Sentenza breve 15 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 15/07/2022, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 01237/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00648/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'avviso pubblico per chiamata diretta nominativa di n. 2 unità di coadiutore amministrativo cat B) presso ASL Lecce, riservato alle categorie protette (familiari superstiti di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, familiari superstiti di vittime del dovere, orfani o, in alternativa, il coniuge superstite dei deceduti a causa di lavoro, testimoni di giustizia), pubblicato sul sito internet della ASL Lecce in data 30/03/2022 nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, e/o consequenziale, ivi compresa la graduatoria finale e la conseguente assunzione per chiamata diretta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv.to D. Lorenzo per la parte ricorrente, avv.to F. Romano per la P.A.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che parte ricorrente espone:
- a) di essere figlia di vittima del dovere, come tale inserita nelle liste speciali delle categorie protette ai fini delle assunzioni per chiamata diretta;
- b) di aver comunicato all’ASL di Lecce la propria disponibilità all’assunzione nelle date 9.10.2018 e 5.2.2019;
- c) che, con determina dirigenziale n. 4 del 10.01.20, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) approvava un avviso di selezione pubblica riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, L. n. 68/99, iscritte negli appositi elenchi tenuti presso gli uffici di collocamento, finalizzato all’assunzione di 2 unità presso l’ASL di Lecce, per il profilo di coadiutore amministrativo, cat. B, CCNL Sanità;
- d) che, per la suddetta ragione, l’ASL comunicava alla ricorrente, con mail del 10.2.2020 ed in quanto iscritta nei suddetti elenchi speciali, l’esistenza del suddetto avviso, al quale la ricorrente partecipava, senza tuttavia sortire l’effetto della collocazione utile nella graduatoria finale;
- e) che analoga situazione si verificava nel 2021 (cioè pubblicazione di un avviso pubblico per 9 posti di coadiutore amministrativo presso l’ASL, seguito da mail dell’ASL alla ricorrente del 15.4.2021 con cui si avvisava l’interessata della esistenza di tale avviso, partecipazione della ricorrente senza esito a lei favorevole);
- f) che apprendeva di un avviso pubblicato sul sito dell’ASL Lecce il 30 marzo 2022 per chiamata diretta nominativa di 2 unità di collaboratore amministrativo, con scadenza del termine di presentazione delle domande a 30 giorni, al quale non ha potuto partecipare per non averne avuto notizia.
2) Rilevato che di tale avviso si duole parte ricorrente, la quale deduce che:
- a) l’avviso suddetto non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così violandosi l’art. 4, comma 1, D.P.R. n. 487/1994, che, nel prevedere il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici dal momento di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, impone un obbligo generalizzato di pubblicare i bandi di concorso in Gazzetta Ufficiale;
- b) inoltre, diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti (v. narrativa in fatto), l’ASL non ha comunicato alla ricorrente la pubblicazione dell’avviso per cui è causa, così impedendole di presentare la propria candidatura.
3) Rilevato che, alla camera di consiglio del 12 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
4) Ritenuto che vada dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. (come al riguardo eccepito dall’ASL) per le ragioni che seguono:
- a) la giurisprudenza ha evidenziato che la procedura di assunzione per chiamata diretta delle categorie protette ricade nella cognizione del G.O., in quanto « non è assimilabile alle procedure concorsuali cui fa riferimento il […] comma 4 dell’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001. Ciò in quanto la relativa disciplina non lascia alcuno spazio di discrezionalità alla P.A. in relazione alla posizione soggettiva dell’iscritto nelle liste delle categorie protette, che si configura come diritto al posto quale appartenente alle citate categorie protette (in termini, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II quater, n. 245/2008, cit., proprio in relazione ad un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della graduatoria relativa all’avviso pubblico di avviamento a selezione presso il collocamento mirato della Provincia di Viterbo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12.3.1999, n. 68 - orfani e vedove per lavoro/servizio, profughi ecc. - iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio della Provincia medesima)… » (T.A.R. Lecce, Sezione Terza, n. 1533 del 23 ottobre 2018, resa in un caso di impugnazione di una graduatoria stilata a valle di un avviso di selezione per chiamata diretta, e, in termini analoghi, T.A.R. Bari n. 793 del 3 giugno 2019, relativa a una controversia avente «… ad oggetto gli atti dello speciale procedimento selettivo finalizzato all’assunzione obbligatoria al lavoro delle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 …»);
- b) anche nel caso di specie, pur non essendo impugnata la graduatoria stilata a valle della procedura speciale di assunzione, viene contestato, a monte, lo stesso avvio di tale procedura per mancata pubblicazione nella G.U. dell’avviso o, comunque, per mancata previa comunicazione dello stesso alla ricorrente;
- c) ne consegue che la ricorrente deduce, sotto il profilo del petitum sostanziale, la violazione del suo diritto soggettivo all’assunzione in ragione della asserita illegittimità della procedura dell’ASL, procedura che, non essendo un concorso pubblico (alla luce della giurisprudenza sopra richiamata), si colloca al di fuori dell’operatività dell’art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001 e i cui asseriti vizi, quindi, possono essere scrutinati dal G.O.
5) Ritenuto, quindi, che vada dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo, per le ragioni esposte, quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. (« Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato» ).
6) Ritenuto di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO