Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 4013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4013 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 8264/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8264/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano alla Via Giacomo Parte_1
Matteotti 1 presso l'avv. Eliana Ciccarelli, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa d'intervento
APPELLANTE
E
ciascuno in persona Controparte_1 del proprio l.r.p.t., ope legis rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano in Napoli alla Via Armando Diaz 11
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da infortunio scolastico
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va confermata. Con sentenza 7160/2019 il GdP di Napoli/Barra ha rigettato (compensando le spese di lite) la domanda con la quale e quali genitori del Controparte_2 CP_3
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e il a risarcire i danni subiti dal loro figlio minore in data 20/10/2016
[...] CP_4 in Napoli – quando il ragazzo, che frequentava la classe Prima D, durante l'ora di educazione fisica, mentre si svolgeva un'azione di gioco era caduto rovinosamente a terra infortunandosi alla mano destra;
hanno proposto appello e Controparte_2
quali genitori del minore , chiedendo di accogliere la CP_3 Parte_1 domanda proposta in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado;
si sono costituiti l ed il (già Controparte_1 Controparte_1
), chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile, o subordinatamente dichiarare CP_4 il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico appellato, e nel merito rigettare l'appello perché infondato, o ancor più subordinatamente, in via incidentale, dichiarare nulla la notificazione dell'atto di citazione introduttivo e rimettere la causa al GdP ex art. 354 cpc, con vittoria delle spese di lite;
nel corso del presente grado è intervenuto
, ormai divenuto maggiorenne, in luogo dei suoi genitori;
ora la causa va Parte_1 decisa. Il GdP ha rigettato la domanda proposta in primo grado, così motivando:
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Nell'atto d'appello si afferma che per non essere considerato responsabile dell'infortunio del minore, l'istituto scolastico avrebbe dovuto dimostrare che Pt_1
pagina 3 di 5 si era infortunato per caso fortuito – ma che il caso fortuito non poteva consistere Pt_1 semplicemente nel fatto, riferito dalla teste escussa in primo grado, che il ragazzo stata giocando una partita di pallavolo durante l'ora di Educazione Fisica: “Non è dato sapere nulla circa il grado di irruenza esercitata nell'azione dal compagno, se fosse compatibile con l'età e la struttura fisica del minore, , o con il Parte_1 contesto sociale, o ancora se si trattasse di un'irruenza compatibile con l'esercitazione sportiva. Nessuna prova è stata fornita da controparte se l'evento dannoso fosse stato imprevedibile e quindi imputabile unicamente al caso fortuito. Nessuna prova è stata addotta da controparte circa l'impeccabile diligenza adottata dal docente, circa il suo obbligo di vigilanza e di sorveglianza o circa il fatto che l'evento lesivo non sia dipeso dall'uso di attrezzature pericolose e non idonee al contesto scolastico.”. Così formulato, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla norma: sono indicate le parti del provvedimento che si intende appellare (tutta la motivazione con la quale il GdP ha affermato che l'evento si era verificato per caso fortuito), le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (nessuna modifica: l'argomentazione è esclusivamente giuridica, i fatti sono pacifici); sono altresì indicate le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (ossia, si cerca di dimostrare, con dettagliata argomentazione, che il caso fortuito non emerge dall'istruttoria svolta in primo grado). L'appello, pur ammissibile, non risulta fondato. Il minore aveva 14 anni, e stava giocando una partita di pallavolo, il che è perfettamente normale, durante l'ora di educazione fisica, in qualunque contesto sociale concepibile, per un ragazzo di quella età, che non risulta avere difetti fisici che lo rendessero inadatto a svolgere tale genere di attività. Durante una partita di pallavolo vengono compiuti movimenti rapidi: i giocatori di una squadra sono 6, si muovono in uno spazio ristretto, devono cercare con un colpo solo di impedire che la palla tocchi terra nella loro metà campo e rilanciarla oltre la rete, nella metà campo degli avversari;
inevitabilmente, può accadere che durante un'azione due giocatori della stessa squadra tentino entrambi di colpire la palla, o comunque si ostacolino a vicenda, o uno ostacoli l'altro, o uno non calcoli bene le distanze, etc, e dunque che finiscano con l'urtarsi, com'è accaduto nell'evento per cui è causa. Se anche il compagno di squadra di avesse agito nell'occasione con eccessiva Parte_1 irruenza, si sarebbe trattato di un movimento repentino, durato pochi istanti, e non prevenibile dal docente neppure esercitando la massima attenzione. Non risulta in alcun modo che l'infortunio sia stato dovuto all'uso di attrezzature inidonee: il ragazzo tentò di colpire la palla da gioco e si scontrò con un compagno di squadra, e né lui né l'altro in quel momento stavano adoperando alcuna attrezzatura. La teste escussa in primo grado ha riferito di una “azione di gioco”, con il minore che tenta di recuperare una Pt_1 palla e finisce per scontrarsi con un compagno: non erano in corso una rissa, un litigio. Con tutta la “impeccabile diligenza” del docente, invocata dalla parte appellante, eventi come quello per cui è causa non sono prevenibili, come correttamente ritenuto dal GdP. L'appello va dunque rigettato, nei confronti del competente e dell'istituto CP_1
pagina 4 di 5 scolastico, che del costituisce un'articolazione, poiché l'evento non è CP_1 imputabile in alcun modo all'organizzazione scolastica. Il rigetto dell'appello principale consente di non esaminare l'appello incidentale condizionato proposto dalla parte appellata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8264/2020 rgac tra:
, appellante;
Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
appellati; così provvede:
[...]
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rimborsare al appellato le spese del presente CP_1 grado, che si liquidano in € 2000 a titolo di compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, se dovuti. Così deciso in Portici in data 23/4/2025 Il giudice unico
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