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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/11/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicola La Mantia Presidente dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1603/2023
PROMOSSA DA
Avv. (c.f. , nella qualità di erede legittimo di Parte_1 Pt_2 C.F._1
, nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 17/11/2003, elettivamente Persona_1 domiciliato in Catania nella via Dalmazia, 5, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dell'avv.
RI TE, che unitamente e congiuntamente lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AL NC che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note conclusionali –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. distaccata di Catania il 16.6.2020, agiva in giudizio al fine di ottenere “la condanna, previa declaratoria Parte_3 di illegittimità dell'occupazione e trasformazione dell'appezzamento di terreno sito nel territorio del
Comune di Augusta nella c.da Cipollazzo, distinto nel N.C.T. del Comune di Augusta al foglio 59, particelle: n. 322, della superficie complessiva di mq. 1.034, interessato per mq. 710; n. 63, della superfice complessiva di mq. 408, interessato per mq. 92; n. 134, della superfice complessiva di mq.
10.150, interessato per mq. 478, alla restituzione, previa eventuale riduzione in pristino, del predetto stacco di terreno, nonché al risarcimento da occupazione illegittima, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali o, in alternativa, previa acquisizione al patrimonio provinciale/consortile del predetto stacco/stacchi di terreno, al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.”.
Si costituiva in giudizio il eccependo che il ricorrente non Controparte_2 aveva dimostrato “la titolarità” della particella in catasto al foglio 59, n. 322 e che comunque difettava la giurisdizione del giudice amministrativo essendo stata adottata delibera del commissario straordinario n. 42 del 9 dicembre 2013, di c.d. acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R.
n. 327/2001.
Con sentenza n. 2131, pubblicata il 10/07/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione distaccata di Catania, preso atto dell'adozione da parte dell'Amministrazione convenuta della deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 9 dicembre 2013, con la quale si era provveduto all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree interessate dagli espropri per i lavori di ammodernamento della strada provinciale n. 61, declinava la giurisdizione in favore di quella dell'A.G. ordinaria.
Con ricorso in data 15.1.2023 riassumeva la causa dinanzi a questa Corte di Parte_3
pagina 2 di 12 Appello spiegando le seguenti domande:
Piaccia all'adita Corte D'Appello di Catania, contrariis reiectis, in forza dell'adottato provvedimento di acquisizione sanate ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e di quant'altro sopra dedotto e richiesto e previa determinazione del giusto indennizzo dovuto, ritenere e dichiarare il
[...]
, già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, tenuto a corrispondere al ricorrente, nella sopra specificata qualità, un indennizzo corrispondente al valore venale, in esso compreso il ristoro del danno dipendente dalla perdita di valore delle porzioni residue dei terreni de quibus (ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359/1865), della superficie effettivamente occupata delle sopra meglio indicate particelle al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42-bis, primo comma), nonché il risarcimento del danno per
l'occupazione illegittima, da computare a far data dal 11 febbraio 2008 (inizio occupazione illegittima) e che consisterà nell'interesse del 5% sull'accertando valore venale della superficie occupata delle particelle de quibus al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art.
42-bis, terzo comma), il tutto secondo quanto sarà accertato e meglio determinato, non potendosi condividere la generica, incompleta ed incongrua quantificazione fatta dall resistente Controparte_4 con la predetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 9 dicembre 2013, anche a mezzo di C.T.U. di cui si è chiesta, occorrendo, la nomina e, per l'effetto, condannare il predetto
, già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente sig. della Parte_3 relativa/determinanda somma spettantegli con ogni previsto accessorio di legge e sino all'integrale soddisfo;
condannare, infine, il , già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese ed ai compensi del presente
[...] giudizio.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva anche nel presente Controparte_2 giudizio, limitatamente alla particella in catasto al foglio 59, n. 322, che difettasse in capo al ricorrente titolo alcuno per ottenere il chiesto indennizzo, non risultando che lo stesso fosse proprietario della particella de qua.
Eccepiva altresì la inammissibilità del ricorso, limitatamente alle particelle per cui l'indennizzo sarebbe stato configurabile, in quanto esso resistente era stato dichiarato in dissesto ai sensi dell'art. 244 D.
Lgs. 267/2000 con la conseguenza che, trattandosi di credito maturato prima della dichiarazione di dissesto (2017), il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all'organo straordinario di liquidazione, come pagina 3 di 12 sarebbe dato desumere dagli artt. 254, comma 7 (secondo cui “L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione”) e
248, comma 2 D. Lgs. 267/2000 (secondo cui “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”).
Dopo la costituzione del resistente depositava, in data 7.5.2024, “copia della Parte_3 dichiarazione di successione integrativa afferente la particella catastale n. 322, foglio di mappa n. 59, di mq. 1.034, del Comune di Augusta, n. 71, Vol. 9990, già di proprietà del de cuius dell'odierno ricorrente, sig. , nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 17/11/2003, Persona_1 interessata dalla procedura espropriativa/acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del D.p.r. n.
327/2001 oggetto del presente giudizio”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'8.5.2024, la Corte disponeva CTU “affinché, alla luce della documentazione agli atti e di quella che riterrà necessario acquisire, limitandosi alle particelle nn. 63 e 134 del foglio 59 e senza quindi tenere conto della particella n. 322:
1) Accerti se la particella n. 63 del foglio 59 sia stata, in tutto o in parte, oggetto del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis, DPR 327/2001 e risulti occupata dalla sede stradale;
2) Accerti, limitatamente alle due particelle sopra indicate, l'estensione del terreno oggetto di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis, DPR 327/2001;
3) acquisisca il certificato di destinazione urbanistica delle aree;
4) accerti le possibilità legali ed effettive di edificazione dei terreni in questione ai sensi dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del citato T.U.;
5) qualora trattasi di suolo edificabile, determini il valore di mercato dello stesso alla data del decreto di acquisizione, utilizzando diversi metodi di stima ed indicandone il valore a mq.;
6) qualora trattasi di suolo non legalmente edificabile:
- se nel terreno de quo siano effettivamente praticate delle colture, determini l'indennità dovuta secondo il criterio di cui all'art. 40, comma 1, D.P.R.
8.6.2001 n. 327;
- se nel terreno de quo non siano effettivamente praticate delle colture, determini il valore di mercato del suolo alla data del decreto di acquisizione, secondo la destinazione non edificabile, avendo cura comunque di accertare, alla luce di quanto stabilito da Corte Cost. n. 181/2011, se l'area espropriata
pagina 4 di 12 per estensione ed ubicazione, possa in concreto – avuto riguardo alla disciplina urbanistica di riferimento e sia pure all'esito di autorizzazioni amministrative di esercizio – ad “utilizzazioni intermedie”, comunque non edificatorie, tra quelle agricole e quelle edificatorie (quali, a mero titolo esemplificativo, parcheggi, chioschi di vendita e di prodotti e depositi), indicandone in caso positivo il valore di mercato al mq. e i criteri di stima utilizzati
7) applichi, qualora ne sussistano i presupposti di fatto, le regole previste dall'art. 33 D.P.R. 8.6.2001
n. 327 per il caso di espropriazione parziale;
8) individui il periodo di occupazione sine titulo, determinando la relativa indennità ai sensi dell'art.
42 bis, comma terzo, ultima parte, del dpr 2001/327, e quantificando il valore del bene con riferimento
a quello determinato al momento del provvedimento emesso ex art. 42 bis”.
Con istanza in data 25.6.2024 chiedeva integrarsi il mandato conferito al CTU Parte_3 estendendolo anche alla particella in catasto al foglio 59, n. 322.
Tra l'altro, nella istanza in questione, il ricorrente sosteneva che: “Né, per altro, è dato dubitare circa la titolarità (nella predetta veste) della particella de qua in capo al de cuius dell'odierno ricorrente ed oggi in capo a quest'ultimo, come comprovato, oltre che attraverso la già prodotta documentazione di cui sopra, anche dalla pure allegata dichiarazione integrativa di successione riguardante la predetta particella n. 322 del foglio 59 e, dunque, la sicura legittimazione attiva del ricorrente a pretendere il pagamento della giusta indennità e/o risarcimento del danno subito anche con riferimento alla predetta particella, come per le altre, illegittimamente espropriate dalla Controparte_3
, oggi , risultando, per altro, pacifico che “Anche il
[...] Controparte_2 livellario è ricompreso nell'ambito dei soggetti legittimati non solo ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa, in quanto il livello costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all'area in suo possesso, ma anche ad agire in giudizio onde conseguire il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima espropriazione. In applicazione analogica della disciplina dettata in materia di enfiteusi, deve ritenersi che la previsione di cui all'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 ("l'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore") valga anche per il livellario, il quale ha quindi titolo a percepire l'indennità di esproprio. Al diritto del livellario di conseguire l'indennità di esproprio non può non corrispondere, peraltro, il diritto dello stesso a reclamare il risarcimento del danno patito per la privazione dell'immobile da parte della Pubblica
Amministrazione in occasione dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti in materia espropriativa (cfr.
pagina 5 di 12 Lecce, sez. III, 27/11/2020, n. 1336)”. CP_5
La Corte, all'esito di interlocuzione con le parti di cui veniva disposta la comparizione, all'udienza del
12.2.2025 non accoglieva l'istanza di integrazione della CTU la quale veniva eseguita e depositata in data 11.7.2025.
All'esito dello scambio delle note conclusionali e della discussione all'udienza del 29.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'indennizzo spettante per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis, DPR 327/2001, delle particelle in catasto al foglio 59, n. 1080 (porzione dell'originaria n. 63 risultante da frazionamento in data 11.3.2010) di mq. 92, e n. 1079 (porzione dell'originaria n. 134 risultante da frazionamento in data 11.3.2010) di mq 478, disposta con la deliberazione del Commissario
Straordinario n. 42 del 9 dicembre 2013, sia quello determinato dal CTU con la sua relazione dell'11.7.2025.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dal resistente in ragione della sottoposizione di esso alla procedura di dissesto Controparte_2 prevista per gli enti locali dagli artt. 244 ss. TUEL.
Secondo il resistente, come anticipato, la richiesta di determinazione dell'indennizzo avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'organismo straordinario di liquidazione dell'ente atteso che il fatto genetico del credito (ossia il decreto di acquisizione sanante), era anteriore alla dichiarazione di dissesto.
Si tratta di una eccezione senz'altro infondata se è vero, come ha chiarito la S.C., che: “Ai sensi dell'art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso decreto non possono CP_6 essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro
l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né CP_6 alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente” (così Cass., sez. I,
21 febbraio 2025, n. 4582).
Sempre in via preliminare va poi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente pagina 6 di 12 (rectius di titolarità del diritto all'indennizzo), avuto riguardo alla asserita acquisizione sanante della particella in catasto al foglio 59, n. 322.
Sul punto, come anticipato, l'ente resistente ha contestato che della particella in questione il ricorrente sarebbe titolare/proprietario.
A fronte della detta contestazione è indubbio che sarebbe stato onere del dimostrare di avere Parte_3 titolo all'indennizzo dando prova dell'esistenza del diritto vantato sulla particella in questione.
Ciò il ha inteso fare attraverso la produzione, dopo la contestazione del resistente, di una Parte_3 dichiarazione integrativa di successione del padre , presentata in data 7.5.2024 (a Persona_1 fronte di successione aperta in data 17.11.2003), in cui risulta dichiarato che della particella in questione il de cuius era livellario per il 20% e per il restante 80% “proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale come da allegato”.
Dalla detta dichiarazione risulta che gli allegati erano costituiti da “Copia della prima dichiarazione;
certificazione storica catastale (foglio 59, particella 322); Dichiarazione sostitutiva di certificazione
DPR 448/2000; Modello per l'addebito su c/c imposte successione;
Prospetto di liquidazione;
Modello
F24”. Con il deposito del 7.5.2024 non veniva versato in atti nessuno dei detti allegati.
Nondimeno, con la costituzione in giudizio era stata prodotta dal la visura catastale storica Parte_3 della particella in questione, in cui figura il padre del ricorrente quale livellario per 18/90 (insieme ad altri n. 5 soggetti livellari per i restanti 72/90), unitamente ai nominativi di n. 3 soggetti concedenti in parte.
Ciò posto, premesso che pacificamente la semplice visura catastale (al pari della dichiarazione di successione) non costituisce documento idoneo a fornire la prova dell'esistenza dei diritti reali che da essa risultano, con conseguente inidoneità della produzione de qua ai fini della prova della titolarità, in capo al de cuius, del diritto di livello che effettivamente, al pari dell'enfiteusi, conferirebbe al ricorrente titolo per ottenere l'indennizzo in caso di sua espropriazione/acquisizione sanante, va osservato come ancor più irrilevante si appalesi la documentazione prodotta dal (dichiarazione integrativa di Parte_3 successione e certificazione catastale), al fine di dimostrare che il padre avrebbe acquistato la proprietà della restante parte della particella per usucapione ventennale, risultando a tal fine necessario, pure a fronte dell'automaticità dell'acquisto ex lege, un accertamento in sede giudiziale dello stesso (specie a fronte della formalizzata contestazione della proprietà del bene da parte del soggetto controinteressato), sembrando appena il caso di evidenziare come l'eventuale autocertificazione allegata alla dichiarazione integrativa di successione (peraltro non versata in atti), risulterebbe a tal fine del tutto inutile.
pagina 7 di 12 Alla luce di quanto esposto deve quindi escludersi che abbia titolo ad ottenere Parte_3
l'indennizzo per l'acquisizione sanante della particella in catasto al foglio 59, n. 322, dovendosi tuttavia aggiungere – a valle della questione di legittimazione – che dall'esame del piano particellare allegato al provvedimento di acquisizione sanante (l'unico che in questa sede rilevi a fronte della domanda spiegata dinanzi a questa Corte in unico grado di giudizio, a nulla valendo il piano particellare dell'originario esproprio allegato all'ordinanza n. 17 del 10.12.2002 adottato nell'ambito di una procedura mai conclusa a norma di legge), nemmeno risulta che la particella in questione abbia costituito oggetto del detto provvedimento.
Venendo al merito della controversia si deve ancora una volta in via preliminare evidenziare come il ricorrente abbia spiegato azione volta ad ottenere la determinazione dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001 sull'allegato presupposto (mai smentito dal resistente), che al predetto la misura dell'indennizzo stabilita con il decreto di acquisizione sanante non sarebbe stata mai comunicata (ed effettivamente va osservato come, soltanto in sede di operazioni peritali il
[...] di abbia trasmesso al CTU il piano particellare allegato alla Delibera Controparte_2 CP_2
43/2013 di acquisizione sanante, mentre nella detta delibera (versata in atti dal resistente già con la sua costituzione in giudizio), al punto 12, si faceva riferimento al piano particellare con l'importo complessivo della spesa da sostenere per le espropriazioni (rectius acquisizioni), senza indicazione analitica di quanto spettante ai singoli soggetti attinti dal provvedimento).
Nel piano particellare, alle particelle n. 1079 e 1080, integralmente considerate come ricadenti in zona
C3 di PRG, risulta attribuito un valore al mq di € 95,26 e l'indennizzo è calcolato, in relazione alla prima per una superficie acquisita di mq 478, in € 45.534,28 e, in relazione alla seconda per una superficie acquisita di mq 92, in € 2.208,00
In sede di osservazioni alla relazione di CTU provvisoria, il ha chiesto che Controparte_2 venisse ridotto il valore delle aree edificabili al di sotto di quanto accertato dal CTU (€ 92,50 mq.), e quindi già in misura inferiore a quella esposta nel piano particellare.
In sede di note conclusive il ricorrente ha invece chiesto determinarsi l'indennizzo secondo il valore indicato nel piano particellare, ma per un ammontare complessivo alla fine superiore a quello stabilito nel documento in questione (secondo il ricorrente, per il pregiudizio patrimoniale subito in ragione dell'acquisizione sanante di entrambe le particelle, spetterebbero € 54.298,20, mentre nel piano particellare risultano € 47.742,28), e ciò fermo restando che ha anche insistito nella richiesta di applicazione dell'art. 33 DPR 327/2001 per il caso di espropriazione parziale.
pagina 8 di 12 Alla luce della posizione espressa dalle parti, escluso che le stesse abbiano in qualche modo convenuto in ordine alla determinazione dell'indennizzo ex art. 42 bis, DPR 327/2001 (ovviamente in relazione alle sole particelle n. 1079 e 1080), con conseguente cessazione della materia del contendere, ritiene la
Corte che ai fini della delibazione della domanda giudiziale debba farsi affidamento sull'accertamento effettuato dal CTU.
In proposito va osservato come innanzitutto la corretta destinazione urbanistica delle due particelle per cui è causa sia quella indicata dal CTU sulla base del Certificato di Destinazione Urbanistica in atti (da cui risulta che, mentre l'intera particella 1080 ricade in “Zona Omogenea C – sottozona C/3 –
Ampliamento suburbano di Monte Tauro”, solo il 40% della particella 1079 ricade nella appena citata
“Zona Omogenea C – sottozona C/3 – Ampliamento suburbano di Monte Tauro”, mentre il restante
60% ricade in “Zona Omogenea F – Attrezzature urbane e comprensoriali”), atteso che il diverso assunto del ricorrente, secondo cui l'intera particella n. 134, inclusa l'area poi censita, a seguito di frazionamento, sub n. 1079, sarebbe ricaduta in “Zona Omogenea C – sottozona C/3 – Ampliamento suburbano di Monte Tauro”, avrebbe dovuto essere dimostrato, meglio se in sede di osservazioni alla
CTU (nemmeno presentate dal ), attraverso la produzione dello stralcio del PRG, Parte_3 consentendo così al consulente tecnico d'ufficio la opportuna verifica dell'allegazione, altrimenti del tutto irrilevante a fronte della Certificazione Urbanistica in atti della cui conformità alle risultanze del
PRG non vi è ragione di dubitare.
Tanto premesso la determinazione del valore delle aree operata dal CTU risulta tecnicamente fondata, sia avuto riguardo a quelle edificabili, pari ad € 92,50 mq, che avuto riguardo alle restanti, pari ad €
21,40, nei termini analiticamente esposti alle pp. 5 – 12 della CTU a cui si rinvia.
Esclusa la possibilità di procedere alla invocata condanna dell'ente resistente atteso che il presente giudizio, non dissimilmente da quello di opposizione alla stima, è strutturalmente volto alla mera determinazione della indennità di espropriazione (sul punto v. per tutte C.d.S., sez. IV, 24 novembre
2020, n. 7355, secondo cui: “Il contenuto del provvedimento del giudice ordinario, nel pronunciare sull'opposizione alla stima della indennità di espropriazione: a) non può essere quello di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma, perché, una volta determinata definitivamente l'indennità di esproprio, potrebbero residuare diritti di terzi su di essa;
b) può essere solo quello di condanna al deposito presso il della maggiore Controparte_7 somma risultante dall'accertamento giurisdizionale, con conseguente esclusione dell'ingiunzione del pagamento diretto a favore dell'espropriato. Si configura, quindi, un obbligo di facere, consistente nel
pagina 9 di 12 deposito, rientrante nei limiti della cognizione del giudice ordinario” e v. anche Cass., sez. I, 21 agosto
2013, n. 19323), con valenza nei confronti di tutti i comproprietari espropriati (sul punto v. Cass., sez.
I, 18 dicembre 2023, n. 35287, secondo cui: “In caso di espropriazione dei beni indivisi,
l'opposizione del singolo comproprietario alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso”), sulla base di detti valori il
CTU ha calcolato quanto spettante ai sensi dell'art. 42 bis, DPR 327/2001 per l'acquisizione sanante delle aree in questione nei termini appresso trascritti:
“In conclusione, le somme dovute dall'Amministrazione per l'acquisizione sanante, ex art. 42 bis DPR
327/2001, delle due p.lle 1079 e 1080, della superficie complessiva di mq 570,00, ammontano complessivamente ad € 45.031,20 così dettagliate:
- a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale: € 32.350,00;
a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale (nella misura prevista dal comma 1 dell'art.
42 bis, pari al 10% del valore venale dell'area): € 3.235,00
a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione illegittima (nella misura prevista dal comma 3 dell'art. 42 bis, pari al 5% annuo del valore venale dell'area, per l'intero periodo di occupazione senza titolo): € 9.446,20”.
Va da ultimo esaminato se, così come invocato dal ricorrente, l'indennizzo debba essere aumentato facendo applicazione del dettato dell'art. 33 DPR 327/2001, secondo cui: “Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.
Sul punto il collegio aveva dato mandato al CTU applicare “qualora ne sussistano i presupposti di fatto, le regole previste dall'art. 33 D.P.R.
8.6.2001 n. 327 per il caso di espropriazione parziale” ed il
CTU aveva risposto che: “L'area oggetto di acquisizione sanante da parte dell'Amministrazione rappresenta, come detto, una parte di un più ampio fondo di proprietà del ricorrente, estesa circa mq
9.500,00 - costituita dalle p.lle 1079, 1080 (acquisite), 1253 e 63 (non acquisite). L'area acquisita, costituita dalle particelle 1709 e 1080, è estesa mq 570,00 e rappresenta pertanto una modesta porzione dell'intero fondo, mentre la porzione non acquisita, oltre ad avere un'estensione di circa mq
9.000,00 (quindi 15 volte più grande di quella acquisita), ricade interamente in zona “C3”. Ciò significa che non ricorrono le condizioni per considerare l'esproprio come “parziale”, ben potendo, la parte residua del fondo, essere utilizzata dal proprietario secondo la destinazione prevista dallo
pagina 10 di 12 strumento urbanistico e non potendosi quindi ritenere che la stessa abbia subito un deprezzamento causato dal distacco della porzione acquisita”.
Senza proporre ancora una volta osservazioni alla CTU, ma direttamente con le note conclusive, il ricorrente ha sostenuto che: “Non c'è dubbio, infine, che la parte residua del fondo, a seguito della operata sottrazione della superficie di mq. 570, abbia subito una svalutazione, atteso che, a seguito di tale espropriazione, il ricorrente scende al di sotto dei previsti 10.000 mq. che consentono la concessione dell'autorizzazione alla lottizzazione, necessaria e propedeutica, quest'ultima, alla realizzazione del piano costruttivo (cfr. art. 19 delle Disp. di Att. del P.r.g. indicate nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla c.t.u.), con conseguente pregiudizio della capacita edificatoria del terreno de quo e, conseguentemente, del suo valore, ragion per cui dovrà provvedersi anche al calcolo ed al riconoscimento economico, con relativa liquidazione a favore del ricorrente, anche di tale perdita di valore del restante terreno a seguito della avvenuta espropriazione parziale ai sensi dell'art. 33 D.p.r. n. 327/2001..”.
Si tratta di una considerazione che non appare condivisibile alla Corte già solo alla luce del dato fattuale secondo cui, visto che la particella 1079 (parte della originaria n. 134) era edificabile solo nella misura del 40% per mq. 283,20, è certo che l'area edificabile della originaria particella n. 134 (di mq.
10.150,00) fosse inferiore a 10.000,00 (mq. 10.150,00 – mq. 283,20) fin da prima dell'acquisizione sanante, dovendosi conseguentemente escludere qualsivoglia aumento dell'indennizzo.
Le spese di lite vanno compensate nella misura dell'intero tenuto conto che la particella in foglio 59, n.
322, in relazione alla quale la domanda è stata rigettata, presenta estensione di mq. 710, superiore ai mq. 570 complessivi delle particelle per cui si è proceduto alla determinazione dell'indennizzo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vanno poste per la metà a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1603/23 R.G.: determina in complessivi € 32.350,00 l'indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale patito in ragione dell'acquisizione delle particelle in catasto al foglio 59, nn. 1079 e 1080 oggetto del provvedimento ex art. 42 bis, DPR 327/2001 in data 9 dicembre 2013; determina in € 3.235,00 l'indennizzo dovuto per il pregiudizio non patrimoniale patito in ragione dell'acquisizione delle aree in questione;
determina in € 9.446,20 l'indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo dell'area in questione;
pagina 11 di 12 ordina al COMUNALE DI SIRACUSA di procedere nelle forme di legge al Controparte_2 deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente delle somme dovute a titolo di indennizzo sì come sopra determinate, oltre interessi legali dal 9.12.2013 alla effettiva costituzione in deposito;
rigetta nel resto;
compensa, nella misura dell'intero, le spese di lite tra le parti. pone le spese di CTU, sì come separatamente liquidate, a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 5 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicola La Mantia Presidente dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca GACA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1603/2023
PROMOSSA DA
Avv. (c.f. , nella qualità di erede legittimo di Parte_1 Pt_2 C.F._1
, nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 17/11/2003, elettivamente Persona_1 domiciliato in Catania nella via Dalmazia, 5, rappresentato e difeso da sé medesimo nonché dell'avv.
