Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 17/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2025, proposto da
Edil San Felice s.p.a. S.B., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B218E0AB1B, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas s.p.a. - Struttura Territoriale Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
Anas spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Gualandi, Francesca Bonparola, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Gualandi in Bologna, viale Angelo Masini, 8;
per l'annullamento
a. del provvedimento (prot. n. 1049509) del 03.12.2024 con cui ANAS spa ha disposto l’esclusione della Edil San Felice spa S.B. dalla procedura indetta per l’affidamento dei “Servizi di manutenzione ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze sulle strade statali afferenti il Centro di Manutenzione C – Annualità 2024 – 2027” (CIG. B218E0AB1B) per violazione del divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed economica;
b. della nota pec del 03.12.2024 di comunicazione del provvedimento sub. a);
c. del verbale n. II redatto all’esito della seduta del 05.11.2024 – 21.11.2024 con cui la Commissione di gara ha dato atto dell’inserimento di elementi economici nell’ambito dell’offerta tecnica da parte della Edil San Felice Spa S.B.;
d. del verbale n. III redatto all’esito della seduta del 27.11.2024 con cui la Commissione di gara ha proposto l’esclusione della ricorrente per le ragioni esposte con verbale sub. c);
e. ove e per quanto occorra, del Disciplinare di gara (art. 22) ove inteso a disporre l’esclusione dei concorrenti anche in caso di inserimento nell’offerta tecnica di elementi dell’offerta economica non idonei ad anticipare l’importo offerto e, ove occorra, per l’accertamento di nullità della suddetto clausola della lex specialis; f. ove e per quanto occorra, del provvedimento di aggiudicazione nelle more eventualmente intervenuto in favore di altro operatore economico; g. di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali;
con richiesta di riammissione della ricorrente alle fasi successive di gara in vista della valutazione dell’offerta, onde poter concorrere all’aggiudicazione;
ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Edil San Felice s.p.a ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1049509 del 03.12.2024 con cui ANAS spa ha disposto l’esclusione della società dalla procedura indetta per l’affidamento dei “ servizi di manutenzione ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze sulle strade statali afferenti il Centro di Manutenzione C – Annualità 2024 – 2027 ” (CIG. B218E0AB1B), per ritenuta violazione del divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed economica.
L’Anas spa si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
Con ordinanza n. 15 del 20225 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta in ricorso, “ risultando prima facie infondate le censure articolate in atti, tenuto conto del fatto che la ricorrente ha pacificamente inserito nell’offerta tecnica il costo manodopera, che risulta tutt’altro che marginale nell’ambito dell’appalto, nonché ulteriori elementi economici alla luce dei quali si potrebbe essere indotti a ritenere che l’importo netto dell’appalto sia pari ad € 1.960.552,80 (valutazione che tenuto conto della ratio del divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica va effettuata ex ante in astratto, a nulla rilevando se in concreto l’offerta economica della partecipante coincida effettivamente con tale importo) ”.
Con memoria depositata in occasione dell’udienza fissata per la discussione di merito, la ricorrente ha dato atto di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
All’udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, preso atto di quanto dichiarato dalla ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dell’esito del giudizio e del comportamento processuale di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO