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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/08/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1880/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1880/2021 promossa da:
(C.F. , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCA Parte_2 P.IVA_2
ALESSANDRO CANDIANI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA Controparte_1 P.IVA_3
PEREGO
e con l'intervento di
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. LUCA ALESSANDRO CANDIANI
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] giudicare.
Nel merito
I - Condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a (ovvero, ma solo in subordine, a Controparte_3 [...]
qualora attuale titolare del relativo credito fosse ritenuta quest'ultima), Controparte_4 quale indennità di occupazione del cespite per cui è causa, un importo pari ad Euro 66.982,40/mese, per il periodo compreso tra il 31.10.2019 ed il 15.4.2020, nonché per il periodo compreso tra il 13.5.2021 ed il 7.1.2022, ovvero, comunque, per tutta la durata della detenzione del cespite medesimo ad opera della stessa e, così, per Controparte_1 complessivi Euro 881.574,81, oltre IVA se e come dovuta per legge, ovvero la diversa somma che risulterà di legge o di giustizia, anche, occorrendo, previa liquidazione secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi di mora, al tasso legale, ed oltre alla rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, dal dovuto al saldo effettivo.
II - Respingere tutte le domande svolte da poiché infondate in Controparte_1 fatto e in diritto.
III - Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso avversario avendo controparte contravvenuto al divieto cui all'art. 705 c.p.c. e/o avendo agito in difetto di legittimazione attiva;
Nel merito: qualora le pretese avversarie non siano ritenute inammissibili, rigettarsi le pretese avanzate da ovvero dal soggetto accertato quale successore, Controparte_2
a titolo particolare o generale, di nei confronti della resistente società CP_5 CP_1 perché inammissibili, ingiustificate, infondate, oltre che eccessive, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti.
In via riconvenzionale: condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ovvero il soggetto accertato quale successore, a titolo particolare o generale, di a rifondere in favore di in persona del suo CP_5 Controparte_1 socio accomandatario pro tempore, tutti i danni a quest'ultima causati per lo spoglio e per la conseguente privazione della detenzione del bene fino alla sua reintegrazione, danni da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, il tutto per i motivi esposti in atti.
In ogni caso: con integrale rifusione di spese e competenze del presente giudizio e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di prova testimoniale e interpello del legale rappresentante pro tempore di e di sulle Parte_1 Controparte_2 seguenti circostanze di fatto, giacché non ammesse:
Vero che dalla data del 19.05.2016 fino alla temporanea chiusura imposta nel marzo 2020 dalle “norme Covid-19”, Taxi nella struttura ad insegna “Seven Park Hotel” provvedeva alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande a tutti i clienti che si presentavano sia nel bar- ristorante dell'hotel che in quello a lago detto “beach”, percependone gli introiti;
Vero che dalla data del 19.05.2016 fino alla temporanea chiusura imposta nel marzo 2020 dalle “norme Covid-19”, Taxi organizzava, nella struttura ad insegna “Seven Park Hotel”, banchetti e matrimoni, gestiva l'attività di lounge bar e di musica all'aperto e gli ingressi a pagamento in piscina e al solarium;
pagina 2 di 11 Vero che nel mese di dicembre 2019, il legale rappresentante di sig. CP_1 CP_1 accompagnato dal suo commercialista dott. e dal sig. Controparte_6 Testimone_1 responsabile per Taxi della gestione del compendio di , incaricavano l'avv. Luca Perego di Pt_3 intavolare una trattativa con per l'acquisto dell'intera struttura ad insegna “Seven Park CP_5
Hotel” e/o per la stipula di un nuovo contratto di locazione;
Vero che nei mesi di febbraio/marzo/aprile e maggio 2020 e intavolavano CP_1 CP_5 trattative per la compravendita della struttura ad insegna “Seven Park Hotel” e avanzava una CP_1 prima offerta di € 1.500.000,00 per l'acquisto dell'intero complesso turistico alberghiero, onerandosi di tutte le opere di manutenzione anche straordinaria nonché della sanatoria di vari abusi edilizi;
Vero che rifiutava tale offerta di € 1.500.000,00 e quindi le parti vagliavano la CP_5 possibilità di stipulare un “accordo ponte” in ossequio al quale avrebbe gestito l'intera CP_1 struttura per almeno un paio di anni per poi addivenire all'acquisto del diritto superficiario;
6. Vero che ad aprile 2020, stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le parti si ripromettevano d'incontrarsi al termine della pandemia per raggiungere un accordo sulla gestione della struttura ad insegna “Seven Park Hotel”;
7. Vero che, cessata l'interruzione dell'attività legalmente imposta per causa pandemica sino alla prima settimana di maggio 2020, successivamente iniziava a predisporre tutto quanto CP_1 prodromico alla riapertura della struttura di tra cui, oltre allo sfalcio dell'erba ed alla Pt_3 manutenzione stagionale del verde, alcune opere di riparazione delle piscine, della pavimentazione del solarium, della lattoneria delle coperture dei tetti parzialmente divelte dal vento;
8. Vero che circa 4 dipendenti di si dedicavano per circa un mese ai lavori CP_1 propedeutici alla riapertura della parte food & beverage della struttura di , del suo lido, Pt_3 della piscina e del solarium;
9. Vero che Taxi sosteneva per i dipendenti e gli operatori che nelle quattro settimane prima dello spoglio avevano iniziato a riattare la struttura di , spese pari ad almeno € 5.000,00; Pt_3
10. Vero che, programmata la riapertura della struttura ad insegna “Seven Park Hotel” per l'inizio del mese di giugno, i dipendenti di un mattino verso fine maggio si avvedevano che due CP_1 porte d'ingresso alla reception dell'hotel erano state aperte e private dei nottolini delle relative serrature;
11. Vero che dal giorno dello spoglio del 05.06.2020 fino alla restituzione delle chiavi della struttura avvenuta in data 04.11.2021, rimanevano all'interno della struttura beni di Taxi tra cui registratori di cassa fiscalizzati, intere cucine professionali, celle frigorifere, attrezzature anche da banchetto, impianti audio e hi-fi, impianti video, luci anche da discoteca, tavoli, sedute, lettini, ombrelloni, oltre a servizi di stoviglie, di posate, derrate alimentari, vini, bevande ed altri beni tutti di proprietà di come da documento che mi si rammostra (Doc. 6 -Elenco di alcune CP_1 attrezzature presenti in loco);
