Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 14/02/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6026 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ - EX ARTT. 31 E 117 C.P.A. - del comportamento omissivo, ovvero del SILENZIO RIFIUTO formatosi, per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90, sulla istanza di riesame del divieto di detenzione delle armi presentata il 7 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnato il silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli sulla domanda di revoca del divieto di detenzione armi ex art. 39 del R.D. n. 773/1931 avanzata in data 12.9.2024.
L'istante premette in fatto di essere destinatario del decreto ex art. 39 del T.U.L.P.S. emesso in data 10.12.2019, in ragione della ritenuta carenza sopravvenuta del requisito di affidabilità richiesto dalla vigente disciplina in materia di armi. Sostiene che il presupposto sul quale si fonda il divieto di detenzione armi sarebbe costituito dalla denuncia querela sporta nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 612 c.p. (minacce) da-OMISSIS-in data 12.11.2019 e, tuttavia, evidenzia che alla predetta querela non era seguita l’apertura di alcun procedimento penale a suo carico.
Si duole, pertanto, della inerzia serbata dall'amministrazione sulla richiesta in epigrafe e, in punto di diritto, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione, la violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990, violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, violazione del D.Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 2 della L. n. 241/1990.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente condanna della Prefettura alla conclusione del procedimento amministrativo e all'adozione di un provvedimento espresso e motivato sulla domanda in epigrafe con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia.
Resiste in giudizio l'amministrazione chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 28.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Va premesso che il divieto di detenzioni armi, munizioni e materiali esplodenti, ex art. 39 T.U.L.P.S. - che non contiene, di regola, un limite temporale di efficacia - non può comunque essere permanente, dovendo quindi riconoscersi, in capo al destinatario, un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, a distanza ragionevole di tempo, l'aggiornamento della propria posizione e, in caso di delibazione favorevole, la revoca dell'atto inibitorio (T.A.R. Piemonte, n. 645/2023), alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel rispetto del principio di buon andamento e dei connessi canoni di ragionevolezza e proporzionalità, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto.
Nel caso di specie l'istante, cui è stato imposto il divieto di detenzioni armi nel 2019, sostiene che sarebbero venuti meno i profili indiziari circa la presunta inaffidabilità nella detenzione di armi, tenuto anche conto della non sottoposizione a procedimenti penali e dell'assenza di precedenti condanne.
Poiché è incontestata la situazione di inerzia dell'amministrazione, ferma restando l'ampia discrezionalità riservata in materia dell'Autorità prefettizia, cui è rimesso il prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti segnalate dall'interessato nonché di quelle acquisibili d'ufficio dalle forze di polizia (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5039/2014 e 1521/2014), nella fattispecie considerata trova applicazione il generale obbligo di pronunciarsi sull'istanza di revisione del privato, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 2859/2015).
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di riesame di parte ricorrente, sussistendo l'obbligo dell'amministrazione di provvedere in merito, concludendo il relativo procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/90 entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica del presente provvedimento, con riserva di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante contegno inerte.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario che ha avanzato specifica istanza in calce al libello introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura resistente sull’istanza in motivazione indicate e l'obbligo della stessa di concludere il procedimento di cui in motivazione con provvedimento espresso e motivato entro e non oltre il termine indicato in parte motiva.
Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.