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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Rossi Ludovico Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 219 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Edda Grasselli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
VERBALE PARTE GENERALE
le parti concordemente chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la sig.ra , celebrato a Schio il Controparte_1 Parte_1
1 giorno 1 luglio 2000 (atto n. 53 parte 2 serie A - anno 2000 - Comune di Schio (VI),
ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate condizioni:
1. i coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla “Parte A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione, anche patrimoniale ed economica, afferente ai coniugi e al contributo al mantenimento della FI maggiorenne ma non autosufficiente;
2. i coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla “Parte B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti patrimoniali tra coniugi e, in particolare, al trasferimento reciproco dei diritti di proprietà della quota di 1/2 sui beni di seguito sommariamente identificati:
- quota di 1/2 dell'abitazione di Schio Via Mazzini n. 43, pari al 50% dell'intero, e identificata in Comune di Schio (VI), Catasto Fabbricati, sezione censuaria Q, foglio 12,
mappale n. 401 sub. 14, Via Giuseppe Mazzini n. 43, P. T-2-3, Cat. A3 Cl. 3, vani 2,5 RC
Euro 238,86, mappale n. 401 sub. 44 (ex sub. 32), Via Giuseppe Mazzini n. 43, P. T Cat. C/6
Cl. 1 mq. 13 RC Euro 31,56 che la sig.ra cede al sig. , non essendo stata Pt_1 CP_1
esercitata la prelazione come da allegato B);
- quota di 1/2 dell'abitazione di Schio, all'angolo tra Via Papa Giovanni Paolo XXIII n 30 e
Via San Luca n. 7, pari al 50% dell'intero, e identificata in Comune di Schio (VI) – sezione
Magrè, Catasto Fabbricati, foglio 3, mappale n. 525 sub. 5, Piano T, CAt. C/6, Cl. 2, 24 mq,
R.D. Euro 68,17, foglio 3, mappale n. 525 sub 6, Cat. A/7, Cl. 1, vani 7, R.D. Euro 686,89;
alle suddette unità compete il mappale n. 525 sub 4, bene comune non censibile ai sub 6 e 5
che il sig. cede alla sig.ra CP_1 Pt_1
che verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente e unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria Reg.
Imm. di competenza.
2 VERBALE PARTE A:
comparsi personalmente avanti al Giudice Delegato del Tribunale Dott.ssa Biancamaria
Biondo, all'udienza del 18.09.2025 concordano e pattuiscono quanto segue:
1. la FI , maggiorenne sarà libera di stabilire la propria residenza e il proprio Per_1
domicilio;
2. il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della FI, la somma di € CP_1
750,00 mensili così suddivisa: € 350,00 a direttamente ed € 400,00 alla sig.ra Per_1 Pt_1
Il sig. si accollerà il 100% delle spese straordinarie con la seguente eccezione: CP_1
qualora la FI dovesse partecipare all'Erasmus, la somma mensile di cui Per_1 Per_1
necessità all'estero, detratti gli € 350,00 che le vengono corrisposti, verrà divisa tra i genitori al 50%, ma la sig.ra pagherà la somma fino al tetto massimo di € 400,00 mensili che Pt_1
il sig. continuerà a versarle. Ciò nel termine massimo di durata di un anno di CP_1
Erasmus.
3. A fronte della rinuncia da parte della sig.ra al contributo al mantenimento proprio Pt_1
e all'assegno divorzile e a tacitazione di ogni reciproca pretesa, anche con riguardo al diverso valore delle abitazioni (superiore quello che rimarrà alla sig.ra e inferiore quello che Pt_1
rimarrà al sig. ), oltre che a conguaglio di ogni bene che era in comune il sig. CP_1
ha versato, in data 15.4.2025 alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € CP_1 Pt_1
92.500,00.
Si precisa che la somma di cui sopra tiene conto delle seguenti proprietà comuni che rimarranno nella totale proprietà e disponibilità del sig. : investimenti e titoli CP_1
cointestati, - conto corrente cointestato n. 1000/00005670 su Intesa SanPaolo filiale di Schio,
- rimborso delle detrazioni fiscali per ristrutturazione, - polizza vita intestata al sig.
. CP_1
La somma di cui sopra tiene conto quindi, anche della disponibilità di denaro contante a saldo presente sul conto corrente cointestato n. 1000/00005670 su Intesa SanPaolo e,
pertanto, il saldo di conto corrente, che potrà contenere anche la liquidazione dei titoli, è
3 stato diviso in due parti uguali e il sig. ha versato alla sig.ra la differenza CP_1 Pt_1
per raggiungere la somma di € 92.500,00 come concordata. La sig.ra presta e presterà Pt_1
ogni consenso per l'intestazione esclusiva di eventuali titoli o polizze o beni sopra indicati.
4. I coniugi, fatti salvi i punti precedenti, dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti.
VERBALE PARTE B: comparsi personalmente avanti al Giudice Delegato del Tribunale Dott.ssa Biancamaria
Biondo, all'udienza del 18.09.2025, le parti dichiarano che in costanza di matrimonio avevano optato per il regime di comunione dei beni, concordano e pattuiscono quanto segue:
la sig.ra cede, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali Parte_1
tra i coniugi, al sig. , che accetta, la piena proprietà della sua quota di 1/2 CP_1
dell'abitazione di Schio Via Mazzini n. 43, pari al 50% dell'intero, e identificata in Comune di Schio (VI), Catasto Fabbricati, sezione censuaria Q, foglio 12, mappale n. 401 sub. 14, Via
Giuseppe Mazzini n. 43, P. T-2-3, Cat. A3 Cl. 3, vani 2,5 RC Euro 238,86, mappale n. 401
sub. 44 (ex sub. 32), Via Giuseppe Mazzini n. 43, P. T Cat. C/6 Cl. 1 mq. 13 RC Euro 31,56.
Confini:
- del m.n. 401 sub 14 (piano secondo): m.n. 401 sub 22, 401 sub 15, sottostante Via
Mazzini, m.n. 401 sub 13;
- del m.n. 401 sub 14 (piano terzo): m.n. 401 sub 13, 401 sub 15, sottostante Via
Mazzini:
- del m.n. 401 sub 44: m.n. 401 sub 17, 401 sub 31, 436, 401 sub 33. Salvo altri più
recenti e precisi.
Sono inoltre comprese le proporzionali quote di comproprietà spettanti alle porzioni di immobile qui cedute su tutte le parti comuni dell'immobile in condominio quali servono e sono inerenti allo stesso ai sensi dell'art. 1117 c.c., ivi compresi al Catasto Fabbricati, foglio
4 12, i mappali:
- n. 401 sub 17, bene non censibile (portico e area scoperta) comune ai subalterni 5, 6,
13, 14, 15, 16, dal 23 al 37, 41 e 43 del m.n. 401;
- n. 401 su 20, bene non censibile (vano scala) comune ai subalterni 13, 14, 15, 16, 23
e 24 del m.n. 401;
- n. 401 sub 22, bene non censibile (vano scala) comune ai subalterni 13, 14, 15 e 16
del m.n. 401.
Le parti, e in particolare la sig.ra dichiarano: Pt_1
• che le opere relative al fabbricato di cui l'immobile di Schio, Via Giuseppe Mazzini
n. 43 come sopra catastalmente identificato fa parte, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445, sono state iniziate anteriormente all'1 settembre 1967.
• La parte venditrice dichiara e conferma, anche ai sensi dell'art. 46, comma 4, del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che successivamente, per detto fabbricato condominiale sono stati rilasciati dal Comune di Schio, la concessione edilizia di data 7 marzo 1979
n. 111/256, con variante di data 23 maggio 1980 Prot. n. 4534/611, con verbale di autorizzazione di abitabilità di data 9 febbraio 1982 n. 192 di Prot., è stata presentata la denuncia di inizio attività (per tinteggiatura) protocollata in data 26 luglio 1995 al n. 25948, ed è stato rilasciato il permesso di costruire n. PC/0068/2011 del 10 maggio
2011, relativo sempre a lavori di tinteggiatura, e che non sono state apportate ulteriori modifiche tali da richiedere provvedimenti autorizzativi;
che successivamente, a detto immobile, non sono state apportate modifiche tali da richiedere provvedimenti autorizzativi e ne garantisce la piena regolarità.
Le parti dichiarano altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co.
1-bis L. 52/85, che le unità immobiliari sopra identificate sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La cessione che precede avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
5 Le parti dichiarano e garantiscono che, fatta salva la condizione sospensiva di cui infra, il bene oggetto di trasferimento è in regola con le norme urbanistiche e, quindi, liberamente commerciabile.
CONDIZIONE SOSPENSIVA
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, essendo quanto oggetto del presente atto vincolato come bene di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in forza di Provvedimento Ministeriale del 6 aprile 1926, il trasferimento immobiliare di cui al presente è sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte degli Enti competenti, come previsto dagli articoli 60 e seguenti del medesimo D. Lgs.
22 gennaio 2004 n. 42.
All'uopo le parti hanno provveduto a notificare il ricorso per divorzio e il verbale di udienza del 15.4.2025, con l'invito a voler esercitare la prelazione entro il termine di legge di 60
giorni in data 29 aprile 2025. Nessuno ha esercitato il diritto di prelazione.
Pertanto, i sig.ri e dichiarano e riconoscono, in relazione alla cessione CP_1 Pt_1
immobiliare di cui al presente verbale che, non essendo stato esercitato, nei termini previsto dal D. Lg.vo n. 42 del 22.1.2004, il diritto di prelazione di cui agli artt. 60 e ss di detto decreto, l'atto di trasferimento può essere eseguito con effetti giuridici definitivi tra le parti.
Ai fini che qui interessano, relativamente all'invito ad esercitare il diritto di prelazione, le parti dichiarano che l'immobile ha un valore di € 85.000,00 e quindi, la metà ceduta è di €
42.500,00.
I sig.ri e dichiarano che l'acquisto del bene predetto proviene dalla vendita Pt_1 CP_1
da parte del sig. quale pieno proprietario avvenuta con rogito a nome del Persona_2
Notaio dott. in data 1.2.2019, n. 1623 Rep. – 1319 Racc., registrato a Valdagno Persona_3
il 04/03/2019 al n. 1904 serie 1T e Trascritto a SCHIO il 04/03/2019 al Reg. Gen. 2514 al
Reg. Part. 1708.
In conformità all'art. 6 comma 3 del D. Lg.vo 19.8.2005 n. 192, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione di
6 prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione energetica,
relativo all'unità immobiliare abitativa oggetto del presente atto, emesso in data 21.05.2025
dal tecnico abilitato geom. , codice identificativo n. 59969/2025. CP_2
Il sig. cede nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali Controparte_1
tra i coniugi, alla sig.ra che accetta, la piena proprietà della sua quota di 1/2 Pt_1
dell'abitazione di Schio, all'angolo tra Via Papa Giovanni Paolo XXIII n 30 e Via San Luca
n. 7, pari al 50% dell'intero, e identificata in Comune di Schio (VI) – sezione Magrè, Catasto
Fabbricati, N.C.E.U., foglio 3, mappale n. 525 sub. 5, Piano T, CAt. C/6, Cl. 2, 24 mq, R.D.
Euro 68,17, foglio 3, mappale n. 525 sub 6, P. 1-2, Cat. A/7, Cl. 1, vani 7, R.D. Euro 686,89;
alle suddette unità compete il mappale n. 525 sub 4, bene comune non censibile ai sub 6 e
5.
Confini del mappale n. 525 sub. 6: m.n. 525 sub 4, muri perimetrali;
confini del mappale n.
525 sub 5 e m.n. 625 sub 4: mappali n. 401,526 e 525 sub 1.
Nella presente vendita sono comprese le proporzionali quote di comproprietà spettanti alle porzioni di immobile qui cedute su tutte le parti comuni dell'immobile in condominio, quali servono e sono inerenti allo stesso ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Le parti, e in particolare il sig. , dichiarano: CP_1
• che l'immobile di Schio, Via papa Giovanni XXIII angolo Via san Luca, come sopra catastalmente identificato, è stato costruito in sopraelevazione di un immobile costruito in base alla concessione n. 152/15/10Tec del 25.6.71; per la costruzione in sopraelevazione (mappale n. 525 sub 6) nonché l'ampliamento garage (mappale n.
525 sub 5), oggetto del trasferimento è stata rilasciata la Concessione n. 295/346 del
25.7.1983, successivamente prorogata per non aver potuto finire entro i termini di legge con le seguenti proroghe: - n. 23450/1449 del 17.11.1986, n. 35317/1429 del
7.12.1989, n. 35207/1568 del 29.12.1992 e concessione per completamento lavori di ampliamento e sopraelevazione del 12.11.1998 n. 24703/98.
• che successivamente, a detto immobile, non sono state apportate modifiche tali da
7 richiedere provvedimenti autorizzativi e ne garantisce la piena regolarità.
Le parti dichiarano altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co.
1-bis L. 52/85, che le unità
immobiliari sopra identificate sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La cessione che precede avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
In conformità all'art. 6 comma 3 del D. Lg.vo 19.8.2005 n. 192, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione di prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione energetica,
codice identificativo , relativo all'unità immobiliare abitativa oggetto del NumeroDi_1
presente atto, emesso in data 18.12.2024 dal tecnico abilitato Geom. , con CP_2
studio in Thiene (VI), Via Ca' Boldrina, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di
Vicenza al n. 2752, attestato che si allega sotto la lettera c).
I sig.ri e dichiarano che l'immobile è stato loro ceduto dal sig. CP_1 Pt_1 Persona_4
con atto di compravendita sottoscritto il 10.3.1999 con scrittura privata autenticata del
Notaio dott. , con atto trascritto a Schio al n. 3976 RG, n. 3067 RP in data Persona_5
2.4.1999, registrato a Schio il 26.3.1999 al n. 462 Mod. serie 2v.
*
Le parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto di trasferimento reciproco sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione
Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 74/1987 così come ampliato dal Corte Costituzionale 29/4-
10.5.99 n. 154.
8 Le parti rinunciano espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale reciproca.
Le parti dichiarano altresì, ai soli fini fiscali e fatto salvo il valore dell'immobile di Via
Mazzini ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, che l'immobile di Schio Via Mazzini ceduto dalla sig.ra al sig. ha un valore di € 32.450,40, pertanto la quota del Pt_1 CP_1
50% ceduta ha un valore di € 16.225,20, mentre l'immobile di Schio Via S. Luca ceduto dal sig. alla sig.ra ha un valore di € 90.607,20 e, pertanto, la metà ceduta ha un CP_1 Pt_1
valore di € 45.303,60.
Le parti si danno atto che il trasferimento avviene senza corrispettivo in denaro salvo quanto indicato nell'allegato A) a titolo di regolamentazione globale dei rapporti economici tra coniugi.
Il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti saranno tenute a produrre sulla base del presente Protocollo e che è onere delle parti, che si obbligano a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe
9 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Schio (VI) in data 01.07.2000.