pagina 3 di 11 12. Vero che, successivamente allo spoglio del 05.06.2020, intavolava con i vertici di CP_1
tra cui l'amministratore delegato dell'epoca dott. e altri suoi sottoposti tra cui il CP_5 Per_1 dott. , ulteriori trattative per la stipula di un accordo ponte con il quale la stessa venisse Per_2 reimmessa nella detenzione della struttura ad insegna “Seven Park Hotel” e, quindi, all'acquisto al prezzo di € 3.200.000,00 a fronte delle richieste di € 3.700.000,00 avanzate da CP_5
1 Vero che a seguito dell'ordinanza dei re-immissione nel possesso di un anno più tardi, segnatamente del 17.05.2021, Taxi invitava a definire le modalità di reintegrazione CP_5 segnalando come la riconsegna dovesse essere preceduta da un sopralluogo congiunto, con redazione di apposito verbale che descrivesse lo stato dei luoghi e dei beni mobili ed immobili presenti in loco come da documento che mi si rammostra (Doc.10 – Lettera avv. Persona_3
05.06.2021);
2 Vero che in data 04.11.2021 il legale rappresentante di accompagnato Controparte_1 dall'avv. Stefania Andreoli, si recava presso la filiale di Colico di Creval ove il direttore di filiale gli consegnava un mazzo di chiavi per aprire le porte del ristorante dell'hotel e del beach;
3 Vero che in un incontro tenutosi nel dicembre 2021 presso il Municipio di , alcuni Pt_3 funzionari e assessori del spiegavano al legale rappresentante di Taxi, sig. Parte_4
al suo commercialista e al suo avv. Luca Perego, oltre al sig. CP_1 Controparte_6 che il Comune aveva agito giudizialmente per annullare la concessione del Testimone_1 diritto di superficie nonché della sua vendita a CP_5
4 Vero che in tale incontro del dicembre 2021 i funzionari e gli assessori del Comune di Colico aggiungevano anche che sarebbe stato impossibile svolgere alcuna attività avrebbe nella struttura ad insegna “Seven Park Hotel” stante la presenza di numerosi abusi edilizi;
5 Vero che nelle settimane successive al 04.11.2021 provvedeva a far sgombrare il CP_1 compendio di da tutti i propri beni, sgomberando, in particolare, le cucine, il bar, le celle Pt_3 frigorifere, le dispense, etc etc, con un lavoro durato fino a poco prima di natale 2021;
6 Vero che in data 07.01.22, l'avv. Luca Perego restituiva le chiavi del compendio di Pt_3 come da documento che mi si rammostra (Doc.12 -Dichiarazione 07.01.2022 -sebbene CP_5 con data errata indicante il 2021);
7 Vero che Taxi saldava a Gestione 7 Parks tutto quanto dovuto per canoni di affitto di spazi attrezzati ad oggi risultando sua creditrice della somma di oltre € 78.000,00 come da documento che mi si rammostra (Doc. 14 -Istanza ammissione e stato passivo fallimento Gestione 7 Parks);
20. Vero che nel 2020 le attività stagionali gestite Taxi all'aperto sul lago di Como incrementavano il loro fatturato, quasi raddoppiandolo rispetto alla media degli anni precedenti;
21. Vero che nel 2020 le attività stagionali all'aperto sul lago di Como mediamente incrementavano il loro fatturato;
22. Vero che io, dott. redigevo la perizia prodotta sub doc.26 che mi si Controparte_6 rammostra.
pagina 4 di 11 °
Si indicano quali testimoni i signori:
Dott. con studio in Lecco, Via Cattaneo Carlo, 42/H; Controparte_6
presso corrente in Garlate (LC), Area Calunega snc;
Testimone_1 CP_1
presso corrente in Garlate (LC), Area Calunega snc;
Controparte_7 CP_1
presso corrente in Garlate (LC), Area Calunega snc;
CP_8 CP_1
Avv Stefania Andreoli presso Studio Perego di Lecco;
Direttore filiale di Colico di Creval;
Arch. , tecnico comunale presso il;
Testimone_2 Parte_4
responsabile Suap presso il;
Persona_4 Parte_4
Dott. residente a [...]. Testimone_3
°°°
Si insiste affinché venga ordinata a e/o a Credit Agricole Parte_1
Leasing Italia S.p.a. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli atti del giudizio rubricato al n. 2374/2020 R.G.
°
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento possessorio proposto avanti il Tribunale di Lecco R.G. n.77/2021, G.U. dott. Alessandro Colnaghi.
°
Si insiste per l'ammissione di C.T.U. volta a determinare il mancato guadagno patito da per non aver potuto gestire la propria attività in presso l'Hotel Seven Park nella tarda CP_1 Pt_3 primavera/estate dell'anno 2020, valorizzando il relativo mancato guadagno dell'anno 2020 sia in relazione ai fatturati precedentemente realizzati da nella gestione di tale attività dal 2016 al CP_1
2019 sia calcolando tale mancato guadagno valorizzando in base all'incremento medio dell'andamento di tutte le altre attività di simile tipologia svolte all'aperto nella stagione estiva
2020 sul lago di Como, tra cui quelle di previa acquisizione di tutta la documentazione CP_1 ritenuta più opportuna.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'istituto bancario incorporata mediante fusione in corso di causa Parte_2 nell'istituto bancario ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 Parte_1 bis c.p.c. la società per ottenerne la condanna alla restituzione del Controparte_1 compendio immobiliare sito in , via Montecchio Nord n. 21/A, la condanna alla Pt_3 corresponsione di un'indennità di occupazione di importo pari a € 66.982,40 al mese per il periodo compreso tra il 31/10/2019 e il 15/04/2020, nonché per il periodo compreso tra il 13/05/2021 e il rilascio effettivo dell'immobile, con fissazione di somma di denaro ex artt. 614
pagina 5 di 11 bis c.p.c. e 1226 c.c. non inferiore a € 20.000,00 al mese a carico della convenuta per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento della condanna al rilascio dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la società sollevando una serie di Controparte_1 eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie. La convenuta ha inoltre proposto in via riconvenzionale nei confronti dell'attrice domanda di risarcimento dei danni patiti a causa dello spoglio e della conseguente privazione del bene immobile oggetto di causa sino alla sua reintegrazione.
Entrambe le parti hanno dato atto all'udienza del 20/01/2022 dell'avvenuto rilascio in data 07/01/2022 del compendio immobiliare oggetto di causa da parte di in favore di CP_1
Parte_2
Il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha quindi disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e ha contestualmente assegnato alle parti il termine per presentare la domanda di mediazione.
Alla successiva udienza le parti hanno dato atto che la mediazione esperita aveva avuto esito negativo e il giudice ha disposto la sospensione del processo sino alla definizione della causa R.G. n. 2374/2020 pendente avanti il Tribunale di Lecco. ha successivamente riassunto nei confronti di il processo CP_1 Parte_1 sospeso, dando atto dell'avvenuta estinzione della causa pregiudiziale R.G. n. 2374/2020.
Si è costituita in giudizio nel processo riassunto chiedendo la propria Parte_1 estromissione, ed è intervenuta volontariamente in giudizio la società Controparte_2
[...]
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalla parte convenuta, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, già respinte dal precedente giudice assegnatario del fascicolo.
Tali istanze sono infatti irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendosi pertanto confermare anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa dal precedente giudice assegnatario del procedimento.
Prima di esaminare nel merito le domande proposte dalle parti, occorre affrontare le eccezioni di carattere preliminare sollevate dalle stesse.
pagina 6 di 11 La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 705 c.p.c.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa, poiché il giudizio possessorio originariamente instaurato da nei confronti di è stato definito con ordinanza CP_1 Parte_2 del 13-17/05/2021 (cfr. doc. 21 di parte attrice), avverso la quale non è stato proposto reclamo, come riconosciuto da tutte le parti in causa.
È irrilevante che abbia successivamente proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. CP_1 per determinare le modalità di attuazione della citata ordinanza possessoria del 13-17/05/2021.
Tale ricorso è infatti stato rigettato con ordinanza del 15-21/10/2021 (cfr. doc. 11 bis di parte convenuta).
Il giudizio possessorio, dunque, è stato compiutamente definito con ordinanza del 13-17/05/2021, non reclamata, e risulta avere tempestivamente messo a disposizione di Parte_2 le chiavi di accesso del compendio immobiliare. CP_1
La richiesta di di effettuare un sopralluogo nel contraddittorio fra le parti, in quanto CP_1 estranea al giudizio possessorio, è stata rigettata con ordinanza del 15-21/10/2021.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio (24/09/2021), dunque, il giudizio possessorio era già stato definito e aveva prontamente offerto a Parte_2 [...] di eseguire l'ordinanza possessoria mediante messa a disposizione delle chiavi di accesso CP_1 del compendio immobiliare. Tale offerta è stata tuttavia respinta da la quale ha CP_1 proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. volto a ottenere un inammissibile accertamento dello stato dei luoghi, che è stato conseguentemente rigettato.
La ritardata attuazione dell'ordinanza possessoria è dunque imputabile unicamente a CP_1 la quale non può pertanto eccepire la violazione dell'art. 705 c.p.c. da parte di
[...]
ora Parte_2 Parte_1
Giova infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 705, secondo comma c.p.c., il convenuto nel giudizio possessorio può proporre il giudizio petitorio se l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore nel giudizio possessorio.
Deve, inoltre, osservarsi che, ancor prima della celebrazione della prima udienza del presente giudizio, la convenuta ha rilasciato in favore di il CP_1 Parte_2 compendio immobiliare oggetto di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di rilascio originariamente proposta dalla parte attrice.
Il giudizio è dunque proseguito unicamente per la domanda di pagamento di indennità di occupazione proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e per la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice.
In entrambi i casi, si tratta di domande di natura personale, non reale, dunque estranee al divieto posto dall'art. 705 c.p.c.
pagina 7 di 11 Le parti convenuta e intervenuta hanno eccepito la non corretta riassunzione del giudizio, in quanto avvenuta nei confronti di anziché nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
Le parti convenuta e intervenuta hanno pertanto eccepito in sede di comparsa conclusionale l'intervenuta estinzione del giudizio, in quanto non riavviato, entro il termine di decadenza cui all'art. 305 c.p.c., nei confronti del soggetto legittimato effettivo.
Tali eccezioni sono infondate e devono essere disattese.
Il presente giudizio è stato correttamente riassunto da nei confronti di CP_1 Parte_1
in quanto soggetto che ha incorporato mediante fusione
[...] Parte_2
La circostanza che, con atto di scissione parziale, abbia assegnato a Parte_2 il compendio immobiliare oggetto di causa è irrilevante Controparte_2 rispetto alla domanda risarcitoria originariamente proposta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_2
La domanda risarcitoria ha natura personale, e non reale, per cui il trasferimento del compendio immobiliare da parte di in favore di Parte_2 Controparte_2 non comporta automaticamente il trasferimento dell'obbligazione risarcitoria.
La fonte di tale obbligazione, infatti, secondo la prospettazione offerta da è la CP_1 condotta asseritamente illecita tenuta da e non è pertanto accessoria ai Parte_2 rapporti di leasing oggetto della scissione parziale intervenuta tra e Parte_2
Controparte_2
Il soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da
[...]
è dunque per cui il giudizio è stato correttamente riassunto nei CP_1 Parte_1 suoi confronti da parte di CP_1
In ogni caso, deve osservarsi che è intervenuta Controparte_2 volontariamente nel presente giudizio prima dell'udienza fissata per la riassunzione, sanando ogni eventuale profilo di invalidità di instaurazione del rapporto processuale.
Dovendo essere disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è possibile esaminare il merito della controversia.
Innanzitutto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di rilascio del compendio immobiliare sito in , via Montecchio Nord n. 21/A Pt_3 oggetto di causa.
Come riconosciuto da tutte le parti in causa, infatti, il rilascio dell'immobile è avvenuto da parte di in favore di in data 07/01/2022, dunque in data CP_1 Parte_2 antecedente alla celebrazione della prima udienza.
Oggetto del presente giudizio sono dunque la domanda di indennità di occupazione proposta dalle parti attrice e intervenuta e la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla parte convenuta.
pagina 8 di 11 La domanda di condanna di al pagamento di un'indennità di occupazione non è CP_1 meritevole di accoglimento.
Le parti attrice e intervenuta fondano infatti tale domanda sulla mera detenzione sine titulo del compendio immobiliare da parte di per alcuni mesi, senza tuttavia allegare quale utilità CP_1 avrebbero potuto trarre dal bene immobile in tale arco temporale.
L'arco temporale indicato dalle parti attrice e intervenuta è scomponibile in due periodi: il primo periodo riguarda pochi mesi, alcuni dei quali peraltro coincidenti con il c.d. lockdown normativamente disposto nel 2020, con conseguente impossibilità dell'utilizzo delle strutture ricettive quali quella oggetto di causa.
