Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/03/2026, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01888/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- della determinazione del 9 novembre 2022, con cui la Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione di cui all’art. 10 della l. 15 marzo 1991, n. 82 ha deliberato la revoca del programma speciale di protezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa NU CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione del 9 novembre 2022, la Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione di cui all’art. 10 della l. 15 marzo 1991, n. 82 ha deliberato la revoca del programma speciale di protezione accordato al collaboratore di giustizia, sig. -OMISSIS-, in ragione dell’accertata violazione delle regole del programma, in particolare quelle di non commettere reati e di evitare condotte che pongano a serio rischio la sicurezza.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 11, 13 e 13 quater l.n. 82/1991 - Eccesso di potere per carenza dei presupposti - Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione - Erroneità della motivazione - Violazione del principio di proporzionalità.
Col primo motivo, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto la Commissione:
- non avrebbe tenuto conto dell’attualità del pericolo all’incolumità che egli corre in ragione della condotta collaborativa posta in essere;
- non avrebbe considerato che per uno solo dei reati contestati è pendente procedimento penale;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 quater l.n. 82/1991 - Eccesso di potere per carenza dei presupposti - Difetto di motivazione e di istruttoria.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta l’insufficienza motivazionale della revoca impugnata.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con decreto n. -OMISSIS-del 14 febbraio 2023, il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Con ordinanza n. -OMISSIS-del 30 marzo 2023, confermata in grado di appello con ordinanza n. -OMISSIS- dell’11 maggio 2023, l’istanza di tutela cautelare è stata rigettata.
All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che, in ragione della natura straordinaria del programma di protezione:
- “ la valutazione circa il permanere del sistema di tutela rientra…nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, spettando al giudice amministrativo la verifica se l’esercizio di tale potere valutativo sia aderente ai presupposti normativi, ai dati di fatto ed ai criteri di logica e razionalità (cfr Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2014, n. 628; sez. III, 30 ottobre 2013, n. 5229; sez. III, 8 agosto 2012, n. 4533; sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541) ” (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 maggio 2024, n. 9725);
- “ Nell’esercizio di detto potere discrezionale, la Commissione competente valuta e compara diversi e variegati interessi pubblici e privati riguardanti, in particolare, la finalità di contrasto alla criminalità organizzata e l’esigenza di garantire in maniera adeguata la sicurezza e l’incolumità del collaboratore e dei suoi familiari, nonché i costi derivanti dall’attivazione del programma di protezione anche in termini di impiego di unità di personale e di rischio della loro incolumità ” (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 6 marzo 2024, n. 4560).
Nel caso che ci occupa, ritiene il Collegio che la valutazione compiuta dalla Commissione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, dall’inserimento nel sistema tutorio, ha posto in essere diversi comportamenti contrari agli obblighi di collaborazione propri del programma di protezione che, per consolidata giurisprudenza, costituisce un contratto ad oggetto pubblico, in relazione al quale trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia contrattuale, e segnatamente quelli di buona fede, lealtà e correttezza, che obbligano il contraente ad attenersi, in costanza del rapporto contrattuale, al rispetto delle prescrizioni imposte e a collaborare attivamente alla loro applicazione (cfr., ex multis , T.A.R. Roma Lazio sez. I, 24 febbraio 2021, n. 2278).
Più nello specifico:
- “ in data 19.09.2022, nel corso del permesso orario di uscita concessogli per far fronte ad esigenze di vita quotidiana (lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00), è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria dal personale della Polizia di Stato della località protetta poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 628 c. 2 (rapina) c.p. ”;
- “ in data 22.01.2022, unitamente ai propri familiari è stato deferito in stato di libertà poiché ritenuto responsabile dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto delle indicazioni sulla propria identità ”;
- “ nell’agosto 2020 è stato deferito in stato di libertà poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 628 c. 2 c.p. (rapina di una collana ai danni di una donna) ed a seguito di tale episodio è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ”;
- “ in data 1.04.2020 è stato deferito in stato di libertà poiché ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), ipotesi successivamente scriminata e ridotta a violazione amministrativa dal DPCM dell’8.03.2020 contenimento da contagio COVID ed art. 648 c.p. (ricettazione di un velocipede) ”;
- “ in data 2.01.2021, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari (p.p. n. 2-OMISSIS- e -OMISSIS- del Tribunale di Sassari del 5.08.2020) è stato deferito in stato di libertà per il reato di evasione ”.
