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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 26/02/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. CONTICELLI
SALVATORE nell'interesse di e dall'avv. ANTONINO RIZZO Parte_1 nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la CP_1 seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1522/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CONTICELLI SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Marsala in via Roma n. 68.
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani ed elettivamente in
Palermo, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/07/2024, il sig. , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge CP_1 per fruire dell'assegno d'invalidità civile ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va respinto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 L. n. 222/84 considera invalido, ai fini del conseguimento dell'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità (…) l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ebbene, il CTU con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale
(cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, non si trova e non si trovava in condizioni di riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle visite mediche espletate, dell'esame della documentazione sanitaria in atti e dopo aver analizzato le singole patologie da cui è affetto il sig. , ha concluso la sua relazione affermando che: “le affezioni presentate Parte_1 dal sig. per l'attuale quadro clinico-funzionale, non riducono permanentemente la Parte_1 capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo e pertanto, a nostro avviso, è da considerarsi NON INVALIDO ai sensi della legge 222/84.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e le condivisibili osservazioni svolte, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1 separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile ex art. 1 L. 222/1984; dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite;
pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento. CP_1 Così deciso in Marsala, il 26/02/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.