Il secondo periodo di tempo non coincide esattamente con quanto indicato dalle parti attrice e intervenuta. Infatti, anche se ha offerto a la messa a Parte_2 CP_1 disposizione delle chiavi di accesso del compendio poco dopo l'emissione dell'ordinanza possessoria del 13-17/05/2021, di fatto è stata reintegrata nell'effettiva detenzione del CP_1 bar-ristorante dell'hotel e del bar-ristorante a lago facenti parte della struttura ricettiva solo nel mese di novembre 2021, come sostanzialmente non contestato fra le parti.
È vero che si è trattato di ritardo imputabile a come già sopra osservato, ma in ogni CP_1 caso non può trascurarsi che la materiale disponibilità del bene è rimasta in capo a
[...] per alcuni mesi dopo l'emissione dell'ordinanza possessoria. Parte_2
Sgomberati i locali dai beni di proprietà di in data 07/01/2022 il compendio CP_1 immobiliare è stato rilasciato in favore di Parte_2
Dunque, è stata di fatto privata della materiale disponibilità del Parte_2 compendio immobiliare da parte di per un lasso temporale assai ridotto. CP_1
Deve, inoltre, essere presa in considerazione la pendenza di controversia tra il Parte_4
e circa la proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa, con Parte_2 trascrizione della domanda giudiziale da parte del . Parte_4
Si tratta della causa R.G. n. 2374/2020 avanti a questo Tribunale, definita in data 20/01/2023 con declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti ritualmente accettata (doc. 41 di parte attrice), causa che ha legittimato, in quanto pregiudiziale, la sospensione del presente giudizio da parte del giudice precedente assegnatario del fascicolo.
L'esistenza di una controversia con il Comune di in merito alla proprietà del compendio Pt_3 immobiliare, con trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari, è circostanza che ha sicuramente reso detto compendio difficilmente commerciabile: del resto, le parti attrice e intervenuta non hanno allegato di avere ricevuto offerte di acquisto del compendio nell'arco temporale di pendenza del giudizio.
L'immobile di è stato rilasciato da parte di in favore di Pt_3 CP_1 Parte_2 in data 07/01/2022, dunque ben un anno prima della definizione della controversia con il
[...]
con estinzione del giudizio R.G. n. 2374/2020 in data 20/01/2023. Parte_4
pagina 9 di 11 La vendita dell'immobile a terzi è poi avvenuta in data 06/04/2023 (doc. 43 di parte attrice), per cui può ragionevolmente ritenersi che solo in seguito alla definizione della predetta controversia ha potuto trarre effettiva utilità dal compendio immobiliare. Controparte_2
La domanda di condanna di al pagamento di indennità di occupazione deve quindi CP_1 essere rigettata, non avendo comportato l'occupazione alcun effettivo pregiudizio, neppure in via presuntiva.
La domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da non è meritevole di CP_1 accoglimento.
Il giudizio possessorio originariamente promosso da nei confronti di CP_1 [...]
è stato definito con la sopra menzionata ordinanza del 13-17/05/2021 che ha Parte_2 disposto la reintegrazione di nella detenzione del bar-ristorante dell'hotel e del bar- CP_1 ristorante a lago facenti parte della struttura ricettiva sita in , via Montecchio Nord n. 21/A Pt_3 oggetto di causa.
Il giudizio possessorio, tuttavia, ha ad oggetto unicamente la situazione di fatto, essendo volto al ripristino della situazione antecedente allo spoglio, prescindendo dall'accertamento della titolarità dei diritti.
In questa sede assumono, invece, rilievo le vicende contrattuali sottese all'intera vicenda.
In particolare, da un punto di vista giuridico, ha conseguito la detenzione del CP_1 compendio immobiliare in forza di contratto del 19/05/2016 concluso con la società Gestione 7 Parks s.r.l. (doc. 16 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta), la quale a sua volta aveva stipulato in data 07/03/2016 un contratto di affitto d'azienda con la società 777 – TRE s.r.l. (doc. 13 di parte attrice e doc. 4 di parte convenuta), utilizzatrice del compendio in forza di contratti di leasing conclusi in data 27/12/2010 e in data 24/01/2011 con (docc. 1, Parte_2
2, 3 e 4 di parte attrice).
L'immobile di è dunque stato oggetto di una serie di subcontratti di godimento, a monte Pt_3 dei quali vi sono i contratti di leasing originari conclusi tra e 777 – Parte_2
TRE s.r.l.
A causa del mancato pagamento dei canoni contrattualmente pattuiti da parte di 777 – TRE s.r.l., ha comunicato in data 04/04/2017 all'utilizzatrice 777 – TRE s.r.l. Parte_2 dichiarazione di risoluzione dei contratti di leasing (doc. 12 di parte attrice).
e Gestione 7 Parks s.r.l. – società che aveva la disponibilità materiale Parte_2 del compendio in forza di contratto di affitto d'azienda concluso con 777 – TRE s.r.l. e che aveva a sua volta concluso contratto di affitto di spazi attrezzati con – hanno CP_1 successivamente raggiunto accordi volti a disciplinare la messa a disposizione del compendio immobiliare in favore di con rilascio del bene entro il 30/11/2018, poi Parte_2 prorogato al 31/10/2019 (docc. 14 e 15 di parte attrice).
pagina 10 di 11 Dunque, in forza dell'art. 1595, terzo comma c.c., la risoluzione dei contratti di leasing a monte ha avuto effetti a cascata anche sui subcontratti a valle, compreso quello stipulato da ultimo tra Gestione 7 Parks s.r.l. e CP_1
pertanto, non aveva diritto a mantenere la detenzione del compendio immobiliare,
[...] essendo stato travolto il titolo che la legittimava a goderne.
pertanto avrebbe dovuto restituire il bene a come ha del CP_1 Parte_2 resto effettivamente fatto in data 07/01/2022.
Non vantando alcun diritto al godimento del compendio immobiliare in seguito alla CP_1 risoluzione dei contratti a monte e alla richiesta di restituzione da parte dell'avente diritto, la parte convenuta non può vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di Parte_2
(ora .
[...] Parte_1
I danni che la parte convenuta lamenta, infatti, non derivano direttamente dallo spoglio, ma dal mancato godimento di un bene che, tuttavia, non aveva il diritto di utilizzare.
La domanda risarcitoria proposta da deve pertanto essere rigettata. CP_1
La soccombenza reciproca delle parti sulle rispettive domande giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio del compendio immobiliare sito in , via Montecchio Nord n. 21/A oggetto di causa;
Pt_3
2) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 18 agosto 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1880/2021 promossa da:
(C.F. , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCA Parte_2 P.IVA_2
ALESSANDRO CANDIANI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCA Controparte_1 P.IVA_3
PEREGO
e con l'intervento di
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_4 dell'avv. LUCA ALESSANDRO CANDIANI
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] giudicare.
