CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SS GI, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8408/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035824979000 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Ricorrente_2, agisce contro l'Agenzia delle entrate riscossione e l'ATOME1 spa in liquidazione, per l'annullamento della cartella n. 29520240035824979000 TARSU/TIA anni 2008,2009, 2010,2011 e 2012 notificata il il 24/9/2024.
Il ricorrente eccepisce il decorso della prescrizione quinquennale di cui all'art. 1 comma 161 della legge
296/2006.
Non si sono cosituite Agenzia delle entrate riscossione ed ATOME1 spa in liquidazione.
Il ricorso è fondato.
Allo stato degli atti deve affermarsi il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006, vista anche la prescrizione già maturata tra il 2012 e il 2019 data di una presunta intimazione di pagamento.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato.
spese compensate.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SS GI, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8408/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035824979000 TARSU/TIA
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 429/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Ricorrente_2, agisce contro l'Agenzia delle entrate riscossione e l'ATOME1 spa in liquidazione, per l'annullamento della cartella n. 29520240035824979000 TARSU/TIA anni 2008,2009, 2010,2011 e 2012 notificata il il 24/9/2024.
Il ricorrente eccepisce il decorso della prescrizione quinquennale di cui all'art. 1 comma 161 della legge
296/2006.
Non si sono cosituite Agenzia delle entrate riscossione ed ATOME1 spa in liquidazione.
Il ricorso è fondato.
Allo stato degli atti deve affermarsi il decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006, vista anche la prescrizione già maturata tra il 2012 e il 2019 data di una presunta intimazione di pagamento.
Spese come da dispositivo
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla l'atto impugnato.
spese compensate.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso