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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. 441 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati:
dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente
dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere relatore dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. in proprio Parte_1
appellante
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Miano
appellata
E
Controparte_2
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato il 22.11.2022 dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia la ricorrente indicata in epigrafe spiegava opposizione avverso la cartella di pagamento n.
043202100159462066000 notificatale in data 11.10.2022 dall' Controparte_2 per l'importo complessivo di E 55.903,44 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
per le annualità 2013, 2019 e 2020. Controparte_1
L'opponente eccepiva: a) l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dal diritto di esigere il credito previdenziale relativo all'annualità 2013 (partita 2013003000016376001ID58291845, ruolo n.
1.n.2021/005068, consegnato il 25.12.2021, per l'importo complessivo di E 33.398,00); b)
l'invalidità e/o la nullità della cartella per omessa procedura di contestazione, sempre con riferimento all'annualità 2013; c) la pendenza - per l'annualità 2019 - di un'istanza di regolarizzazione spontanea della posizione debitoria (partita n.20190030000016377001ID58291845, pari a E 21.984,68), e l'iscrizione a ruolo senza un preventivo procedimento sanzionatorio;
d) il difetto di motivazione nelle modalità di calcolo degli interessi per la partita relativa all'anno 2021 (n. 2021003000016378001ID58291845) di importo pari a E 2.090,32 oltre che, anche per tale annualità, la presentazione di un'istanza di rateazione;
e) la imputabilità del non puntuale adempimento degli obblighi contributivi a causa di forza maggiore
(pandemia COVID-19) .
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le deduzioni avversarie e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L' rimaneva contumace. Controparte_2
2. Con sentenza n. 506/2025, pubblicata in data 20/02/2025, il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, rigettava l'opposizione e condannava al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidate in € 6.115,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. CP_1
In sintesi, il giudice di prime cure riteneva:
-inammissibile l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/99 poiché proposta tardivamente, con il deposito del ricorso, oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica del titolo;
-infondata l'eccezione di prescrizione per l'annualità 2013 (il modello 5 2014 era stato inviato il
26.11.2014), stante l'applicabilità del termine decennale, pure interrotto dalla presentazione da parte della della istanza, in data 20.12.2018, di rateizzazione del pagamento dei contributi Parte_1 relativi all'anno 2013, istanza, peraltro, comportante il riconoscimento del debito;
- infondate le censure relative all'annualità 2019, in quanto l'istanza di regolarizzazione era stata presentata dalla in data 16.11.2022 ovverosia in data successiva all'iscrizione a ruolo delle Parte_1 somme;
2 - inammissibile la doglianza afferente il difetto di motivazione degli interessi per l'annualità 2021 poiché, investendo profili di regolarità formale del titolo, era stata proposta oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
- infondato anche il motivo relativo alla causa di forza maggiore della pandemia da Covid-19, in quanto il pagamento della rata insoluta era stato posticipato proprio in ragione della normativa emergenziale.
3. Con ricorso del 27 maggio 2025 ha interposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado.
3.1.Ha chiesto, in via preliminare, di “accertare e dichiarare l'avvenuta adesione dell'appellante alla definizione agevolata ('rottamazione quater') di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n.
197/2022 per tutti i carichi portati dalla cartella di pagamento n. 04320210015946206000, oggetto del presente giudizio;
per l'effetto, dichiarare l'estinzione del presente giudizio e del giudizio di primo grado (n.r.g.n. 9382/2022 Tribunale di Foggia) per cessata materia del contendere o per altra causa estintiva prevista dalla legge e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata
n. 506/2025 del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, pubblicata il 20.2.2025, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio e del presente grado di appello”.
3.2.In via subordinata, ha chiesto “di accogliere l'opposizione originariamente proposta dall'avv. avverso la cartella di pagamento n. 04320210015946206000” . Parte_1
3.3.L'opponente ha avanzato anche istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
La ha resistito al gravame con apposita memoria, Controparte_1
concludendo per il rigetto sia dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza sia dell'impugnazione con conferma della sentenza gravata.
L è rimasta intimata. Controparte_2
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, con ordinanza resa all'udienza dell'11.9.2025, fissata per la discussione sull'istanza di sospensiva, la Corte ha sospeso il giudizio, a mente del comma 236 dell'art. 1 della legge 197/2022, come modificata dalla legge n. 15 del 2025.
