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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9157 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 10.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 16839/2025
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marrazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casandrino (Na) alla Via Don Domenico D'Angelo n. 1;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto ha esposto di aver presentato in data 12.02.2024 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere la pensione, l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità; negati i benefici in via amministrativa, ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n. RG 23791/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla pensione, all'indennità di accompagnamento nonché dello status di handicap grave dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. La causa è, quindi, decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
*
1 Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale della parte ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, formulando una diagnosi lacunosa ed in contrasto con la documentazione medica in atti. In particolare, la parte ricorrente ha rilevato che l'ausiliare ha effettuato una valutazione omissiva, contraddittoria ed immotivata sull'incidenza che le affezioni hanno sulla capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita nonché sullo stato di handicap. Ebbene, l'ausiliare nominato nella fase di AT, dott. sulla base Persona_1 dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato l'istante affetto da:
““ESITI DI EE RE (2017) CON IPOGLICEMIA REATTIVA PER IPERPLASIA PANCREATICA. ESITI DI OTORREA E PERFORAZIONE SUB TOTALE DELLA MEMBRANA TIMPANICA DESTRA. STORIA DI MASTOIDITE CRONICA BILATERALE.BRONCHITE ASMATICA CRONICA. ARTROSI POLIDISTRETTUALI CON ER CERVICALI. SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE AD EVENTO LUTTUOSO”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, il CTU ha precisato che: “Il Signor
è affetto da una bronchite asmatica o più frequentemente definita “asmatiforme” Pt_1 rappresenta una particolare forma di bronchite acuta, quindi di infiammazione a carico dei bronchi, senza evidenza di polmonite, che si manifesta con elementi riconducibili all'asma bronchiale quali sibili respiratori e dispnea che accompagnano la tosse, che riduce la capacità di lavoro della ricorrente, allo stato, nella misura del 45% (voce 6407). Nel nostro caso, ci troviamo di fronte ad un quadro della malattia artrosica che ha interessato prevalentemente la colonna vertebrale, determinandone una limitazione funzionale, che tenuto conto anche dell'età, incide sulla capacità lavorativa nella misura del 40% (adeguamento la voce 7001). Infine, Il Signor sulla base del riscontro clinico-obiettivo e della documentazione Pt_1 sanitaria, presenta a seguito probabilmente del lutto familiare e delle patologie di cui soffre ha sviluppato un complesso morboso caratterizzato da una depressione endoreattiva di grado grave, che possiamo valutare utilizzando la voce 2206 della tabella delle percentuali d'invalidità nella misura del 40%”. Tanto premesso, in base alle patologie accertate, alla loro ricaduta funzionale e a quanto emerso dall'esame obiettivo in ordine alla possibilità per il periziando di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, alla autonomia nei passaggi posturali, nonché all'assenza di apprezzabili deficit cognitivi, l'ausiliare ha ritenuto il signor non in possesso dei requisiti sanitari previsti per il Pt_1 riconoscimento del beneficio richiesto. Per quanto attiene ai benefici di cui alla Legge 104/92, il consulente ha poi precisato che
“sulla base del riscontro clinico-obiettivo e della esigua documentazione sanitaria, il ricorrente presenta un complesso morboso che NON ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, configurando una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92”. In particolare, dall'esame obiettivo eseguito, l'ausiliare ha verificato, quanto all'apparato respiratorio: “L'esame clinico dell'apparato respiratorio mostra un torace tronco-conico. Assenza di rientramenti intercostali e di bozze precordiali. Gli emitoraci appaiono simmetrici e normoespansibili. Frequenza del respiro 17 al m'. Alla palpazione, fremito vocale tattile normalmente trasmesso. Alla percussione, suono leggermente ipofonetico.