RI TE, che unitamente e congiuntamente lo rappresenta e difende per procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AL NC che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note conclusionali –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. distaccata di Catania il 16.6.2020, agiva in giudizio al fine di ottenere “la condanna, previa declaratoria Parte_3 di illegittimità dell'occupazione e trasformazione dell'appezzamento di terreno sito nel territorio del
Comune di Augusta nella c.da Cipollazzo, distinto nel N.C.T. del Comune di Augusta al foglio 59, particelle: n. 322, della superficie complessiva di mq. 1.034, interessato per mq. 710; n. 63, della superfice complessiva di mq. 408, interessato per mq. 92; n. 134, della superfice complessiva di mq.
10.150, interessato per mq. 478, alla restituzione, previa eventuale riduzione in pristino, del predetto stacco di terreno, nonché al risarcimento da occupazione illegittima, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi legali o, in alternativa, previa acquisizione al patrimonio provinciale/consortile del predetto stacco/stacchi di terreno, al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.”.
Si costituiva in giudizio il eccependo che il ricorrente non Controparte_2 aveva dimostrato “la titolarità” della particella in catasto al foglio 59, n. 322 e che comunque difettava la giurisdizione del giudice amministrativo essendo stata adottata delibera del commissario straordinario n. 42 del 9 dicembre 2013, di c.d. acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R.
n. 327/2001.
Con sentenza n. 2131, pubblicata il 10/07/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione distaccata di Catania, preso atto dell'adozione da parte dell'Amministrazione convenuta della deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 9 dicembre 2013, con la quale si era provveduto all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 delle aree interessate dagli espropri per i lavori di ammodernamento della strada provinciale n. 61, declinava la giurisdizione in favore di quella dell'A.G. ordinaria.
Con ricorso in data 15.1.2023 riassumeva la causa dinanzi a questa Corte di Parte_3
pagina 2 di 12 Appello spiegando le seguenti domande:
Piaccia all'adita Corte D'Appello di Catania, contrariis reiectis, in forza dell'adottato provvedimento di acquisizione sanate ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e di quant'altro sopra dedotto e richiesto e previa determinazione del giusto indennizzo dovuto, ritenere e dichiarare il
[...]
, già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, tenuto a corrispondere al ricorrente, nella sopra specificata qualità, un indennizzo corrispondente al valore venale, in esso compreso il ristoro del danno dipendente dalla perdita di valore delle porzioni residue dei terreni de quibus (ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359/1865), della superficie effettivamente occupata delle sopra meglio indicate particelle al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42-bis, primo comma), nonché il risarcimento del danno per
l'occupazione illegittima, da computare a far data dal 11 febbraio 2008 (inizio occupazione illegittima) e che consisterà nell'interesse del 5% sull'accertando valore venale della superficie occupata delle particelle de quibus al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art.
42-bis, terzo comma), il tutto secondo quanto sarà accertato e meglio determinato, non potendosi condividere la generica, incompleta ed incongrua quantificazione fatta dall resistente Controparte_4 con la predetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 9 dicembre 2013, anche a mezzo di C.T.U. di cui si è chiesta, occorrendo, la nomina e, per l'effetto, condannare il predetto
, già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente sig. della Parte_3 relativa/determinanda somma spettantegli con ogni previsto accessorio di legge e sino all'integrale soddisfo;
condannare, infine, il , già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese ed ai compensi del presente
[...] giudizio.
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva anche nel presente Controparte_2 giudizio, limitatamente alla particella in catasto al foglio 59, n. 322, che difettasse in capo al ricorrente titolo alcuno per ottenere il chiesto indennizzo, non risultando che lo stesso fosse proprietario della particella de qua.
Eccepiva altresì la inammissibilità del ricorso, limitatamente alle particelle per cui l'indennizzo sarebbe stato configurabile, in quanto esso resistente era stato dichiarato in dissesto ai sensi dell'art. 244 D.
Lgs. 267/2000 con la conseguenza che, trattandosi di credito maturato prima della dichiarazione di dissesto (2017), il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all'organo straordinario di liquidazione, come pagina 3 di 12 sarebbe dato desumere dagli artt. 254, comma 7 (secondo cui “L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione”) e
248, comma 2 D. Lgs. 267/2000 (secondo cui “Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione”).
Dopo la costituzione del resistente depositava, in data 7.5.2024, “copia della Parte_3 dichiarazione di successione integrativa afferente la particella catastale n. 322, foglio di mappa n. 59, di mq. 1.034, del Comune di Augusta, n. 71, Vol. 9990, già di proprietà del de cuius dell'odierno ricorrente, sig. , nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 17/11/2003, Persona_1 interessata dalla procedura espropriativa/acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del D.p.r. n.
327/2001 oggetto del presente giudizio”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'8.5.2024, la Corte disponeva CTU “affinché, alla luce della documentazione agli atti e di quella che riterrà necessario acquisire, limitandosi alle particelle nn. 63 e 134 del foglio 59 e senza quindi tenere conto della particella n. 322:
1) Accerti se la particella n. 63 del foglio 59 sia stata, in tutto o in parte, oggetto del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis, DPR 327/2001 e risulti occupata dalla sede stradale;
2) Accerti, limitatamente alle due particelle sopra indicate, l'estensione del terreno oggetto di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis, DPR 327/2001;
3) acquisisca il certificato di destinazione urbanistica delle aree;
4) accerti le possibilità legali ed effettive di edificazione dei terreni in questione ai sensi dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del citato T.U.;
5) qualora trattasi di suolo edificabile, determini il valore di mercato dello stesso alla data del decreto di acquisizione, utilizzando diversi metodi di stima ed indicandone il valore a mq.;
6) qualora trattasi di suolo non legalmente edificabile:
- se nel terreno de quo siano effettivamente praticate delle colture, determini l'indennità dovuta secondo il criterio di cui all'art. 40, comma 1, D.P.R.