Nel merito
I - Condannare in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a (ovvero, ma solo in subordine, a Controparte_3 [...]
qualora attuale titolare del relativo credito fosse ritenuta quest'ultima), Controparte_4 quale indennità di occupazione del cespite per cui è causa, un importo pari ad Euro 66.982,40/mese, per il periodo compreso tra il 31.10.2019 ed il 15.4.2020, nonché per il periodo compreso tra il 13.5.2021 ed il 7.1.2022, ovvero, comunque, per tutta la durata della detenzione del cespite medesimo ad opera della stessa e, così, per Controparte_1 complessivi Euro 881.574,81, oltre IVA se e come dovuta per legge, ovvero la diversa somma che risulterà di legge o di giustizia, anche, occorrendo, previa liquidazione secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi di mora, al tasso legale, ed oltre alla rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, dal dovuto al saldo effettivo.
II - Respingere tutte le domande svolte da poiché infondate in Controparte_1 fatto e in diritto.
III - Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lecco, ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso avversario avendo controparte contravvenuto al divieto cui all'art. 705 c.p.c. e/o avendo agito in difetto di legittimazione attiva;
Nel merito: qualora le pretese avversarie non siano ritenute inammissibili, rigettarsi le pretese avanzate da ovvero dal soggetto accertato quale successore, Controparte_2
a titolo particolare o generale, di nei confronti della resistente società CP_5 CP_1 perché inammissibili, ingiustificate, infondate, oltre che eccessive, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti.
In via riconvenzionale: condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ovvero il soggetto accertato quale successore, a titolo particolare o generale, di a rifondere in favore di in persona del suo CP_5 Controparte_1 socio accomandatario pro tempore, tutti i danni a quest'ultima causati per lo spoglio e per la conseguente privazione della detenzione del bene fino alla sua reintegrazione, danni da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, il tutto per i motivi esposti in atti.
In ogni caso: con integrale rifusione di spese e competenze del presente giudizio e con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di prova testimoniale e interpello del legale rappresentante pro tempore di e di sulle Parte_1 Controparte_2 seguenti circostanze di fatto, giacché non ammesse:
Vero che dalla data del 19.05.2016 fino alla temporanea chiusura imposta nel marzo 2020 dalle “norme Covid-19”, Taxi nella struttura ad insegna “Seven Park Hotel” provvedeva alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande a tutti i clienti che si presentavano sia nel bar- ristorante dell'hotel che in quello a lago detto “beach”, percependone gli introiti;
Vero che dalla data del 19.05.2016 fino alla temporanea chiusura imposta nel marzo 2020 dalle “norme Covid-19”, Taxi organizzava, nella struttura ad insegna “Seven Park Hotel”, banchetti e matrimoni, gestiva l'attività di lounge bar e di musica all'aperto e gli ingressi a pagamento in piscina e al solarium;
pagina 2 di 11 Vero che nel mese di dicembre 2019, il legale rappresentante di sig. CP_1 CP_1 accompagnato dal suo commercialista dott. e dal sig. Controparte_6 Testimone_1 responsabile per Taxi della gestione del compendio di , incaricavano l'avv. Luca Perego di Pt_3 intavolare una trattativa con per l'acquisto dell'intera struttura ad insegna “Seven Park CP_5
Hotel” e/o per la stipula di un nuovo contratto di locazione;
Vero che nei mesi di febbraio/marzo/aprile e maggio 2020 e intavolavano CP_1 CP_5 trattative per la compravendita della struttura ad insegna “Seven Park Hotel” e avanzava una CP_1 prima offerta di € 1.500.000,00 per l'acquisto dell'intero complesso turistico alberghiero, onerandosi di tutte le opere di manutenzione anche straordinaria nonché della sanatoria di vari abusi edilizi;
Vero che rifiutava tale offerta di € 1.500.000,00 e quindi le parti vagliavano la CP_5 possibilità di stipulare un “accordo ponte” in ossequio al quale avrebbe gestito l'intera CP_1 struttura per almeno un paio di anni per poi addivenire all'acquisto del diritto superficiario;
6. Vero che ad aprile 2020, stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le parti si ripromettevano d'incontrarsi al termine della pandemia per raggiungere un accordo sulla gestione della struttura ad insegna “Seven Park Hotel”;
7. Vero che, cessata l'interruzione dell'attività legalmente imposta per causa pandemica sino alla prima settimana di maggio 2020, successivamente iniziava a predisporre tutto quanto CP_1 prodromico alla riapertura della struttura di tra cui, oltre allo sfalcio dell'erba ed alla Pt_3 manutenzione stagionale del verde, alcune opere di riparazione delle piscine, della pavimentazione del solarium, della lattoneria delle coperture dei tetti parzialmente divelte dal vento;
8. Vero che circa 4 dipendenti di si dedicavano per circa un mese ai lavori CP_1 propedeutici alla riapertura della parte food & beverage della struttura di , del suo lido, Pt_3 della piscina e del solarium;
9. Vero che Taxi sosteneva per i dipendenti e gli operatori che nelle quattro settimane prima dello spoglio avevano iniziato a riattare la struttura di , spese pari ad almeno € 5.000,00; Pt_3
10. Vero che, programmata la riapertura della struttura ad insegna “Seven Park Hotel” per l'inizio del mese di giugno, i dipendenti di un mattino verso fine maggio si avvedevano che due CP_1 porte d'ingresso alla reception dell'hotel erano state aperte e private dei nottolini delle relative serrature;
11. Vero che dal giorno dello spoglio del 05.06.2020 fino alla restituzione delle chiavi della struttura avvenuta in data 04.11.2021, rimanevano all'interno della struttura beni di Taxi tra cui registratori di cassa fiscalizzati, intere cucine professionali, celle frigorifere, attrezzature anche da banchetto, impianti audio e hi-fi, impianti video, luci anche da discoteca, tavoli, sedute, lettini, ombrelloni, oltre a servizi di stoviglie, di posate, derrate alimentari, vini, bevande ed altri beni tutti di proprietà di come da documento che mi si rammostra (Doc. 6 -Elenco di alcune CP_1 attrezzature presenti in loco);
pagina 3 di 11 12. Vero che, successivamente allo spoglio del 05.06.2020, intavolava con i vertici di CP_1
tra cui l'amministratore delegato dell'epoca dott. e altri suoi sottoposti tra cui il CP_5 Per_1 dott. , ulteriori trattative per la stipula di un accordo ponte con il quale la stessa venisse Per_2 reimmessa nella detenzione della struttura ad insegna “Seven Park Hotel” e, quindi, all'acquisto al prezzo di € 3.200.000,00 a fronte delle richieste di € 3.700.000,00 avanzate da CP_5
1 Vero che a seguito dell'ordinanza dei re-immissione nel possesso di un anno più tardi, segnatamente del 17.05.2021, Taxi invitava a definire le modalità di reintegrazione CP_5 segnalando come la riconsegna dovesse essere preceduta da un sopralluogo congiunto, con redazione di apposito verbale che descrivesse lo stato dei luoghi e dei beni mobili ed immobili presenti in loco come da documento che mi si rammostra (Doc.10 – Lettera avv. Persona_3
05.06.2021);
2 Vero che in data 04.11.2021 il legale rappresentante di accompagnato Controparte_1 dall'avv. Stefania Andreoli, si recava presso la filiale di Colico di Creval ove il direttore di filiale gli consegnava un mazzo di chiavi per aprire le porte del ristorante dell'hotel e del beach;
3 Vero che in un incontro tenutosi nel dicembre 2021 presso il Municipio di , alcuni Pt_3 funzionari e assessori del spiegavano al legale rappresentante di Taxi, sig. Parte_4
al suo commercialista e al suo avv. Luca Perego, oltre al sig. CP_1 Controparte_6 che il Comune aveva agito giudizialmente per annullare la concessione del Testimone_1 diritto di superficie nonché della sua vendita a CP_5
4 Vero che in tale incontro del dicembre 2021 i funzionari e gli assessori del Comune di Colico aggiungevano anche che sarebbe stato impossibile svolgere alcuna attività avrebbe nella struttura ad insegna “Seven Park Hotel” stante la presenza di numerosi abusi edilizi;
5 Vero che nelle settimane successive al 04.11.2021 provvedeva a far sgombrare il CP_1 compendio di da tutti i propri beni, sgomberando, in particolare, le cucine, il bar, le celle Pt_3 frigorifere, le dispense, etc etc, con un lavoro durato fino a poco prima di natale 2021;
6 Vero che in data 07.01.22, l'avv. Luca Perego restituiva le chiavi del compendio di Pt_3 come da documento che mi si rammostra (Doc.12 -Dichiarazione 07.01.2022 -sebbene CP_5 con data errata indicante il 2021);
7 Vero che Taxi saldava a Gestione 7 Parks tutto quanto dovuto per canoni di affitto di spazi attrezzati ad oggi risultando sua creditrice della somma di oltre € 78.000,00 come da documento che mi si rammostra (Doc. 14 -Istanza ammissione e stato passivo fallimento Gestione 7 Parks);
20. Vero che nel 2020 le attività stagionali gestite Taxi all'aperto sul lago di Como incrementavano il loro fatturato, quasi raddoppiandolo rispetto alla media degli anni precedenti;
21. Vero che nel 2020 le attività stagionali all'aperto sul lago di Como mediamente incrementavano il loro fatturato;
22. Vero che io, dott. redigevo la perizia prodotta sub doc.26 che mi si Controparte_6 rammostra.
pagina 4 di 11 °
Si indicano quali testimoni i signori:
Dott. con studio in Lecco, Via Cattaneo Carlo, 42/H; Controparte_6
presso corrente in Garlate (LC), Area Calunega snc;
Testimone_1 CP_1
presso corrente in Garlate (LC), Area Calunega snc;
Controparte_7 CP_1
presso corrente in Garlate (LC), Area Calunega snc;
CP_8 CP_1
Avv Stefania Andreoli presso Studio Perego di Lecco;
Direttore filiale di Colico di Creval;
Arch. , tecnico comunale presso il;
Testimone_2 Parte_4
responsabile Suap presso il;
Persona_4 Parte_4
Dott. residente a [...]. Testimone_3
°°°
Si insiste affinché venga ordinata a e/o a Credit Agricole Parte_1
Leasing Italia S.p.a. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli atti del giudizio rubricato al n. 2374/2020 R.G.
°
Si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento possessorio proposto avanti il Tribunale di Lecco R.G. n.77/2021, G.U. dott. Alessandro Colnaghi.
°
Si insiste per l'ammissione di C.T.U. volta a determinare il mancato guadagno patito da per non aver potuto gestire la propria attività in presso l'Hotel Seven Park nella tarda CP_1 Pt_3 primavera/estate dell'anno 2020, valorizzando il relativo mancato guadagno dell'anno 2020 sia in relazione ai fatturati precedentemente realizzati da nella gestione di tale attività dal 2016 al CP_1
2019 sia calcolando tale mancato guadagno valorizzando in base all'incremento medio dell'andamento di tutte le altre attività di simile tipologia svolte all'aperto nella stagione estiva
2020 sul lago di Como, tra cui quelle di previa acquisizione di tutta la documentazione CP_1 ritenuta più opportuna.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'istituto bancario incorporata mediante fusione in corso di causa Parte_2 nell'istituto bancario ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 Parte_1 bis c.p.c. la società per ottenerne la condanna alla restituzione del Controparte_1 compendio immobiliare sito in , via Montecchio Nord n. 21/A, la condanna alla Pt_3 corresponsione di un'indennità di occupazione di importo pari a € 66.982,40 al mese per il periodo compreso tra il 31/10/2019 e il 15/04/2020, nonché per il periodo compreso tra il 13/05/2021 e il rilascio effettivo dell'immobile, con fissazione di somma di denaro ex artt. 614
pagina 5 di 11 bis c.p.c. e 1226 c.c. non inferiore a € 20.000,00 al mese a carico della convenuta per ogni eventuale inosservanza o ritardo nell'adempimento della condanna al rilascio dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la società sollevando una serie di Controparte_1 eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto delle domande avversarie. La convenuta ha inoltre proposto in via riconvenzionale nei confronti dell'attrice domanda di risarcimento dei danni patiti a causa dello spoglio e della conseguente privazione del bene immobile oggetto di causa sino alla sua reintegrazione.
Entrambe le parti hanno dato atto all'udienza del 20/01/2022 dell'avvenuto rilascio in data 07/01/2022 del compendio immobiliare oggetto di causa da parte di in favore di CP_1
Parte_2
Il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha quindi disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e ha contestualmente assegnato alle parti il termine per presentare la domanda di mediazione.
