegnandolo all'attore.
Ha aggiunto che il liquido gli provocò bruciore agli occhi e che una goccia caduta a terra sciolse la vernice del ponte ove era posizionata l'autovettura.
Il ha inoltre confermato di aver eseguito i lavori di Tes_5 messa in sicurezza dell'autoveicolo e di essere stato integralmente pagato.
Si esaminino i documenti 9 e 11 di produzione attorea.
I fatti accertati come sopra si è evidenziato debbono poi valutarsi alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'NE che ha Persona_1 confermato che la vettura attorea presentava marcati e diffusi segni di corrosione su quasi tutte le parti della carrozzeria.
Il consulente d'ufficio ha poi rilevato danni ai supporti in gomma del motore e alla bielletta tirante del cambio.
Ha inoltre affermato quanto ormai era ragionevole sospettare, ossia che il liquido conservato dall'attore era un liquido con fortissima componente acida.
4 Ha anche accertato la compatibilità dei danni riscontrati sulla carrozzeria e la portiera anteriore con il raggio di azione degli ugelli anteriori e posteriori, nonché l'effetto corrosivo operato sulla parte impiantistica, meccanica ed elettrica del veicolo.
Il danno complessivamente stimato dall'NE ammonta ER ad euro 5.784,50 (inclusi gli oneri fiscali).
Non risultano ragionevoli motivi agli atti per non aderire alla sunnominata consulenza d'ufficio, essendo stata condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, con osservanza dei quesiti proposti e in armonia ai criteri ricavabili dal dictum delle
Sezioni Unite numero 3086 del 2022.
Dunque fondata pare la domanda attorea, fondata sulla fattispecie prevista dall'articolo 1218 del codice civile.
In forza di tale norma il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno.
La Suprema Corte ha affermato, in tema proprio di applicazione dell'articolo 1218 del codice civile al contratto d'opera (si esamini la pronuncia numero 30777 del 2021) che il prestatore d'opera, per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'opus a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere tutte quelle attività e opere che, secondo il principio di buona fede e l'ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis, sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto.
La tipologia di condotta tenuta dalla convenuta, alla luce dei sunnominati parametri, è chiaramente censurabile, essendo stato utilizzato dal prestatore d'opera un liquido dannoso, in quanto corrosivo.
Nessun dubbio sussiste dunque in ordine alla presenza dell'an debeatur a sostegno della pretesa attorea.
Deve dunque a questo punto essere quantificato il danno.
In primo luogo dovrà riconoscersi il danno accertato dal consulente d'ufficio, pari a 5.784,50 euro.
5 Dovranno poi essere riconosciuti gli esborsi, pari a 219,60 euro
(si esamini il documento 14 di produzione attorea), resisi necessari per analizzare il liquido utilizzato dalla convenuta.
Per un totale di 6.004,10 euro.
In ossequio alla pronuncia della Suprema Corte numero 37798 del
2022, trattandosi di debito di valore, competerà sia la rivalutazione monetaria (dal dì del danno, ossia dal 28 febbraio
2022 - mancando prova dell'avveramento del pregiudizio in data antecedente - e sino a oggi, giorno della liquidazione del credito e dunque della sua trasformazione da credito di valore a credito di valuta) sia gli interessi compensativi, da liquidarsi, nel medesimo periodo sopra indicato, applicando al capitale rivalutato anno per anno il saggio legale.
Da oggi competeranno i soli interessi legali sino la saldo.
Non resta a questo punto che delibare in ordine alle spese del procedimento, incluse quelle relative agli accertamenti tecnici anche di parte svolti anche in sede stragiudiziale.
Questi ultimi, infatti, come si evince da quanto sopra specificato, erano del tutto indispensabili al fine di accertare i fatti rilevanti ai fini del decidere.
Sotto tale profilo, dunque, dovranno essere riconosciuti a favore dell'attore 938,00 euro per la consulenza esperita in fase stragiudiziale, in conformità a quanto risultante dal documento 15 e tenuto conto della congruità dell'esborso.
Ancora, dovranno essere riconosciuti, sempre a favore dell'attore, 1.250,00 euro per la consulenza di parte esperita in fase giudiziale, in conformità a quanto risultante dal documento 19 e tenuto conto della congruità dell'esborso.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate nel corso del procedimento, dovranno essere poste a carico della convenuta così come le spese legali, comprese quelle del procedimento di mediazione prodromico al presente.
Per questi motivi
6 il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, condanna la convenuta al pagamento, a favore dell'attore, delle somme indicate in motivazione.
Per il titolo e con la rivalutazione e gli accessori del credito ivi indicati.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 284,40 per spese esenti ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese della consulenza tecnica di parte espletata in sede stragiudiziale da , che liquida in 938,00 euro. Testimone_4
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese della consulenza tecnica di parte espletata in sede giudiziale sempre da che liquida in 1.250,00 Testimone_4 euro.
Pone a carico definitivo della convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'NE ER
, come già liquidate nel corso del procedimento.
[...]
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese del procedimento di mediazione prodromico al presente, che liquida in 1.323,00 euro.
Così deciso a Bergamo il 23 giugno 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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