8.6.2001 n. 327;
- se nel terreno de quo non siano effettivamente praticate delle colture, determini il valore di mercato del suolo alla data del decreto di acquisizione, secondo la destinazione non edificabile, avendo cura comunque di accertare, alla luce di quanto stabilito da Corte Cost. n. 181/2011, se l'area espropriata
pagina 4 di 12 per estensione ed ubicazione, possa in concreto – avuto riguardo alla disciplina urbanistica di riferimento e sia pure all'esito di autorizzazioni amministrative di esercizio – ad “utilizzazioni intermedie”, comunque non edificatorie, tra quelle agricole e quelle edificatorie (quali, a mero titolo esemplificativo, parcheggi, chioschi di vendita e di prodotti e depositi), indicandone in caso positivo il valore di mercato al mq. e i criteri di stima utilizzati
7) applichi, qualora ne sussistano i presupposti di fatto, le regole previste dall'art. 33 D.P.R. 8.6.2001
n. 327 per il caso di espropriazione parziale;
8) individui il periodo di occupazione sine titulo, determinando la relativa indennità ai sensi dell'art.
42 bis, comma terzo, ultima parte, del dpr 2001/327, e quantificando il valore del bene con riferimento
a quello determinato al momento del provvedimento emesso ex art. 42 bis”.
Con istanza in data 25.6.2024 chiedeva integrarsi il mandato conferito al CTU Parte_3 estendendolo anche alla particella in catasto al foglio 59, n. 322.
Tra l'altro, nella istanza in questione, il ricorrente sosteneva che: “Né, per altro, è dato dubitare circa la titolarità (nella predetta veste) della particella de qua in capo al de cuius dell'odierno ricorrente ed oggi in capo a quest'ultimo, come comprovato, oltre che attraverso la già prodotta documentazione di cui sopra, anche dalla pure allegata dichiarazione integrativa di successione riguardante la predetta particella n. 322 del foglio 59 e, dunque, la sicura legittimazione attiva del ricorrente a pretendere il pagamento della giusta indennità e/o risarcimento del danno subito anche con riferimento alla predetta particella, come per le altre, illegittimamente espropriate dalla Controparte_3
, oggi , risultando, per altro, pacifico che “Anche il
[...] Controparte_2 livellario è ricompreso nell'ambito dei soggetti legittimati non solo ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa, in quanto il livello costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all'area in suo possesso, ma anche ad agire in giudizio onde conseguire il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittima espropriazione. In applicazione analogica della disciplina dettata in materia di enfiteusi, deve ritenersi che la previsione di cui all'art. 34, comma 1, d.P.R. n. 327/2001 ("l'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore") valga anche per il livellario, il quale ha quindi titolo a percepire l'indennità di esproprio. Al diritto del livellario di conseguire l'indennità di esproprio non può non corrispondere, peraltro, il diritto dello stesso a reclamare il risarcimento del danno patito per la privazione dell'immobile da parte della Pubblica
Amministrazione in occasione dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti in materia espropriativa (cfr.
pagina 5 di 12 Lecce, sez. III, 27/11/2020, n. 1336)”. CP_5
La Corte, all'esito di interlocuzione con le parti di cui veniva disposta la comparizione, all'udienza del
12.2.2025 non accoglieva l'istanza di integrazione della CTU la quale veniva eseguita e depositata in data 11.7.2025.
All'esito dello scambio delle note conclusionali e della discussione all'udienza del 29.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'indennizzo spettante per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis, DPR 327/2001, delle particelle in catasto al foglio 59, n. 1080 (porzione dell'originaria n. 63 risultante da frazionamento in data 11.3.2010) di mq. 92, e n. 1079 (porzione dell'originaria n. 134 risultante da frazionamento in data 11.3.2010) di mq 478, disposta con la deliberazione del Commissario
Straordinario n. 42 del 9 dicembre 2013, sia quello determinato dal CTU con la sua relazione dell'11.7.2025.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dal resistente in ragione della sottoposizione di esso alla procedura di dissesto Controparte_2 prevista per gli enti locali dagli artt. 244 ss. TUEL.
Secondo il resistente, come anticipato, la richiesta di determinazione dell'indennizzo avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell'organismo straordinario di liquidazione dell'ente atteso che il fatto genetico del credito (ossia il decreto di acquisizione sanante), era anteriore alla dichiarazione di dissesto.
Si tratta di una eccezione senz'altro infondata se è vero, come ha chiarito la S.C., che: “Ai sensi dell'art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), dalla data della dichiarazione di dissesto del e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 dello stesso decreto non possono CP_6 essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si verifica per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro
l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale del né CP_6 alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente” (così Cass., sez. I,
21 febbraio 2025, n. 4582).
Sempre in via preliminare va poi esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente pagina 6 di 12 (rectius di titolarità del diritto all'indennizzo), avuto riguardo alla asserita acquisizione sanante della particella in catasto al foglio 59, n. 322.
Sul punto, come anticipato, l'ente resistente ha contestato che della particella in questione il ricorrente sarebbe titolare/proprietario.
A fronte della detta contestazione è indubbio che sarebbe stato onere del dimostrare di avere Parte_3 titolo all'indennizzo dando prova dell'esistenza del diritto vantato sulla particella in questione.
Ciò il ha inteso fare attraverso la produzione, dopo la contestazione del resistente, di una Parte_3 dichiarazione integrativa di successione del padre , presentata in data 7.5.2024 (a Persona_1 fronte di successione aperta in data 17.11.2003), in cui risulta dichiarato che della particella in questione il de cuius era livellario per il 20% e per il restante 80% “proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale come da allegato”.
Dalla detta dichiarazione risulta che gli allegati erano costituiti da “Copia della prima dichiarazione;
certificazione storica catastale (foglio 59, particella 322); Dichiarazione sostitutiva di certificazione
DPR 448/2000; Modello per l'addebito su c/c imposte successione;
Prospetto di liquidazione;
Modello
F24”. Con il deposito del 7.5.2024 non veniva versato in atti nessuno dei detti allegati.
Nondimeno, con la costituzione in giudizio era stata prodotta dal la visura catastale storica Parte_3 della particella in questione, in cui figura il padre del ricorrente quale livellario per 18/90 (insieme ad altri n. 5 soggetti livellari per i restanti 72/90), unitamente ai nominativi di n. 3 soggetti concedenti in parte.
Ciò posto, premesso che pacificamente la semplice visura catastale (al pari della dichiarazione di successione) non costituisce documento idoneo a fornire la prova dell'esistenza dei diritti reali che da essa risultano, con conseguente inidoneità della produzione de qua ai fini della prova della titolarità, in capo al de cuius, del diritto di livello che effettivamente, al pari dell'enfiteusi, conferirebbe al ricorrente titolo per ottenere l'indennizzo in caso di sua espropriazione/acquisizione sanante, va osservato come ancor più irrilevante si appalesi la documentazione prodotta dal (dichiarazione integrativa di Parte_3 successione e certificazione catastale), al fine di dimostrare che il padre avrebbe acquistato la proprietà della restante parte della particella per usucapione ventennale, risultando a tal fine necessario, pure a fronte dell'automaticità dell'acquisto ex lege, un accertamento in sede giudiziale dello stesso (specie a fronte della formalizzata contestazione della proprietà del bene da parte del soggetto controinteressato), sembrando appena il caso di evidenziare come l'eventuale autocertificazione allegata alla dichiarazione integrativa di successione (peraltro non versata in atti), risulterebbe a tal fine del tutto inutile.
pagina 7 di 12 Alla luce di quanto esposto deve quindi escludersi che abbia titolo ad ottenere Parte_3
l'indennizzo per l'acquisizione sanante della particella in catasto al foglio 59, n. 322, dovendosi tuttavia aggiungere – a valle della questione di legittimazione – che dall'esame del piano particellare allegato al provvedimento di acquisizione sanante (l'unico che in questa sede rilevi a fronte della domanda spiegata dinanzi a questa Corte in unico grado di giudizio, a nulla valendo il piano particellare dell'originario esproprio allegato all'ordinanza n. 17 del 10.12.2002 adottato nell'ambito di una procedura mai conclusa a norma di legge), nemmeno risulta che la particella in questione abbia costituito oggetto del detto provvedimento.
Venendo al merito della controversia si deve ancora una volta in via preliminare evidenziare come il ricorrente abbia spiegato azione volta ad ottenere la determinazione dell'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001 sull'allegato presupposto (mai smentito dal resistente), che al predetto la misura dell'indennizzo stabilita con il decreto di acquisizione sanante non sarebbe stata mai comunicata (ed effettivamente va osservato come, soltanto in sede di operazioni peritali il
[...] di abbia trasmesso al CTU il piano particellare allegato alla Delibera Controparte_2 CP_2
43/2013 di acquisizione sanante, mentre nella detta delibera (versata in atti dal resistente già con la sua costituzione in giudizio), al punto 12, si faceva riferimento al piano particellare con l'importo complessivo della spesa da sostenere per le espropriazioni (rectius acquisizioni), senza indicazione analitica di quanto spettante ai singoli soggetti attinti dal provvedimento).
Nel piano particellare, alle particelle n. 1079 e 1080, integralmente considerate come ricadenti in zona
C3 di PRG, risulta attribuito un valore al mq di € 95,26 e l'indennizzo è calcolato, in relazione alla prima per una superficie acquisita di mq 478, in € 45.534,28 e, in relazione alla seconda per una superficie acquisita di mq 92, in € 2.208,00
In sede di osservazioni alla relazione di CTU provvisoria, il ha chiesto che Controparte_2 venisse ridotto il valore delle aree edificabili al di sotto di quanto accertato dal CTU (€ 92,50 mq.), e quindi già in misura inferiore a quella esposta nel piano particellare.
In sede di note conclusive il ricorrente ha invece chiesto determinarsi l'indennizzo secondo il valore indicato nel piano particellare, ma per un ammontare complessivo alla fine superiore a quello stabilito nel documento in questione (secondo il ricorrente, per il pregiudizio patrimoniale subito in ragione dell'acquisizione sanante di entrambe le particelle, spetterebbero € 54.298,20, mentre nel piano particellare risultano € 47.742,28), e ciò fermo restando che ha anche insistito nella richiesta di applicazione dell'art. 33 DPR 327/2001 per il caso di espropriazione parziale.
pagina 8 di 12 Alla luce della posizione espressa dalle parti, escluso che le stesse abbiano in qualche modo convenuto in ordine alla determinazione dell'indennizzo ex art. 42 bis, DPR 327/2001 (ovviamente in relazione alle sole particelle n. 1079 e 1080), con conseguente cessazione della materia del contendere, ritiene la
Corte che ai fini della delibazione della domanda giudiziale debba farsi affidamento sull'accertamento effettuato dal CTU.
In proposito va osservato come innanzitutto la corretta destinazione urbanistica delle due particelle per cui è causa sia quella indicata dal CTU sulla base del Certificato di Destinazione Urbanistica in atti (da cui risulta che, mentre l'intera particella 1080 ricade in “Zona Omogenea C – sottozona C/3 –
Ampliamento suburbano di Monte Tauro”, solo il 40% della particella 1079 ricade nella appena citata
“Zona Omogenea C – sottozona C/3 – Ampliamento suburbano di Monte Tauro”, mentre il restante
60% ricade in “Zona Omogenea F – Attrezzature urbane e comprensoriali”), atteso che il diverso assunto del ricorrente, secondo cui l'intera particella n. 134, inclusa l'area poi censita, a seguito di frazionamento, sub n. 1079, sarebbe ricaduta in “Zona Omogenea C – sottozona C/3 – Ampliamento suburbano di Monte Tauro”, avrebbe dovuto essere dimostrato, meglio se in sede di osservazioni alla
CTU (nemmeno presentate dal ), attraverso la produzione dello stralcio del PRG, Parte_3 consentendo così al consulente tecnico d'ufficio la opportuna verifica dell'allegazione, altrimenti del tutto irrilevante a fronte della Certificazione Urbanistica in atti della cui conformità alle risultanze del
PRG non vi è ragione di dubitare.
Tanto premesso la determinazione del valore delle aree operata dal CTU risulta tecnicamente fondata, sia avuto riguardo a quelle edificabili, pari ad € 92,50 mq, che avuto riguardo alle restanti, pari ad €
21,40, nei termini analiticamente esposti alle pp. 5 – 12 della CTU a cui si rinvia.
