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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 20/05/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1860/ 2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raiola Alessio come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te , rapp.to e difeso dall' avv. Agostino Di Feo, CP_1 giusta procura generale alle liti come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Patti, come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.03.24, l'istante ha dedotto di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 07120239045616922000 (ove per mero errore è stata indicata in atti la n. 07120230092823324000), con la quale la Controparte_2 aveva ingiunto il pagamento della somma di € 16.911,13 per presunti omessi versamenti di contributi I.V.S. fissi o entro il minimale contenuti in avvisi di addebito notificati dall' . Nelle more della predisposizione del ricorso l' di Salerno CP_1 CP_1
(con pec t del 25 marzo 2024) Email_1 comunicava di aver proceduto allo sgravio in autotutela della posizione debitoria de qua (a seguito dell'ennesima istanza presentata dalla ricorrente). Allo stato, la cartella di pagamento gravata, a seguito di controlli, non risultava essere stata annullata dall CP_3
Al fine di evitare la notifica di preavvisi di fermo e pignoramenti di c/c e altre azioni esecutive) ha quindi agito in giudizio, eccependo con varie argomentazioni la illegittimità e/o nullità della cartella esattoriale ed ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni : “a) accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale opposta e, comunque, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa avanzata dall' per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, b) annullare la Controparte_2 cartella esattoriale opposta e tutti gli atti presupposti e/o conseguenti per tutte le ragioni illustrate, in ogni caso, c) condannare in solido le controparti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dalla ricorrente equitativamente valutati dall'adito plesso;
e, infine, d) condannare le controparti sempre in solido, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.”
L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'avvenuta cancellazione della ricorrente CP_1 dalla gestione commercianti a far data 31.8.2017, e ciò a seguito di istanza di autotutela del 21.3.2024, provvedendo ai relativi sgravi, rilevando come la ricorrente non avesse mai comunicato all' , attraverso il flusso ComUnica, l'avvenuta CP_1 cessazione dell'attività lavorativa e la conseguente cancellazione, avendo ricevuto finanche la notifica regolare di tutti gli avvisi di addebito sin dal 2017 ad oggi.
Si è altresì costituita in giudizio l ed ha eccepito il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice adito e l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 14.01.25 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione e la competenza del giudice adito vertendosi in materia di contributi previdenziali. Invero, “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.” (Cass. S.U. n 14077/2023) Ciò posto, l'intervenuto sgravio ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente.
E' in atti il provvedimento con cui l' , preso atto del venir meno dei requisiti per CP_1
l'iscrizione alla gestione commercianti ha provveduto alla cessazione del rapporto assicurativo a far data dal 31.08.2017 E' dunque venuto meno il presupposto impositivo di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Anche l'agente della riscossione ha preso atto dell'intervenuto sgravio con riferimento alla cartella n. n. 07120239045616922000 (ove per mero errore è stata versata in atti anche la n. 07120230092823324000).
Per completezza motivazionale si rileva che la richiesta risarcitoria non è supportata da adeguate allegazioni in punto di danno asseritamente subito.
Quanto al regime delle spese processuali, le stesse sono compensate in misura della metà in ragione dell'intervenuto sgravio immediatamente prima dell'instaurazione del giudizio;
per la restante parte seguono la soccombenza dell'istituto, liquidandosi come in dispositivo tenuto conto della limitata attività difensiva svolta.
Le spese vanno invece compensate nei confronti dell' Controparte_2
, sostanzialmente estranea alla materia del contendere.
[...]
P.Q.M.
il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di lite nei confronti dell Controparte_2
;
[...]
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite liquidate in € 750,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione, compensando la restante metà.
Torre Annunziata, 21/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Rosa Molè)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 20/05/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1860/ 2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raiola Alessio come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te , rapp.to e difeso dall' avv. Agostino Di Feo, CP_1 giusta procura generale alle liti come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Patti, come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.03.24, l'istante ha dedotto di aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 07120239045616922000 (ove per mero errore è stata indicata in atti la n. 07120230092823324000), con la quale la Controparte_2 aveva ingiunto il pagamento della somma di € 16.911,13 per presunti omessi versamenti di contributi I.V.S. fissi o entro il minimale contenuti in avvisi di addebito notificati dall' . Nelle more della predisposizione del ricorso l' di Salerno CP_1 CP_1
(con pec t del 25 marzo 2024) Email_1 comunicava di aver proceduto allo sgravio in autotutela della posizione debitoria de qua (a seguito dell'ennesima istanza presentata dalla ricorrente). Allo stato, la cartella di pagamento gravata, a seguito di controlli, non risultava essere stata annullata dall CP_3
Al fine di evitare la notifica di preavvisi di fermo e pignoramenti di c/c e altre azioni esecutive) ha quindi agito in giudizio, eccependo con varie argomentazioni la illegittimità e/o nullità della cartella esattoriale ed ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni : “a) accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale opposta e, comunque, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa avanzata dall' per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, b) annullare la Controparte_2 cartella esattoriale opposta e tutti gli atti presupposti e/o conseguenti per tutte le ragioni illustrate, in ogni caso, c) condannare in solido le controparti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dalla ricorrente equitativamente valutati dall'adito plesso;
e, infine, d) condannare le controparti sempre in solido, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.”
L' nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'avvenuta cancellazione della ricorrente CP_1 dalla gestione commercianti a far data 31.8.2017, e ciò a seguito di istanza di autotutela del 21.3.2024, provvedendo ai relativi sgravi, rilevando come la ricorrente non avesse mai comunicato all' , attraverso il flusso ComUnica, l'avvenuta CP_1 cessazione dell'attività lavorativa e la conseguente cancellazione, avendo ricevuto finanche la notifica regolare di tutti gli avvisi di addebito sin dal 2017 ad oggi.
Si è altresì costituita in giudizio l ed ha eccepito il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice adito e l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 14.01.25 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione e la competenza del giudice adito vertendosi in materia di contributi previdenziali. Invero, “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.” (Cass. S.U. n 14077/2023) Ciò posto, l'intervenuto sgravio ha determinato il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente.
E' in atti il provvedimento con cui l' , preso atto del venir meno dei requisiti per CP_1
l'iscrizione alla gestione commercianti ha provveduto alla cessazione del rapporto assicurativo a far data dal 31.08.2017 E' dunque venuto meno il presupposto impositivo di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Anche l'agente della riscossione ha preso atto dell'intervenuto sgravio con riferimento alla cartella n. n. 07120239045616922000 (ove per mero errore è stata versata in atti anche la n. 07120230092823324000).
Per completezza motivazionale si rileva che la richiesta risarcitoria non è supportata da adeguate allegazioni in punto di danno asseritamente subito.
Quanto al regime delle spese processuali, le stesse sono compensate in misura della metà in ragione dell'intervenuto sgravio immediatamente prima dell'instaurazione del giudizio;
per la restante parte seguono la soccombenza dell'istituto, liquidandosi come in dispositivo tenuto conto della limitata attività difensiva svolta.
Le spese vanno invece compensate nei confronti dell' Controparte_2
, sostanzialmente estranea alla materia del contendere.
[...]
P.Q.M.
il giudice del lavoro del tribunale di Napoli così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di lite nei confronti dell Controparte_2
;
[...]
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite liquidate in € 750,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione, compensando la restante metà.
Torre Annunziata, 21/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Rosa Molè)