2 All'ascoltazione, murmure vescicolare lievemente indebolito con presenza di respiro aspro. Assenza di dispnea a riposo”. In relazione all'apparato cardiovascolare, il consulente ha evidenziato: “Itto nel V spazio intercostale, sulla linea emiclaveare. L'aia cardiaca è risultata nei limiti. Toni parafonici. Frequenza cardiaca 93 al m'. La pressione arteriosa, misurata in posizione ortostatica, ha dato i seguenti valori: massima 143, minima 99 mm di Hg. Polso teso, di normale ampiezza. Assenza di edemi e varici agli arti inferiori. Indice di saturazione di O2=97% in aria ambiente”. Quanto all'apparato locomotore, il CTU ha rilevato: “Dichiarata non dolente la pressione digitale sulle apofisi spinose delle vertebre. Movimenti del rachide ridotti di ½. Normali i movimenti delle grandi e piccole articolazioni. Lasègue negativo. La deambulazione è autonoma. I passaggi posturali sono autonomi e non a rischio”. Per quanto attiene al sistema nervoso, il CTU ha rilevato: “I riflessi superficiali e profondi sono simmetrici e normoelicitabili. Pupille isocoriche ed isocicliche, reagenti alla luce ed all'accomodazione. Leggere oscillazioni al Romberg. Il ricorrente, curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, si mostra sufficientemente orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone. Durante il colloquio manifesta una depressione del tono dell'umore”. Il CTU ha, infine, accertato che “La vista è da considerarsi normale” e che “Il ricorrente ode la voce della normale conversazione a distanza interlocutoria e in ambiente non rumoroso”. Il nominato consulente ha, dunque, concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto alla concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92. Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo la parte ricorrente dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare una superiore invalidità o l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né la sussistenza di una disabilità grave, rilevante ai sensi del citato art. 3, comma 3, della L. 104/92. Va osservato sul punto che gli assunti secondo cui “le malattie da cui il ricorrente è affetto, stante alla gravità delle stesse, determinano un grosso peggioramento della qualità della vita e che con il passare degli anni tendono ad aggravarsi sempre di più con necessità di assistenza di accompagnatore” costituiscono mere affermazioni di principio, del tutto generiche e prive di qualsivoglia sostegno probatorio. La documentazione medica prodotta a corredo dell'opposizione, invero, non è idonea a sminuire il giudizio dell'ausiliare, tenuto conto che la prescrizione farmacologica del 03.02.2025 ed il certificato medico rilasciato dall'AOU Federico II in data 14.01.2025 sono già stati prodotti nel procedimento di AT, in data 24.02.2025, ed acquisiti alla documentazione esaminata dal CTU, come da autorizzazione resa da questo Giudice all'udienza del 26.02.2025. Quanto al certificato del 10.10.2024 rilasciato dalla ASL di Caserta, prodotto per la prima volta a corredo dell'opposizione, se ne rileva in primo luogo la tardività, attesa la sua anteriorità rispetto al deposito del ricorso per AT (avvenuto il 6.11.24) e l'assenza di ragioni relative all'impossibilità di produrlo;
in ogni caso, si evidenzia che il predetto certificato medico del 10.10.2024 - dal quale si ricava che l'istante è affetto da “Bronchite asmatica cronica” - riporta la medesima diagnosi già formulata nella documentazione medica esaminata dal ctu nella fase di atp e, dunque, non è idoneo a modificare le conclusioni dell'ausiliare. Il consulente ha, dunque, correttamente valutato il complessivo quadro clinico della parte ricorrente, avendo eseguito un esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di
3 valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita. Inoltre, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. Lo stato di handicap riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92). Ebbene, le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione, dunque, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie. La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore invalidità o incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare della parte ricorrente. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
4 Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di AT si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 10.12.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
5