Esclusa la possibilità di procedere alla invocata condanna dell'ente resistente atteso che il presente giudizio, non dissimilmente da quello di opposizione alla stima, è strutturalmente volto alla mera determinazione della indennità di espropriazione (sul punto v. per tutte C.d.S., sez. IV, 24 novembre
2020, n. 7355, secondo cui: “Il contenuto del provvedimento del giudice ordinario, nel pronunciare sull'opposizione alla stima della indennità di espropriazione: a) non può essere quello di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma, perché, una volta determinata definitivamente l'indennità di esproprio, potrebbero residuare diritti di terzi su di essa;
b) può essere solo quello di condanna al deposito presso il della maggiore Controparte_7 somma risultante dall'accertamento giurisdizionale, con conseguente esclusione dell'ingiunzione del pagamento diretto a favore dell'espropriato. Si configura, quindi, un obbligo di facere, consistente nel
pagina 9 di 12 deposito, rientrante nei limiti della cognizione del giudice ordinario” e v. anche Cass., sez. I, 21 agosto
2013, n. 19323), con valenza nei confronti di tutti i comproprietari espropriati (sul punto v. Cass., sez.
I, 18 dicembre 2023, n. 35287, secondo cui: “In caso di espropriazione dei beni indivisi,
l'opposizione del singolo comproprietario alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso”), sulla base di detti valori il
CTU ha calcolato quanto spettante ai sensi dell'art. 42 bis, DPR 327/2001 per l'acquisizione sanante delle aree in questione nei termini appresso trascritti:
“In conclusione, le somme dovute dall'Amministrazione per l'acquisizione sanante, ex art. 42 bis DPR
327/2001, delle due p.lle 1079 e 1080, della superficie complessiva di mq 570,00, ammontano complessivamente ad € 45.031,20 così dettagliate:
- a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale: € 32.350,00;
a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale (nella misura prevista dal comma 1 dell'art.
42 bis, pari al 10% del valore venale dell'area): € 3.235,00
a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione illegittima (nella misura prevista dal comma 3 dell'art. 42 bis, pari al 5% annuo del valore venale dell'area, per l'intero periodo di occupazione senza titolo): € 9.446,20”.
Va da ultimo esaminato se, così come invocato dal ricorrente, l'indennizzo debba essere aumentato facendo applicazione del dettato dell'art. 33 DPR 327/2001, secondo cui: “Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.
Sul punto il collegio aveva dato mandato al CTU applicare “qualora ne sussistano i presupposti di fatto, le regole previste dall'art. 33 D.P.R.
8.6.2001 n. 327 per il caso di espropriazione parziale” ed il
CTU aveva risposto che: “L'area oggetto di acquisizione sanante da parte dell'Amministrazione rappresenta, come detto, una parte di un più ampio fondo di proprietà del ricorrente, estesa circa mq
9.500,00 - costituita dalle p.lle 1079, 1080 (acquisite), 1253 e 63 (non acquisite). L'area acquisita, costituita dalle particelle 1709 e 1080, è estesa mq 570,00 e rappresenta pertanto una modesta porzione dell'intero fondo, mentre la porzione non acquisita, oltre ad avere un'estensione di circa mq
9.000,00 (quindi 15 volte più grande di quella acquisita), ricade interamente in zona “C3”. Ciò significa che non ricorrono le condizioni per considerare l'esproprio come “parziale”, ben potendo, la parte residua del fondo, essere utilizzata dal proprietario secondo la destinazione prevista dallo
pagina 10 di 12 strumento urbanistico e non potendosi quindi ritenere che la stessa abbia subito un deprezzamento causato dal distacco della porzione acquisita”.
Senza proporre ancora una volta osservazioni alla CTU, ma direttamente con le note conclusive, il ricorrente ha sostenuto che: “Non c'è dubbio, infine, che la parte residua del fondo, a seguito della operata sottrazione della superficie di mq. 570, abbia subito una svalutazione, atteso che, a seguito di tale espropriazione, il ricorrente scende al di sotto dei previsti 10.000 mq. che consentono la concessione dell'autorizzazione alla lottizzazione, necessaria e propedeutica, quest'ultima, alla realizzazione del piano costruttivo (cfr. art. 19 delle Disp. di Att. del P.r.g. indicate nel certificato di destinazione urbanistica allegato alla c.t.u.), con conseguente pregiudizio della capacita edificatoria del terreno de quo e, conseguentemente, del suo valore, ragion per cui dovrà provvedersi anche al calcolo ed al riconoscimento economico, con relativa liquidazione a favore del ricorrente, anche di tale perdita di valore del restante terreno a seguito della avvenuta espropriazione parziale ai sensi dell'art. 33 D.p.r. n. 327/2001..”.
Si tratta di una considerazione che non appare condivisibile alla Corte già solo alla luce del dato fattuale secondo cui, visto che la particella 1079 (parte della originaria n. 134) era edificabile solo nella misura del 40% per mq. 283,20, è certo che l'area edificabile della originaria particella n. 134 (di mq.
10.150,00) fosse inferiore a 10.000,00 (mq. 10.150,00 – mq. 283,20) fin da prima dell'acquisizione sanante, dovendosi conseguentemente escludere qualsivoglia aumento dell'indennizzo.
Le spese di lite vanno compensate nella misura dell'intero tenuto conto che la particella in foglio 59, n.
322, in relazione alla quale la domanda è stata rigettata, presenta estensione di mq. 710, superiore ai mq. 570 complessivi delle particelle per cui si è proceduto alla determinazione dell'indennizzo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vanno poste per la metà a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1603/23 R.G.: determina in complessivi € 32.350,00 l'indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale patito in ragione dell'acquisizione delle particelle in catasto al foglio 59, nn. 1079 e 1080 oggetto del provvedimento ex art. 42 bis, DPR 327/2001 in data 9 dicembre 2013; determina in € 3.235,00 l'indennizzo dovuto per il pregiudizio non patrimoniale patito in ragione dell'acquisizione delle aree in questione;
determina in € 9.446,20 l'indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo dell'area in questione;
pagina 11 di 12 ordina al COMUNALE DI SIRACUSA di procedere nelle forme di legge al Controparte_2 deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente delle somme dovute a titolo di indennizzo sì come sopra determinate, oltre interessi legali dal 9.12.2013 alla effettiva costituzione in deposito;
rigetta nel resto;
compensa, nella misura dell'intero, le spese di lite tra le parti. pone le spese di CTU, sì come separatamente liquidate, a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 5 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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