Con istanza in data 12.9.2025 l'appellante ha insistito per ottenere, nel merito, l'estinzione del giudizio;
al riguardo, ha invocato l'applicazione dell'art. 12 bis del decreto legge n. 84 del 2025 - in vigore dal 2.8.2025 - con cui è stata introdotta una norma di interpretazione autentica della
3 disciplina in tema di definizione agevolata, in virtù della quale, per la dichiarazione dell'estinzione del giudizio, è sufficiente il versamento della prima rata o dell'unica rata delle somme dovute.
All'udienza del 6 novembre 2025 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha chiesto l'estinzione del giudizio.
Invero, ha segnalato “la sopravvenuta adesione alla definizione agevolata ('rottamazione quater')”, dando conto di aver presentato, in data 30.4.2025 - quindi, successivamente alla pubblicazione, in data 20.2.2025, della sentenza di primo grado - formale dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, c.d. 'Rottamazione quater' prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n.19772022, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15 del 2025.
Ha precisato che detta dichiarazione : a) ha ad oggetto la totalità dei carichi inclusi nella cartella di pagamento n.04320210015946206000 oggetto di giudizio;
b) è stata presa in carico dall'
[...]
; c) comporta, come da espressa previsione normativa, la rinuncia ai Controparte_2 giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della stessa.
Ciò detto, nel rammentare che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'adesione alla definizione agevolata costituisce causa estintiva del giudizio, ha chiesto di “dichiarare l'estinzione del presente giudizio e del giudizio di primo grado (n.r.g.n. 9382/2022 Tribunale di Foggia) per cessata materia del contendere o per altra causa estintiva prevista dalla legge”, con compensazione delle spese di lite.
Con il secondo motivo, ed in via subordinata, ha censurato la sentenza riproponendo i medesimi motivi di opposizione già dedotti in primo grado;
ha chiesto quindi “di accogliere l'opposizione originariamente proposta dall'avv. avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
04320210015946206000” .
6. Per corrispondere compiutamente al gravame e all'istanza di estinzione del giudizio depositata dall'appellante in data 12.9.2025 (alla quale è stata allegata documentazione afferente il parziale pagamento dei carichi di cui alla cartella esattoriale oggetto di opposizione, id est una rata di importo pari a E 4.697,59), la Corte reputa opportuno compiere le seguenti considerazioni.
6.1. In fatto, è documentalmente provato che, effettivamente, in data 30.4.2025 - quindi, successivamente alla pubblicazione, in data 20.2.2025, della sentenza di primo grado - Parte_1
ha presentato formale dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata
[...]
4 (c.d. 'Rottamazione quater' prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n.197/2022, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15 del 2025) dei carichi pendenti ed iscritti nella cartella di pagamento n. 04320210015946206000 oggetto del presente giudizio, e che, con la detta dichiarazione, ha assunto l'impegno a rinunciare al giudizio pendente aventi ad oggetto i carichi cui essa si riferisce.
Parimenti, dai documenti versati in atti si registra che in data 16.6.2025 l' , Controparte_2 presa in carico la detta dichiarazione di adesione del 30.4.2025, ha comunicato alla un Parte_1 prospetto di sintesi con cui ha fornito la ripartizione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata indicando l'importo di ciascuna data e la relativa scadenza.
In altri termini, con l'istanza del 30.4.2025 la contribuente ha dato avvio ad una procedura che si è conclusa con la comunicazione del suo accoglimento da parte dell'Agente della Riscossione, che indica l'ammontare delle somme da versare (e/o le rate da rispettare).
Inoltre, vi è traccia che in data 5.8.2025 l'appellante ha versato una rata di importo pari a E
4.695,09 (cfr allegati alla nota depositata il 12.9.2025).
6.2. In diritto, corre l'obbligo di precisare che con l'art. 3 bis della legge 15/2025, in vigore dal
25.2.2025, intitolato 'Riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali', il legislatore ha riammesso alla procedura di definizione agevolata di cui ala legge 29 dicembre 2022
n. 197 - e “limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 - “i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata” (cfr comma 1).
In buona sostanza, il legislatore ha riaperto i termini, in quanto ha fissato al 30 aprile 2025 la data per poter presentare la dichiarazione a mente del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 197 del
2022, ed ha ribadito quanto già previsto con la precedente legge in ordine alle modalità di presentazione (la dichiarazione va resa con le modalità telematiche che saranno indicate dall'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento) .
Inoltre, il legislatore del febbraio 2025 ha precisato, al comma 2 dell'art. 3 bis, che, in caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n.197 del 2022.
5 Nel caso in esame, è di particolare interesse il comma 236 dell'art. 1 della legge 197 del 2022, il cui tenore letterale vale la pena di riportare: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 [trattasi della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Vi è quindi che, stando all'art. 3 bis comma 2, nell'ipotesi in cui il debitore - che abbia azionato un giudizio avente ad oggetto determinati carichi - presenti nei termini e con le modalità indicate dal legislatore dichiarazione di definizione agevolata il giudice sospende il giudizio: per la sospensione del giudizio è sufficiente, cioè, la presentazione della detta dichiarazione, contenente l'impegno a rinunciare ai detti giudizi, in quanto il legislatore non ha richiesto che le somme dovute siano state, in parte o integralmente, corrisposte dal debitore, avendo utilizzato la generica dizione “nelle more del pagamento delle somme dovute”.
Ciò detto, in sintonia con quanto rappresentato dall'appellante, va registrato che a tale disciplina ha fatto seguito l'art.12 bis del decreto legge del 17.6.2025 n. 84 conv. in l. 30.7.2025 n. 108, entrata in vigore il 2.8.2015
Come si legge nella rubrica del menzionato articolo, il legislatore ha dettato una 'norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata'.
Infatti ha stabilito che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022 n. 197 si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3 bis del decreto- legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte del giudizio ovvero, in sua Controparte_3 assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma
235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge
n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
6 6.3. La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12 bis l decreto legge del 17.6.2025 n. 84 conv. in l. 30.7.2025 n. 108, applicabile al caso di specie, legittima l'accoglimento dell'istanza dell'appellante di estinzione del giudizio.
Infatti, con la nota del 12.9.2025 l'appellante - oltre ad aver dato prova della presentazione, in data
30.4.2025, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (si rammenta che all'udienza dell'11.9.2025, in sede di inibitoria, e alla luce della dichiarazione di adesione versata in atti la
Corte ha sospeso il giudizio) - ha comprovato di aver pagato una rata dell'intero carico iscritto nella cartella n. 04320210015946206000, pari a E4.6697,59, ed ha così integrato entrambe le condizioni richieste dal legislatore di agosto 2025 per poter dichiarare l'estinzione del giudizio.Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del
2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 27.5.2025, da avverso la sentenza n. 506 resa dal Tribunale del lavoro di Foggia il Parte_1
20.2.2025 nei confronti della Controparte_1
e dell' , così provvede:
[...] Controparte_2
dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Bari, 9.12.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
7
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati:
dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente
dott.ssa ERNESTA TARANTINO Consigliere relatore dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. in proprio Parte_1
appellante
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Miano
appellata
E
Controparte_2
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato il 22.11.2022 dinanzi al Tribunale del lavoro di Foggia la ricorrente indicata in epigrafe spiegava opposizione avverso la cartella di pagamento n.
043202100159462066000 notificatale in data 11.10.2022 dall' Controparte_2 per l'importo complessivo di E 55.903,44 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
per le annualità 2013, 2019 e 2020. Controparte_1
L'opponente eccepiva: a) l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dal diritto di esigere il credito previdenziale relativo all'annualità 2013 (partita 2013003000016376001ID58291845, ruolo n.
1.n.2021/005068, consegnato il 25.12.2021, per l'importo complessivo di E 33.398,00); b)
l'invalidità e/o la nullità della cartella per omessa procedura di contestazione, sempre con riferimento all'annualità 2013; c) la pendenza - per l'annualità 2019 - di un'istanza di regolarizzazione spontanea della posizione debitoria (partita n.20190030000016377001ID58291845, pari a E 21.984,68), e l'iscrizione a ruolo senza un preventivo procedimento sanzionatorio;
d) il difetto di motivazione nelle modalità di calcolo degli interessi per la partita relativa all'anno 2021 (n. 2021003000016378001ID58291845) di importo pari a E 2.090,32 oltre che, anche per tale annualità, la presentazione di un'istanza di rateazione;
e) la imputabilità del non puntuale adempimento degli obblighi contributivi a causa di forza maggiore
(pandemia COVID-19) .
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le deduzioni avversarie e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L' rimaneva contumace. Controparte_2
2. Con sentenza n. 506/2025, pubblicata in data 20/02/2025, il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, rigettava l'opposizione e condannava al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
liquidate in € 6.115,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. CP_1
In sintesi, il giudice di prime cure riteneva:
-inammissibile l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/99 poiché proposta tardivamente, con il deposito del ricorso, oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica del titolo;
-infondata l'eccezione di prescrizione per l'annualità 2013 (il modello 5 2014 era stato inviato il
26.11.2014), stante l'applicabilità del termine decennale, pure interrotto dalla presentazione da parte della della istanza, in data 20.12.2018, di rateizzazione del pagamento dei contributi Parte_1 relativi all'anno 2013, istanza, peraltro, comportante il riconoscimento del debito;
- infondate le censure relative all'annualità 2019, in quanto l'istanza di regolarizzazione era stata presentata dalla in data 16.11.2022 ovverosia in data successiva all'iscrizione a ruolo delle Parte_1 somme;
2 - inammissibile la doglianza afferente il difetto di motivazione degli interessi per l'annualità 2021 poiché, investendo profili di regolarità formale del titolo, era stata proposta oltre il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
- infondato anche il motivo relativo alla causa di forza maggiore della pandemia da Covid-19, in quanto il pagamento della rata insoluta era stato posticipato proprio in ragione della normativa emergenziale.
3. Con ricorso del 27 maggio 2025 ha interposto appello avverso la sentenza di Parte_1 primo grado.
3.1.Ha chiesto, in via preliminare, di “accertare e dichiarare l'avvenuta adesione dell'appellante alla definizione agevolata ('rottamazione quater') di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della l. n.
197/2022 per tutti i carichi portati dalla cartella di pagamento n. 04320210015946206000, oggetto del presente giudizio;
per l'effetto, dichiarare l'estinzione del presente giudizio e del giudizio di primo grado (n.r.g.n. 9382/2022 Tribunale di Foggia) per cessata materia del contendere o per altra causa estintiva prevista dalla legge e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata
n. 506/2025 del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, pubblicata il 20.2.2025, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio e del presente grado di appello”.
3.2.In via subordinata, ha chiesto “di accogliere l'opposizione originariamente proposta dall'avv. avverso la cartella di pagamento n. 04320210015946206000” . Parte_1
3.3.L'opponente ha avanzato anche istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
La ha resistito al gravame con apposita memoria, Controparte_1
concludendo per il rigetto sia dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza sia dell'impugnazione con conferma della sentenza gravata.
L è rimasta intimata. Controparte_2
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, con ordinanza resa all'udienza dell'11.9.2025, fissata per la discussione sull'istanza di sospensiva, la Corte ha sospeso il giudizio, a mente del comma 236 dell'art. 1 della legge 197/2022, come modificata dalla legge n. 15 del 2025.
Con istanza in data 12.9.2025 l'appellante ha insistito per ottenere, nel merito, l'estinzione del giudizio;
al riguardo, ha invocato l'applicazione dell'art. 12 bis del decreto legge n. 84 del 2025 - in vigore dal 2.8.2025 - con cui è stata introdotta una norma di interpretazione autentica della
3 disciplina in tema di definizione agevolata, in virtù della quale, per la dichiarazione dell'estinzione del giudizio, è sufficiente il versamento della prima rata o dell'unica rata delle somme dovute.
All'udienza del 6 novembre 2025 la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in calce trascritto.
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha chiesto l'estinzione del giudizio.
Invero, ha segnalato “la sopravvenuta adesione alla definizione agevolata ('rottamazione quater')”, dando conto di aver presentato, in data 30.4.2025 - quindi, successivamente alla pubblicazione, in data 20.2.2025, della sentenza di primo grado - formale dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata dei carichi pendenti, c.d. 'Rottamazione quater' prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n.19772022, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15 del 2025.
Ha precisato che detta dichiarazione : a) ha ad oggetto la totalità dei carichi inclusi nella cartella di pagamento n.04320210015946206000 oggetto di giudizio;
b) è stata presa in carico dall'
[...]
; c) comporta, come da espressa previsione normativa, la rinuncia ai Controparte_2 giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della stessa.
Ciò detto, nel rammentare che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'adesione alla definizione agevolata costituisce causa estintiva del giudizio, ha chiesto di “dichiarare l'estinzione del presente giudizio e del giudizio di primo grado (n.r.g.n. 9382/2022 Tribunale di Foggia) per cessata materia del contendere o per altra causa estintiva prevista dalla legge”, con compensazione delle spese di lite.
Con il secondo motivo, ed in via subordinata, ha censurato la sentenza riproponendo i medesimi motivi di opposizione già dedotti in primo grado;
ha chiesto quindi “di accogliere l'opposizione originariamente proposta dall'avv. avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
04320210015946206000” .
6. Per corrispondere compiutamente al gravame e all'istanza di estinzione del giudizio depositata dall'appellante in data 12.9.2025 (alla quale è stata allegata documentazione afferente il parziale pagamento dei carichi di cui alla cartella esattoriale oggetto di opposizione, id est una rata di importo pari a E 4.697,59), la Corte reputa opportuno compiere le seguenti considerazioni.
6.1. In fatto, è documentalmente provato che, effettivamente, in data 30.4.2025 - quindi, successivamente alla pubblicazione, in data 20.2.2025, della sentenza di primo grado - Parte_1
ha presentato formale dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata
[...]
4 (c.d. 'Rottamazione quater' prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n.197/2022, come modificato dall'art. 3 bis del d.l. n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15 del 2025) dei carichi pendenti ed iscritti nella cartella di pagamento n. 04320210015946206000 oggetto del presente giudizio, e che, con la detta dichiarazione, ha assunto l'impegno a rinunciare al giudizio pendente aventi ad oggetto i carichi cui essa si riferisce.
Parimenti, dai documenti versati in atti si registra che in data 16.6.2025 l' , Controparte_2 presa in carico la detta dichiarazione di adesione del 30.4.2025, ha comunicato alla un Parte_1 prospetto di sintesi con cui ha fornito la ripartizione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata indicando l'importo di ciascuna data e la relativa scadenza.
In altri termini, con l'istanza del 30.4.2025 la contribuente ha dato avvio ad una procedura che si è conclusa con la comunicazione del suo accoglimento da parte dell'Agente della Riscossione, che indica l'ammontare delle somme da versare (e/o le rate da rispettare).
Inoltre, vi è traccia che in data 5.8.2025 l'appellante ha versato una rata di importo pari a E
4.695,09 (cfr allegati alla nota depositata il 12.9.2025).
6.2. In diritto, corre l'obbligo di precisare che con l'art. 3 bis della legge 15/2025, in vigore dal
25.2.2025, intitolato 'Riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali', il legislatore ha riammesso alla procedura di definizione agevolata di cui ala legge 29 dicembre 2022
n. 197 - e “limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 - “i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata” (cfr comma 1).
In buona sostanza, il legislatore ha riaperto i termini, in quanto ha fissato al 30 aprile 2025 la data per poter presentare la dichiarazione a mente del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 197 del
2022, ed ha ribadito quanto già previsto con la precedente legge in ordine alle modalità di presentazione (la dichiarazione va resa con le modalità telematiche che saranno indicate dall'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento) .
Inoltre, il legislatore del febbraio 2025 ha precisato, al comma 2 dell'art. 3 bis, che, in caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n.197 del 2022.
5 Nel caso in esame, è di particolare interesse il comma 236 dell'art. 1 della legge 197 del 2022, il cui tenore letterale vale la pena di riportare: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 [trattasi della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Vi è quindi che, stando all'art. 3 bis comma 2, nell'ipotesi in cui il debitore - che abbia azionato un giudizio avente ad oggetto determinati carichi - presenti nei termini e con le modalità indicate dal legislatore dichiarazione di definizione agevolata il giudice sospende il giudizio: per la sospensione del giudizio è sufficiente, cioè, la presentazione della detta dichiarazione, contenente l'impegno a rinunciare ai detti giudizi, in quanto il legislatore non ha richiesto che le somme dovute siano state, in parte o integralmente, corrisposte dal debitore, avendo utilizzato la generica dizione “nelle more del pagamento delle somme dovute”.
Ciò detto, in sintonia con quanto rappresentato dall'appellante, va registrato che a tale disciplina ha fatto seguito l'art.12 bis del decreto legge del 17.6.2025 n. 84 conv. in l. 30.7.2025 n. 108, entrata in vigore il 2.8.2015
Come si legge nella rubrica del menzionato articolo, il legislatore ha dettato una 'norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata'.
Infatti ha stabilito che “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022 n. 197 si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3 bis del decreto- legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte del giudizio ovvero, in sua Controparte_3 assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma
235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge
n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
6 6.3. La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12 bis l decreto legge del 17.6.2025 n. 84 conv. in l. 30.7.2025 n. 108, applicabile al caso di specie, legittima l'accoglimento dell'istanza dell'appellante di estinzione del giudizio.
Infatti, con la nota del 12.9.2025 l'appellante - oltre ad aver dato prova della presentazione, in data
30.4.2025, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (si rammenta che all'udienza dell'11.9.2025, in sede di inibitoria, e alla luce della dichiarazione di adesione versata in atti la
Corte ha sospeso il giudizio) - ha comprovato di aver pagato una rata dell'intero carico iscritto nella cartella n. 04320210015946206000, pari a E4.6697,59, ed ha così integrato entrambe le condizioni richieste dal legislatore di agosto 2025 per poter dichiarare l'estinzione del giudizio.Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del
2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 27.5.2025, da avverso la sentenza n. 506 resa dal Tribunale del lavoro di Foggia il Parte_1
20.2.2025 nei confronti della Controparte_1
e dell' , così provvede:
[...] Controparte_2
dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Bari, 9.12.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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