Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01851/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2022, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del diniego n. -OMISSIS-del 21 luglio 2022, notificato in data 18 agosto successivo, relativo alla richiesta di sanatoria edilizia ex lege 724 del 1994, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RI PA, presente l’avv. Matrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti sono proprietari – a seguito di atto di compravendita del -OMISSIS- a rogito -OMISSIS--OMISSIS- da -OMISSIS--OMISSIS-- di un fabbricato costituito da due piani per una volumetria complessiva di mc 381,96, ubicato nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino alla via -OMISSIS-.
Per quel fabbricato, essendo privo di titolo edilizio, l’alienante dei ricorrenti aveva presentato domanda di sanatoria edilizia (prot. n. -OMISSIS- del 1° marzo 1995), ai sensi della legge 724/1994. In data 26 gennaio 2022, l’amministrazione comunale ha notificato ai ricorrenti il preavviso di diniego fondato sul mancato rispetto del termine finale fissato al 31 dicembre 1993, data entro cui le opere da sanare avrebbero dovuto essere ultimate.
I destinatari non hanno prodotto osservazioni, sicché l’amministrazione comunale, con nota prot. n. -OMISSIS-del 21 luglio 2022, notificata il successivo 18 agosto, ha disposto il diniego di sanatoria.
I ricorrenti hanno impugnato il diniego con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, col quale hanno dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Illogicità manifesta.
In via preliminare ed assorbente, il diniego espresso dall’amministrazione sembra erroneamente fare riferimento ad altra pratica di condono edilizio (prot. n. -OMISSIS-del 1° marzo 1995) e non quella presentata per il manufatto dei ricorrenti, identificata al numero -OMISSIS- di pari data.
Siffatta circostanza è integralmente riportata nella parte dispositiva dell’atto di compravendita del 2000, pagina 5, secondo cui: “ ... è stata presentata al Sindaco del comune di Sant’Egidio del Monte Albino domanda di condono per concessione edilizia in sanatoria in data 01.03.1995 prot.n°-OMISSIS-…”.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, della legge 47/1985. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta.
L’amministrazione comunale ha rigettato l’istanza di condono per l’asserita mancanza delle tamponature perimetrali, senza tuttavia considerare che l’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-del 1994, di ingiunzione a sospendere i lavori descriveva l’esistenza di una struttura perfettamente definita per il profilo plano-volumetrico.
L’amministrazione comunale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza del 22 dicembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in videocollegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il ricorso è fondato.
Nel ricostruire i presupposti di fatto della vicenda, i ricorrenti si riconducono al contenuto dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS-del 1994, nella quale sono indicate le opere abusive riscontrate, in senso difforme da quanto riportato nella relazione dai militari dell’Arma dei Carabinieri.
Nello specifico, si menziona l’esistenza di una struttura già definita sotto il profilo plano-volumetrico, anche riguardo alla superficie coperta, con delimitazione degli elementi verticale esterni dell’edificio, delle pareti perimetrali, dei pilastri e dei setti portanti.
Più in particolare, è illustrato quanto segue: “…entrambi i corpi sono composti da piano terra e piano primo costituiti da soli pilastri e solai in c.a. precisando che sul secondo corpo di fabbrica…si nota l’impalcatura in legno del solaio di copertura del primo piano. La superficie coperta del primo corpo di fabbrica è di circa 81,60 mq con una cubatura di circa 554,00 mc, mentre il secondo corpo di fabbrica sviluppa una superficie coperta di circa 132,00 mq ed una cubatura di circa mc 792,00”.
Con quell’ordinanza, l’amministrazione, pertanto, non solo attestava la sussistenza del solaio di copertura del primo piano, oggetto di condono, ma soprattutto la superficie coperta del fabbricato in questione.
Si rammenta che, per un caso del tutto analogo a quello odierno - nel quale era allo stesso modo contestato il richiamo ad una domanda di condono diversa (proprio la n. -OMISSIS- del 1° marzo 1995) e si fa riferimento alla stessa ordinanza sindacale di sospensione dei lavori n. -OMISSIS-del 1994 – questa Sezione, con la sentenza n. -OMISSIS-del 20 giugno 2024, ha precisato che: << … Il Collegio ritiene quindi di confermare l’orientamento secondo cui: “l'art. 43, comma 5, l. 28 febbraio 1985, n. 47 non impiega la dizione di costruzioni o opere ultimate, vale a dire un manufatto completo almeno al rustico, privo solo delle finiture, ma la diversa nozione di strutture realizzate, che può dirsi verificata anche se difettano le tamponature esterne, nei termini in cui questo risultato consenta comunque di percepire la concreta fisionomia del manufatto e la sua destinazione, cioè di identificare nei tratti essenziali l'opera da sanare e completare” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 3806/2022; cfr., in senso conforme, Cons Stato, Sez. VI, sent. n. 39/2014).>>.
Quanto chiarito in quella controversia trova conferma anche per l’odierno ricorso, stante l’identità delle circostanze e delle doglianze dedotte.
3.- Si ravvisano in ogni caso le eccezionali ragioni, in considerazione della natura formale della decisione per rendere irripetibili le spese, in assenza di costituzione dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche nel presente provvedimento indicate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
RI PA, Consigliere, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.