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 10.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 16839/2025
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F: , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Marrazzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casandrino (Na) alla Via Don Domenico D'Angelo n. 1;
- Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto ha esposto di aver presentato in data 12.02.2024 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere la pensione, l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità; negati i benefici in via amministrativa, ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n. RG 23791/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla pensione, all'indennità di accompagnamento nonché dello status di handicap grave dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. La causa è, quindi, decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
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1 Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe omesso di valutare gli indici di autonomia funzionale della parte ricorrente, sottostimando le patologie riscontrate, formulando una diagnosi lacunosa ed in contrasto con la documentazione medica in atti. In particolare, la parte ricorrente ha rilevato che l'ausiliare ha effettuato una valutazione omissiva, contraddittoria ed immotivata sull'incidenza che le affezioni hanno sulla capacità di deambulare e di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita nonché sullo stato di handicap. Ebbene, l'ausiliare nominato nella fase di AT, dott. sulla base Persona_1 dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato l'istante affetto da:
““ESITI DI EE RE (2017) CON IPOGLICEMIA REATTIVA PER IPERPLASIA PANCREATICA. ESITI DI OTORREA E PERFORAZIONE SUB TOTALE DELLA MEMBRANA TIMPANICA DESTRA. STORIA DI MASTOIDITE CRONICA BILATERALE.BRONCHITE ASMATICA CRONICA. ARTROSI POLIDISTRETTUALI CON ER CERVICALI. SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE AD EVENTO LUTTUOSO”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, il CTU ha precisato che: “Il Signor
è affetto da una bronchite asmatica o più frequentemente definita “asmatiforme” Pt_1 rappresenta una particolare forma di bronchite acuta, quindi di infiammazione a carico dei bronchi, senza evidenza di polmonite, che si manifesta con elementi riconducibili all'asma bronchiale quali sibili respiratori e dispnea che accompagnano la tosse, che riduce la capacità di lavoro della ricorrente, allo stato, nella misura del 45% (voce 6407). Nel nostro caso, ci troviamo di fronte ad un quadro della malattia artrosica che ha interessato prevalentemente la colonna vertebrale, determinandone una limitazione funzionale, che tenuto conto anche dell'età, incide sulla capacità lavorativa nella misura del 40% (adeguamento la voce 7001). Infine, Il Signor sulla base del riscontro clinico-obiettivo e della documentazione Pt_1 sanitaria, presenta a seguito probabilmente del lutto familiare e delle patologie di cui soffre ha sviluppato un complesso morboso caratterizzato da una depressione endoreattiva di grado grave, che possiamo valutare utilizzando la voce 2206 della tabella delle percentuali d'invalidità nella misura del 40%”. Tanto premesso, in base alle patologie accertate, alla loro ricaduta funzionale e a quanto emerso dall'esame obiettivo in ordine alla possibilità per il periziando di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, alla autonomia nei passaggi posturali, nonché all'assenza di apprezzabili deficit cognitivi, l'ausiliare ha ritenuto il signor non in possesso dei requisiti sanitari previsti per il Pt_1 riconoscimento del beneficio richiesto. Per quanto attiene ai benefici di cui alla Legge 104/92, il consulente ha poi precisato che
“sulla base del riscontro clinico-obiettivo e della esigua documentazione sanitaria, il ricorrente presenta un complesso morboso che NON ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, configurando una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92”. In particolare, dall'esame obiettivo eseguito, l'ausiliare ha verificato, quanto all'apparato respiratorio: “L'esame clinico dell'apparato respiratorio mostra un torace tronco-conico. Assenza di rientramenti intercostali e di bozze precordiali. Gli emitoraci appaiono simmetrici e normoespansibili. Frequenza del respiro 17 al m'. Alla palpazione, fremito vocale tattile normalmente trasmesso. Alla percussione, suono leggermente ipofonetico.
2 All'ascoltazione, murmure vescicolare lievemente indebolito con presenza di respiro aspro. Assenza di dispnea a riposo”. In relazione all'apparato cardiovascolare, il consulente ha evidenziato: “Itto nel V spazio intercostale, sulla linea emiclaveare. L'aia cardiaca è risultata nei limiti. Toni parafonici. Frequenza cardiaca 93 al m'. La pressione arteriosa, misurata in posizione ortostatica, ha dato i seguenti valori: massima 143, minima 99 mm di Hg. Polso teso, di normale ampiezza. Assenza di edemi e varici agli arti inferiori. Indice di saturazione di O2=97% in aria ambiente”. Quanto all'apparato locomotore, il CTU ha rilevato: “Dichiarata non dolente la pressione digitale sulle apofisi spinose delle vertebre. Movimenti del rachide ridotti di ½. Normali i movimenti delle grandi e piccole articolazioni. Lasègue negativo. La deambulazione è autonoma. I passaggi posturali sono autonomi e non a rischio”. Per quanto attiene al sistema nervoso, il CTU ha rilevato: “I riflessi superficiali e profondi sono simmetrici e normoelicitabili. Pupille isocoriche ed isocicliche, reagenti alla luce ed all'accomodazione. Leggere oscillazioni al Romberg. Il ricorrente, curato nell'aspetto e nell'abbigliamento, si mostra sufficientemente orientato nel tempo, nello spazio e nelle persone. Durante il colloquio manifesta una depressione del tono dell'umore”. Il CTU ha, infine, accertato che “La vista è da considerarsi normale” e che “Il ricorrente ode la voce della normale conversazione a distanza interlocutoria e in ambiente non rumoroso”. Il nominato consulente ha, dunque, concluso ritenendo non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del diritto alla concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento né dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92. Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU, non avendo la parte ricorrente dimostrato la presenza di un quadro patologico tale da determinare una superiore invalidità o l'impossibilità di deambulare in autonomia nonché l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né la sussistenza di una disabilità grave, rilevante ai sensi del citato art. 3, comma 3, della L. 104/92. Va osservato sul punto che gli assunti secondo cui “le malattie da cui il ricorrente è affetto, stante alla gravità delle stesse, determinano un grosso peggioramento della qualità della vita e che con il passare degli anni tendono ad aggravarsi sempre di più con necessità di assistenza di accompagnatore” costituiscono mere affermazioni di principio, del tutto generiche e prive di qualsivoglia sostegno probatorio. La documentazione medica prodotta a corredo dell'opposizione, invero, non è idonea a sminuire il giudizio dell'ausiliare, tenuto conto che la prescrizione farmacologica del 03.02.2025 ed il certificato medico rilasciato dall'AOU Federico II in data 14.01.2025 sono già stati prodotti nel procedimento di AT, in data 24.02.2025, ed acquisiti alla documentazione esaminata dal CTU, come da autorizzazione resa da questo Giudice all'udienza del 26.02.2025. Quanto al certificato del 10.10.2024 rilasciato dalla ASL di Caserta, prodotto per la prima volta a corredo dell'opposizione, se ne rileva in primo luogo la tardività, attesa la sua anteriorità rispetto al deposito del ricorso per AT (avvenuto il 6.11.24) e l'assenza di ragioni relative all'impossibilità di produrlo;
in ogni caso, si evidenzia che il predetto certificato medico del 10.10.2024 - dal quale si ricava che l'istante è affetto da “Bronchite asmatica cronica” - riporta la medesima diagnosi già formulata nella documentazione medica esaminata dal ctu nella fase di atp e, dunque, non è idoneo a modificare le conclusioni dell'ausiliare. Il consulente ha, dunque, correttamente valutato il complessivo quadro clinico della parte ricorrente, avendo eseguito un esame clinico obiettivo e verificato tutta la documentazione sanitaria depositata: trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di
3 valutare l'autonomia nella deambulazione nonché nel compimento degli atti quotidiani della vita. Inoltre, in tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980 richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità; cfr. Cass. n. 15882/2015 per cui l'ausilio di bastoni costituisce una circostanza irrilevante, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto). Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - come definito dalla Legge n. 104/92 - esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. Lo stato di handicap riguarda coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta (l'art. 3, comma 3 della Legge 104/92). Ebbene, le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione, dunque, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle suindicate patologie. La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore invalidità o incidenza sul compimento degli atti quotidiani della vita o sulla capacità di deambulare della parte ricorrente. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
4 Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
* Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di AT si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
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- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell' NAPOLI, 10.12.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
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