All'esito dell'udienza del 18.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 921/ 2023 (irrevocabile il 20.12.2023) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della FI Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_1
400,00, e la somma di 350,00 euro direttamente alla FI , nonché di sostenere al Per_1
100% le spese straordinarie relative alla FI, con la seguente eccezione: qualora la FI
dovesse partecipare all'Erasmus, la somma mensile di cui necessità all'estero, Per_1 Per_1
detratti gli € 350,00 che le vengono corrisposti, verrà divisa tra i genitori al 50%, ma la sig.ra pagherà la somma fino al tetto massimo di € 400,00 mensili che il sig. Pt_1 CP_1
10 continuerà a versarle. Ciò nel termine massimo di durata di un anno di Erasmus, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 18.09.2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
da in Schio (VI) il 01.07.2000 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
11 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) al n. 53, parte II, serie A, anno 2000;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Rossi Ludovico Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 219 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Edda Grasselli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
VERBALE PARTE GENERALE
le parti concordemente chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. e la sig.ra , celebrato a Schio il Controparte_1 Parte_1
1 giorno 1 luglio 2000 (atto n. 53 parte 2 serie A - anno 2000 - Comune di Schio (VI),
ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate condizioni:
1. i coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla “Parte A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione, anche patrimoniale ed economica, afferente ai coniugi e al contributo al mantenimento della FI maggiorenne ma non autosufficiente;
2. i coniugi fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla “Parte B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti patrimoniali tra coniugi e, in particolare, al trasferimento reciproco dei diritti di proprietà della quota di 1/2 sui beni di seguito sommariamente identificati:
- quota di 1/2 dell'abitazione di Schio Via Mazzini n. 43, pari al 50% dell'intero, e identificata in Comune di Schio (VI), Catasto Fabbricati, sezione censuaria Q, foglio 12,
mappale n. 401 sub. 14, Via Giuseppe Mazzini n. 43, P. T-2-3, Cat. A3 Cl. 3, vani 2,5 RC
Euro 238,86, mappale n. 401 sub. 44 (ex sub. 32), Via Giuseppe Mazzini n. 43, P. T Cat. C/6
Cl. 1 mq. 13 RC Euro 31,56 che la sig.ra cede al sig. , non essendo stata Pt_1 CP_1
esercitata la prelazione come da allegato B);
- quota di 1/2 dell'abitazione di Schio, all'angolo tra Via Papa Giovanni Paolo XXIII n 30 e
Via San Luca n. 7, pari al 50% dell'intero, e identificata in Comune di Schio (VI) – sezione
Magrè, Catasto Fabbricati, foglio 3, mappale n. 525 sub. 5, Piano T, CAt. C/6, Cl. 2, 24 mq,
R.D. Euro 68,17, foglio 3, mappale n. 525 sub 6, Cat. A/7, Cl. 1, vani 7, R.D. Euro 686,89;
alle suddette unità compete il mappale n. 525 sub 4, bene comune non censibile ai sub 6 e 5
che il sig. cede alla sig.ra CP_1 Pt_1
che verrà estratto dal fascicolo telematico integralmente e unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la Conservatoria Reg.
Imm. di competenza.
2 VERBALE PARTE A:
comparsi personalmente avanti al Giudice Delegato del Tribunale Dott.ssa Biancamaria
Biondo, all'udienza del 18.09.2025 concordano e pattuiscono quanto segue:
1. la FI , maggiorenne sarà libera di stabilire la propria residenza e il proprio Per_1
domicilio;
2. il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento della FI, la somma di € CP_1
750,00 mensili così suddivisa: € 350,00 a direttamente ed € 400,00 alla sig.ra Per_1 Pt_1
Il sig. si accollerà il 100% delle spese straordinarie con la seguente eccezione: CP_1
qualora la FI dovesse partecipare all'Erasmus, la somma mensile di cui Per_1 Per_1
necessità all'estero, detratti gli € 350,00 che le vengono corrisposti, verrà divisa tra i genitori al 50%, ma la sig.ra pagherà la somma fino al tetto massimo di € 400,00 mensili che Pt_1
il sig. continuerà a versarle. Ciò nel termine massimo di durata di un anno di CP_1
Erasmus.
3. A fronte della rinuncia da parte della sig.ra al contributo al mantenimento proprio Pt_1
e all'assegno divorzile e a tacitazione di ogni reciproca pretesa, anche con riguardo al diverso valore delle abitazioni (superiore quello che rimarrà alla sig.ra e inferiore quello che Pt_1
rimarrà al sig. ), oltre che a conguaglio di ogni bene che era in comune il sig. CP_1
ha versato, in data 15.4.2025 alla sig.ra la somma omnicomprensiva di € CP_1 Pt_1
92.500,00.
Si precisa che la somma di cui sopra tiene conto delle seguenti proprietà comuni che rimarranno nella totale proprietà e disponibilità del sig. : investimenti e titoli CP_1
cointestati, - conto corrente cointestato n. 1000/00005670 su Intesa SanPaolo filiale di Schio,
- rimborso delle detrazioni fiscali per ristrutturazione, - polizza vita intestata al sig.