Alla successiva udienza le parti hanno dato atto che la mediazione esperita aveva avuto esito negativo e il giudice ha disposto la sospensione del processo sino alla definizione della causa R.G. n. 2374/2020 pendente avanti il Tribunale di Lecco. ha successivamente riassunto nei confronti di il processo CP_1 Parte_1 sospeso, dando atto dell'avvenuta estinzione della causa pregiudiziale R.G. n. 2374/2020.
Si è costituita in giudizio nel processo riassunto chiedendo la propria Parte_1 estromissione, ed è intervenuta volontariamente in giudizio la società Controparte_2
[...]
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalla parte convenuta, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, già respinte dal precedente giudice assegnatario del fascicolo.
Tali istanze sono infatti irrilevanti e superflue ai fini del decidere.
Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendosi pertanto confermare anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa dal precedente giudice assegnatario del procedimento.
Prima di esaminare nel merito le domande proposte dalle parti, occorre affrontare le eccezioni di carattere preliminare sollevate dalle stesse.
pagina 6 di 11 La parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree per violazione dell'art. 705 c.p.c.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa, poiché il giudizio possessorio originariamente instaurato da nei confronti di è stato definito con ordinanza CP_1 Parte_2 del 13-17/05/2021 (cfr. doc. 21 di parte attrice), avverso la quale non è stato proposto reclamo, come riconosciuto da tutte le parti in causa.
È irrilevante che abbia successivamente proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. CP_1 per determinare le modalità di attuazione della citata ordinanza possessoria del 13-17/05/2021.
Tale ricorso è infatti stato rigettato con ordinanza del 15-21/10/2021 (cfr. doc. 11 bis di parte convenuta).
Il giudizio possessorio, dunque, è stato compiutamente definito con ordinanza del 13-17/05/2021, non reclamata, e risulta avere tempestivamente messo a disposizione di Parte_2 le chiavi di accesso del compendio immobiliare. CP_1
La richiesta di di effettuare un sopralluogo nel contraddittorio fra le parti, in quanto CP_1 estranea al giudizio possessorio, è stata rigettata con ordinanza del 15-21/10/2021.
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio (24/09/2021), dunque, il giudizio possessorio era già stato definito e aveva prontamente offerto a Parte_2 [...] di eseguire l'ordinanza possessoria mediante messa a disposizione delle chiavi di accesso CP_1 del compendio immobiliare. Tale offerta è stata tuttavia respinta da la quale ha CP_1 proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. volto a ottenere un inammissibile accertamento dello stato dei luoghi, che è stato conseguentemente rigettato.
La ritardata attuazione dell'ordinanza possessoria è dunque imputabile unicamente a CP_1 la quale non può pertanto eccepire la violazione dell'art. 705 c.p.c. da parte di
[...]
ora Parte_2 Parte_1
Giova infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 705, secondo comma c.p.c., il convenuto nel giudizio possessorio può proporre il giudizio petitorio se l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore nel giudizio possessorio.
Deve, inoltre, osservarsi che, ancor prima della celebrazione della prima udienza del presente giudizio, la convenuta ha rilasciato in favore di il CP_1 Parte_2 compendio immobiliare oggetto di causa, con conseguente cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di rilascio originariamente proposta dalla parte attrice.
Il giudizio è dunque proseguito unicamente per la domanda di pagamento di indennità di occupazione proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e per la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice.
In entrambi i casi, si tratta di domande di natura personale, non reale, dunque estranee al divieto posto dall'art. 705 c.p.c.
pagina 7 di 11 Le parti convenuta e intervenuta hanno eccepito la non corretta riassunzione del giudizio, in quanto avvenuta nei confronti di anziché nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_2
Le parti convenuta e intervenuta hanno pertanto eccepito in sede di comparsa conclusionale l'intervenuta estinzione del giudizio, in quanto non riavviato, entro il termine di decadenza cui all'art. 305 c.p.c., nei confronti del soggetto legittimato effettivo.
Tali eccezioni sono infondate e devono essere disattese.
Il presente giudizio è stato correttamente riassunto da nei confronti di CP_1 Parte_1
in quanto soggetto che ha incorporato mediante fusione
[...] Parte_2
La circostanza che, con atto di scissione parziale, abbia assegnato a Parte_2 il compendio immobiliare oggetto di causa è irrilevante Controparte_2 rispetto alla domanda risarcitoria originariamente proposta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_2
La domanda risarcitoria ha natura personale, e non reale, per cui il trasferimento del compendio immobiliare da parte di in favore di Parte_2 Controparte_2 non comporta automaticamente il trasferimento dell'obbligazione risarcitoria.
La fonte di tale obbligazione, infatti, secondo la prospettazione offerta da è la CP_1 condotta asseritamente illecita tenuta da e non è pertanto accessoria ai Parte_2 rapporti di leasing oggetto della scissione parziale intervenuta tra e Parte_2
Controparte_2
Il soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da
[...]
è dunque per cui il giudizio è stato correttamente riassunto nei CP_1 Parte_1 suoi confronti da parte di CP_1
In ogni caso, deve osservarsi che è intervenuta Controparte_2 volontariamente nel presente giudizio prima dell'udienza fissata per la riassunzione, sanando ogni eventuale profilo di invalidità di instaurazione del rapporto processuale.
Dovendo essere disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dalle parti, è possibile esaminare il merito della controversia.
Innanzitutto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di rilascio del compendio immobiliare sito in , via Montecchio Nord n. 21/A Pt_3 oggetto di causa.
Come riconosciuto da tutte le parti in causa, infatti, il rilascio dell'immobile è avvenuto da parte di in favore di in data 07/01/2022, dunque in data CP_1 Parte_2 antecedente alla celebrazione della prima udienza.
Oggetto del presente giudizio sono dunque la domanda di indennità di occupazione proposta dalle parti attrice e intervenuta e la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla parte convenuta.
pagina 8 di 11 La domanda di condanna di al pagamento di un'indennità di occupazione non è CP_1 meritevole di accoglimento.
Le parti attrice e intervenuta fondano infatti tale domanda sulla mera detenzione sine titulo del compendio immobiliare da parte di per alcuni mesi, senza tuttavia allegare quale utilità CP_1 avrebbero potuto trarre dal bene immobile in tale arco temporale.
L'arco temporale indicato dalle parti attrice e intervenuta è scomponibile in due periodi: il primo periodo riguarda pochi mesi, alcuni dei quali peraltro coincidenti con il c.d. lockdown normativamente disposto nel 2020, con conseguente impossibilità dell'utilizzo delle strutture ricettive quali quella oggetto di causa.