Inoltre, nel disporre la revoca, la Commissione ha tenuto conto della valutazione negativa espressa dalla D.D.A. di Bari e dalla D.N.A.A., che hanno chiesto la revoca del programma di protezione.
Destituite di fondamento sono, quindi, le doglianze articolate avverso il provvedimento impugnato.
Invero, l’esistenza di una situazione di pericolo non è di per sé idonea a giustificare il mantenimento delle misure di protezione nelle ipotesi d’inosservanza degli obblighi connessi; “ infatti, qualora una persona sottoposta a misure di protezione viola gli impegni che ha volontariamente assunto all’atto della sottoscrizione del programma di protezione (o comunque si comporta in modo tale da vanificarne il contenuto concreto dello stesso) legittimamente la Commissione dispone la revoca della protezione se la condotta di vita dell’interessato rende superflua la misure di protezione o sia indicativa del mutamento della situazione o comunque della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione... Alla stregua del predetto quadro normativo assume un rilievo decisivo, ai fini del mantenimento della protezione accordata, la responsabilità personale connessa alla oggettiva condotta della persona protetta ove la stessa risulti incompatibile con la preminente esigenza d’interesse pubblico generale di non vanificare i risultati di contrasto al crimine perseguiti dalle misure (finanziariamente ed organizzativamente costose) adottate ai sensi della disciplina di riferimento ma, soprattutto, con la necessità di non mettere inutilmente in pericolo la vita degli agenti e della popolazione che potrebbe essere coinvolta in attentati criminosi alla vita del collaboratore che si sia incautamente esposto. (.....) La revoca o la modifica dell’originario programma speciale di protezione, infatti, è sempre legittima quando, a prescindere dall’accertamento in sede penale delle relative responsabilità, si sia verificata l’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 12, comma 2, D.L. n. 8 del 1991. Tali obblighi, peraltro, sono confermati e sottoscritti nell’atto di impegno che costituisce oggetto di un vero e proprio contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti ed obblighi” (Cons. Stato n. 8413/23; nello stesso senso Cons. Stato n. 7727/24) ” (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 9 gennaio 2025, n. 426).
In ogni caso, la Commissione rinvia, quanto agli aspetti di sicurezza, all’adozione delle misure ordinarie di tutela di competenza dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Ai fini della revoca non rileva, poi, che soltanto per uno dei reati contestati sia pendente il giudizio penale: “ ciò che rileva sono i comportamenti inadempienti del collaboratore desumibili anche da atti di indagine penale o da una sentenza di condanna non ancora passata in giudicato, posto che l’accertamento e la valutazione dei fatti eseguita in via amministrativa dalla Commissione centrale (al fine di revocare misure di protezione precedentemente disposte) è del tutto diversa e distinta da quella che, in relazione ai medesimi fatti, è chiamata a compiere l’Autorità giudiziaria (allo scopo di accertare la responsabilità penale dell’interessato) ” (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 14 giugno 2013, n. 5990).
Il provvedimento impugnato risulta anche adeguatamente motivato, avendo la Commissione operato un attento bilanciamento tra la persistenza della situazione di pericolo per l’incolumità del ricorrente e dei suoi familiari e il perdurante interesse dello Stato ad avvalersi della sua collaborazione e la gravità delle condotte poste in essere dal collaboratore, ritenendo quest’ultimi comportamenti intollerabili, avendo vanificato le finalità di protezione e determinato il trasferimento in altra località protetta per motivi di sicurezza (trasferimento rifiutato dall’interessato).
Il parere della D.D.A. e della D.N.A.A. ha, quindi, soltanto rafforzato il convincimento della Commissione.
D’altra parte, la legislazione di protezione non risponde a logiche premiali ed è particolarmente onerosa per le finanze dello Stato, impegnando risorse economiche, mezzi e uomini delle forze dell’ordine, sottratti agli ordinari compiti di istituto. È pertanto legittimo che allorché la condotta del soggetto protetto, indipendentemente dal contributo collaborativo fornito e addirittura dal pericolo che lo stesso potrebbe correre, si ponga in condizioni d’incompatibilità con le disposizioni di riferimento o comporti un aggravamento dell’onerosità del programma di protezione, dette misure vengano revocate (Consiglio di Stato sez. III, 8 agosto 2012, n. 4533).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
In virtù dell’esito del giudizio, il Collegio revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria con decreto n. 49/2023.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo rigetta;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria con decreto n. 49/2023.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
NU CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU CA | IT RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.