. CP_1
La somma di cui sopra tiene conto quindi, anche della disponibilità di denaro contante a saldo presente sul conto corrente cointestato n. 1000/00005670 su Intesa SanPaolo e,
pertanto, il saldo di conto corrente, che potrà contenere anche la liquidazione dei titoli, è
3 stato diviso in due parti uguali e il sig. ha versato alla sig.ra la differenza CP_1 Pt_1
per raggiungere la somma di € 92.500,00 come concordata. La sig.ra presta e presterà Pt_1
ogni consenso per l'intestazione esclusiva di eventuali titoli o polizze o beni sopra indicati.
4. I coniugi, fatti salvi i punti precedenti, dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti.
VERBALE PARTE B: comparsi personalmente avanti al Giudice Delegato del Tribunale Dott.ssa Biancamaria
Biondo, all'udienza del 18.09.2025, le parti dichiarano che in costanza di matrimonio avevano optato per il regime di comunione dei beni, concordano e pattuiscono quanto segue:
la sig.ra cede, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali Parte_1
tra i coniugi, al sig. , che accetta, la piena proprietà della sua quota di 1/2 CP_1
dell'abitazione di Schio Via Mazzini n. 43, pari al 50% dell'intero, e identificata in Comune di Schio (VI), Catasto Fabbricati, sezione censuaria Q, foglio 12, mappale n. 401 sub. 14, Via
Giuseppe Mazzini n. 43, P. T-2-3, Cat. A3 Cl. 3, vani 2,5 RC Euro 238,86, mappale n. 401
sub. 44 (ex sub. 32), Via Giuseppe Mazzini n. 43, P. T Cat. C/6 Cl. 1 mq. 13 RC Euro 31,56.
Confini:
- del m.n. 401 sub 14 (piano secondo): m.n. 401 sub 22, 401 sub 15, sottostante Via
Mazzini, m.n. 401 sub 13;
- del m.n. 401 sub 14 (piano terzo): m.n. 401 sub 13, 401 sub 15, sottostante Via
Mazzini:
- del m.n. 401 sub 44: m.n. 401 sub 17, 401 sub 31, 436, 401 sub 33. Salvo altri più
recenti e precisi.
Sono inoltre comprese le proporzionali quote di comproprietà spettanti alle porzioni di immobile qui cedute su tutte le parti comuni dell'immobile in condominio quali servono e sono inerenti allo stesso ai sensi dell'art. 1117 c.c., ivi compresi al Catasto Fabbricati, foglio
4 12, i mappali:
- n. 401 sub 17, bene non censibile (portico e area scoperta) comune ai subalterni 5, 6,
13, 14, 15, 16, dal 23 al 37, 41 e 43 del m.n. 401;
- n. 401 su 20, bene non censibile (vano scala) comune ai subalterni 13, 14, 15, 16, 23
e 24 del m.n. 401;
- n. 401 sub 22, bene non censibile (vano scala) comune ai subalterni 13, 14, 15 e 16
del m.n. 401.
Le parti, e in particolare la sig.ra dichiarano: Pt_1
• che le opere relative al fabbricato di cui l'immobile di Schio, Via Giuseppe Mazzini
n. 43 come sopra catastalmente identificato fa parte, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del T.U. in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28
Dicembre 2000 n. 445, sono state iniziate anteriormente all'1 settembre 1967.
• La parte venditrice dichiara e conferma, anche ai sensi dell'art. 46, comma 4, del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che successivamente, per detto fabbricato condominiale sono stati rilasciati dal Comune di Schio, la concessione edilizia di data 7 marzo 1979
n. 111/256, con variante di data 23 maggio 1980 Prot. n. 4534/611, con verbale di autorizzazione di abitabilità di data 9 febbraio 1982 n. 192 di Prot., è stata presentata la denuncia di inizio attività (per tinteggiatura) protocollata in data 26 luglio 1995 al n. 25948, ed è stato rilasciato il permesso di costruire n. PC/0068/2011 del 10 maggio
2011, relativo sempre a lavori di tinteggiatura, e che non sono state apportate ulteriori modifiche tali da richiedere provvedimenti autorizzativi;
che successivamente, a detto immobile, non sono state apportate modifiche tali da richiedere provvedimenti autorizzativi e ne garantisce la piena regolarità.
Le parti dichiarano altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co.
1-bis L. 52/85, che le unità immobiliari sopra identificate sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La cessione che precede avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
5 Le parti dichiarano e garantiscono che, fatta salva la condizione sospensiva di cui infra, il bene oggetto di trasferimento è in regola con le norme urbanistiche e, quindi, liberamente commerciabile.
CONDIZIONE SOSPENSIVA
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, essendo quanto oggetto del presente atto vincolato come bene di interesse culturale ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in forza di Provvedimento Ministeriale del 6 aprile 1926, il trasferimento immobiliare di cui al presente è sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione da parte degli Enti competenti, come previsto dagli articoli 60 e seguenti del medesimo D. Lgs.
22 gennaio 2004 n. 42.
All'uopo le parti hanno provveduto a notificare il ricorso per divorzio e il verbale di udienza del 15.4.2025, con l'invito a voler esercitare la prelazione entro il termine di legge di 60
giorni in data 29 aprile 2025. Nessuno ha esercitato il diritto di prelazione.
Pertanto, i sig.ri e dichiarano e riconoscono, in relazione alla cessione CP_1 Pt_1
immobiliare di cui al presente verbale che, non essendo stato esercitato, nei termini previsto dal D. Lg.vo n. 42 del 22.1.2004, il diritto di prelazione di cui agli artt. 60 e ss di detto decreto, l'atto di trasferimento può essere eseguito con effetti giuridici definitivi tra le parti.
Ai fini che qui interessano, relativamente all'invito ad esercitare il diritto di prelazione, le parti dichiarano che l'immobile ha un valore di € 85.000,00 e quindi, la metà ceduta è di €
42.500,00.
I sig.ri e dichiarano che l'acquisto del bene predetto proviene dalla vendita Pt_1 CP_1
da parte del sig. quale pieno proprietario avvenuta con rogito a nome del Persona_2
Notaio dott. in data 1.2.2019, n. 1623 Rep. – 1319 Racc., registrato a Valdagno Persona_3
il 04/03/2019 al n. 1904 serie 1T e Trascritto a SCHIO il 04/03/2019 al Reg. Gen. 2514 al
Reg. Part. 1708.
In conformità all'art. 6 comma 3 del D. Lg.vo 19.8.2005 n. 192, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione di
6 prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione energetica,
relativo all'unità immobiliare abitativa oggetto del presente atto, emesso in data 21.05.2025
dal tecnico abilitato geom. , codice identificativo n. 59969/2025. CP_2
Il sig. cede nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali Controparte_1
tra i coniugi, alla sig.ra che accetta, la piena proprietà della sua quota di 1/2 Pt_1
dell'abitazione di Schio, all'angolo tra Via Papa Giovanni Paolo XXIII n 30 e Via San Luca
n. 7, pari al 50% dell'intero, e identificata in Comune di Schio (VI) – sezione Magrè, Catasto
Fabbricati, N.C.E.U., foglio 3, mappale n. 525 sub. 5, Piano T, CAt. C/6, Cl. 2, 24 mq, R.D.
Euro 68,17, foglio 3, mappale n. 525 sub 6, P. 1-2, Cat. A/7, Cl. 1, vani 7, R.D. Euro 686,89;
alle suddette unità compete il mappale n. 525 sub 4, bene comune non censibile ai sub 6 e
5.
Confini del mappale n. 525 sub. 6: m.n. 525 sub 4, muri perimetrali;
confini del mappale n.
525 sub 5 e m.n. 625 sub 4: mappali n. 401,526 e 525 sub 1.
Nella presente vendita sono comprese le proporzionali quote di comproprietà spettanti alle porzioni di immobile qui cedute su tutte le parti comuni dell'immobile in condominio, quali servono e sono inerenti allo stesso ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Le parti, e in particolare il sig. , dichiarano: CP_1
• che l'immobile di Schio, Via papa Giovanni XXIII angolo Via san Luca, come sopra catastalmente identificato, è stato costruito in sopraelevazione di un immobile costruito in base alla concessione n. 152/15/10Tec del 25.6.71; per la costruzione in sopraelevazione (mappale n. 525 sub 6) nonché l'ampliamento garage (mappale n.
525 sub 5), oggetto del trasferimento è stata rilasciata la Concessione n. 295/346 del
25.7.1983, successivamente prorogata per non aver potuto finire entro i termini di legge con le seguenti proroghe: - n. 23450/1449 del 17.11.1986, n. 35317/1429 del
7.12.1989, n. 35207/1568 del 29.12.1992 e concessione per completamento lavori di ampliamento e sopraelevazione del 12.11.1998 n. 24703/98.
• che successivamente, a detto immobile, non sono state apportate modifiche tali da
7 richiedere provvedimenti autorizzativi e ne garantisce la piena regolarità.
Le parti dichiarano altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co.
1-bis L. 52/85, che le unità
immobiliari sopra identificate sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La cessione che precede avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
In conformità all'art. 6 comma 3 del D. Lg.vo 19.8.2005 n. 192, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione di prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'Attestato di Prestazione energetica,
codice identificativo , relativo all'unità immobiliare abitativa oggetto del NumeroDi_1
presente atto, emesso in data 18.12.2024 dal tecnico abilitato Geom. , con CP_2
studio in Thiene (VI), Via Ca' Boldrina, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di
Vicenza al n. 2752, attestato che si allega sotto la lettera c).
I sig.ri e dichiarano che l'immobile è stato loro ceduto dal sig. CP_1 Pt_1 Persona_4
con atto di compravendita sottoscritto il 10.3.1999 con scrittura privata autenticata del
Notaio dott. , con atto trascritto a Schio al n. 3976 RG, n. 3067 RP in data Persona_5
2.4.1999, registrato a Schio il 26.3.1999 al n. 462 Mod. serie 2v.
*
Le parti dichiarano, altresì, che i redditi delle unità immobiliari oggetto di trasferimento reciproco sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione
Le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della L. 74/1987 così come ampliato dal Corte Costituzionale 29/4-
10.5.99 n. 154.
8 Le parti rinunciano espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale reciproca.
Le parti dichiarano altresì, ai soli fini fiscali e fatto salvo il valore dell'immobile di Via
Mazzini ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, che l'immobile di Schio Via Mazzini ceduto dalla sig.ra al sig. ha un valore di € 32.450,40, pertanto la quota del Pt_1 CP_1
50% ceduta ha un valore di € 16.225,20, mentre l'immobile di Schio Via S. Luca ceduto dal sig. alla sig.ra ha un valore di € 90.607,20 e, pertanto, la metà ceduta ha un CP_1 Pt_1
valore di € 45.303,60.
Le parti si danno atto che il trasferimento avviene senza corrispettivo in denaro salvo quanto indicato nell'allegato A) a titolo di regolamentazione globale dei rapporti economici tra coniugi.
Il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nell'atto delle dichiarazioni e della documentazione che le parti saranno tenute a produrre sulla base del presente Protocollo e che è onere delle parti, che si obbligano a loro cura e spese, ad effettuare la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti Uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito.
Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe
9 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Schio (VI) in data 01.07.2000.
All'esito dell'udienza del 18.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 921/ 2023 (irrevocabile il 20.12.2023) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della FI Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_1
400,00, e la somma di 350,00 euro direttamente alla FI , nonché di sostenere al Per_1
100% le spese straordinarie relative alla FI, con la seguente eccezione: qualora la FI
dovesse partecipare all'Erasmus, la somma mensile di cui necessità all'estero, Per_1 Per_1
detratti gli € 350,00 che le vengono corrisposti, verrà divisa tra i genitori al 50%, ma la sig.ra pagherà la somma fino al tetto massimo di € 400,00 mensili che il sig. Pt_1 CP_1
10 continuerà a versarle. Ciò nel termine massimo di durata di un anno di Erasmus, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 18.09.2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
da in Schio (VI) il 01.07.2000 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
11 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) al n. 53, parte II, serie A, anno 2000;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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