Art. 3.
I procedimenti espletati ed i provvedimenti adottati fino al termine del mese nel quale e' pubblicata la presente legge, riguardanti le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto, prelevate dal gestore dai fondi della riscossione, si considerano validi.
I procedimenti espletati ed i provvedimenti adottati fino al termine del mese nel quale e' pubblicata la presente legge, riguardanti le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto, prelevate dal gestore dai fondi della riscossione, si considerano validi.