Il secondo periodo di tempo non coincide esattamente con quanto indicato dalle parti attrice e intervenuta. Infatti, anche se ha offerto a la messa a Parte_2 CP_1 disposizione delle chiavi di accesso del compendio poco dopo l'emissione dell'ordinanza possessoria del 13-17/05/2021, di fatto è stata reintegrata nell'effettiva detenzione del CP_1 bar-ristorante dell'hotel e del bar-ristorante a lago facenti parte della struttura ricettiva solo nel mese di novembre 2021, come sostanzialmente non contestato fra le parti.
È vero che si è trattato di ritardo imputabile a come già sopra osservato, ma in ogni CP_1 caso non può trascurarsi che la materiale disponibilità del bene è rimasta in capo a
[...] per alcuni mesi dopo l'emissione dell'ordinanza possessoria. Parte_2
Sgomberati i locali dai beni di proprietà di in data 07/01/2022 il compendio CP_1 immobiliare è stato rilasciato in favore di Parte_2
Dunque, è stata di fatto privata della materiale disponibilità del Parte_2 compendio immobiliare da parte di per un lasso temporale assai ridotto. CP_1
Deve, inoltre, essere presa in considerazione la pendenza di controversia tra il Parte_4
e circa la proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa, con Parte_2 trascrizione della domanda giudiziale da parte del . Parte_4
Si tratta della causa R.G. n. 2374/2020 avanti a questo Tribunale, definita in data 20/01/2023 con declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti ritualmente accettata (doc. 41 di parte attrice), causa che ha legittimato, in quanto pregiudiziale, la sospensione del presente giudizio da parte del giudice precedente assegnatario del fascicolo.
L'esistenza di una controversia con il Comune di in merito alla proprietà del compendio Pt_3 immobiliare, con trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari, è circostanza che ha sicuramente reso detto compendio difficilmente commerciabile: del resto, le parti attrice e intervenuta non hanno allegato di avere ricevuto offerte di acquisto del compendio nell'arco temporale di pendenza del giudizio.
L'immobile di è stato rilasciato da parte di in favore di Pt_3 CP_1 Parte_2 in data 07/01/2022, dunque ben un anno prima della definizione della controversia con il
[...]
con estinzione del giudizio R.G. n. 2374/2020 in data 20/01/2023. Parte_4
pagina 9 di 11 La vendita dell'immobile a terzi è poi avvenuta in data 06/04/2023 (doc. 43 di parte attrice), per cui può ragionevolmente ritenersi che solo in seguito alla definizione della predetta controversia ha potuto trarre effettiva utilità dal compendio immobiliare. Controparte_2
La domanda di condanna di al pagamento di indennità di occupazione deve quindi CP_1 essere rigettata, non avendo comportato l'occupazione alcun effettivo pregiudizio, neppure in via presuntiva.
La domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale da non è meritevole di CP_1 accoglimento.
Il giudizio possessorio originariamente promosso da nei confronti di CP_1 [...]
è stato definito con la sopra menzionata ordinanza del 13-17/05/2021 che ha Parte_2 disposto la reintegrazione di nella detenzione del bar-ristorante dell'hotel e del bar- CP_1 ristorante a lago facenti parte della struttura ricettiva sita in , via Montecchio Nord n. 21/A Pt_3 oggetto di causa.
Il giudizio possessorio, tuttavia, ha ad oggetto unicamente la situazione di fatto, essendo volto al ripristino della situazione antecedente allo spoglio, prescindendo dall'accertamento della titolarità dei diritti.
In questa sede assumono, invece, rilievo le vicende contrattuali sottese all'intera vicenda.
In particolare, da un punto di vista giuridico, ha conseguito la detenzione del CP_1 compendio immobiliare in forza di contratto del 19/05/2016 concluso con la società Gestione 7 Parks s.r.l. (doc. 16 di parte attrice e doc. 2 di parte convenuta), la quale a sua volta aveva stipulato in data 07/03/2016 un contratto di affitto d'azienda con la società 777 – TRE s.r.l. (doc. 13 di parte attrice e doc. 4 di parte convenuta), utilizzatrice del compendio in forza di contratti di leasing conclusi in data 27/12/2010 e in data 24/01/2011 con (docc. 1, Parte_2
2, 3 e 4 di parte attrice).
L'immobile di è dunque stato oggetto di una serie di subcontratti di godimento, a monte Pt_3 dei quali vi sono i contratti di leasing originari conclusi tra e 777 – Parte_2
TRE s.r.l.
A causa del mancato pagamento dei canoni contrattualmente pattuiti da parte di 777 – TRE s.r.l., ha comunicato in data 04/04/2017 all'utilizzatrice 777 – TRE s.r.l. Parte_2 dichiarazione di risoluzione dei contratti di leasing (doc. 12 di parte attrice).
e Gestione 7 Parks s.r.l. – società che aveva la disponibilità materiale Parte_2 del compendio in forza di contratto di affitto d'azienda concluso con 777 – TRE s.r.l. e che aveva a sua volta concluso contratto di affitto di spazi attrezzati con – hanno CP_1 successivamente raggiunto accordi volti a disciplinare la messa a disposizione del compendio immobiliare in favore di con rilascio del bene entro il 30/11/2018, poi Parte_2 prorogato al 31/10/2019 (docc. 14 e 15 di parte attrice).
pagina 10 di 11 Dunque, in forza dell'art. 1595, terzo comma c.c., la risoluzione dei contratti di leasing a monte ha avuto effetti a cascata anche sui subcontratti a valle, compreso quello stipulato da ultimo tra Gestione 7 Parks s.r.l. e CP_1
pertanto, non aveva diritto a mantenere la detenzione del compendio immobiliare,
[...] essendo stato travolto il titolo che la legittimava a goderne.
pertanto avrebbe dovuto restituire il bene a come ha del CP_1 Parte_2 resto effettivamente fatto in data 07/01/2022.
Non vantando alcun diritto al godimento del compendio immobiliare in seguito alla CP_1 risoluzione dei contratti a monte e alla richiesta di restituzione da parte dell'avente diritto, la parte convenuta non può vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di Parte_2
(ora .
[...] Parte_1
I danni che la parte convenuta lamenta, infatti, non derivano direttamente dallo spoglio, ma dal mancato godimento di un bene che, tuttavia, non aveva il diritto di utilizzare.
La domanda risarcitoria proposta da deve pertanto essere rigettata. CP_1
La soccombenza reciproca delle parti sulle rispettive domande giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio del compendio immobiliare sito in , via Montecchio Nord n. 21/A oggetto di causa;
Pt_3
2) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Lecco, 18 agosto 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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