CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 19/01/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 509/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 34/2023 depositato il 03/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 SI ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - SI - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 SI ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1133/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi: - SILENZIO RIFIUT REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso il silenzio - rifiuto maturato sulla richiesta di rimborso presentata in data 27/11/2019 all'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 24.836,03
Il preteso credito nasceva da una proposta di compensazione inviata alla contribuente dalla OS ex art. 28 ter D.P.R. 602/1973 da cui risultava che l'importo a debito era dato dalla cartella n. 29520150004910231011 per Registro anno 2011 . Occorre premettere che La Ricorrente_1 risultava essere codebitore solidale assieme al marito sig. Nominativo_2 dell'importo di € € 23.027,48 per l'imposta di registro per registrazione della sentenza n. 634/2011 pronunciata dalla corte d'appello di SI .
L'importo le veniva richiesto in data 26/5/2015 con la cartella n. 29520150004910231011 .
La cartella si originava dall'avviso di liquidazione n. 2011/001/SC/000000634/0/008 che altro coobbligato
, tale Nominativo_3 , provvedeva ad impugnare con ricorso conclusosi con la sentenza di accoglimento del 17/11/2016 , la n.7233/16 pronunciata dalla sez 3 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di
SI.
L'Agenzia proponeva appello avverso la sentenza n. 7233/2016 , che assumeva il n. 4676/2017 di RG .
Il 1° Giudice nel giudizio per cui è causa , rigettava il ricorso della Ricorrente_1 e specificatamente riteneva non dovuto il rimborso poiché l'appello portante il n. 4676/2017 di RG avente ad oggetto l'avviso di liquidazione originario era ancora pendente e non poteva invocarsi l'estensione del decisum di 1° grado ottenuto dal Nominativo_3 poiché non era ancora intervenuta sentenza passata in giudicato . Rigettato il ricorso sull'assenza di giudicato, il 1° Giudice non entrava nel merito del rimborso pur dando atto della contestazione in ordine alla prova della spettanza sollevata dall'Agenzia .
Appellava la contribuente chiedendo la riforma della sentenza e specificatamente il rimborso della somma richiesta poiché l'avviso di liquidazione da cui era scaturita la cartella n. . 29520150004910231011, era stato annullato.
L'Agenzia insisteva nella tenutezza dell'imposta di registro principale dovuta per la registrazione della sentenza civile nel cui procedimento la Ricorrente_1 era parte e nell'assenza di prova sull'importo richiesto a rimborso.
Nelle more, la sez 2 della CGT II Sicilia sez staccata di SI nell'appello n. 4676/2017 RG , il
14/3/2025 pronunciava la sentenza n.2067/2025 con la quale confermava la sentenza impugnata ,che aveva annullato l'avviso di liquidazione n. 2011/001/SC/000000634/0/008 e rigettava l'appello dell'Agenzia . La contribuente depositava anche il passaggio in giudicato della predetta sentenza con relativa attestazione.
All'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento n. 29520150004910231011 che aveva generato il debito in capo alla Ricorrente_1 si fondava sull'avviso di liquidazione n. 2011/001/SC/000000634/0/008 che era stato annullato con sentenza n.2067/2025 pubblicata il 14/3/2025, pronunciata da altra sezione di questa Corte e passata in giudicato. Conseguentemente il debito preteso ed azionato dall'agenzia delle Entrate non era più dovuto.
“In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobligato, secondo la regola generale stabilità dall'art. 1306 cod. civ., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva” (Sez. 5,
Sentenza n. 9577 del 19/04/2013).
Secondo l'art. 1306 c. c., "la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori”. In deroga a tale principio, il secondo comma dell'art. 1306 cod. civ. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali). Il processo tributario è processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi.
Considerato che
i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento di un atto, ovvero la espulsione dal mondo del diritto del medesimo, vale erga omnes. Ciò implica che l'annullamento ottenuto dal condebitore è annullamento dell'unico atto impositivo ed esso esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Circostanza verificatasi nel caso di specie .
In ordine all'importo di € 24.836.03 risulta inequivocabilmente da un atto formato da un soggetto terzo qual è la OS che la compensazione proposta ai sensi del 28 ter indicava come debito a carico della Ricorrente_1 proprio la cartella n. 29520150004910231011 avente ad oggetto Registro anno 2011 il cui importo era di € 24.836,03 a fronte di un credito di 35.984,60 ; la differenza di € 11.148,57 risultava essere stato accreditato in data 30/6/2016 con causale “ rimborso imposte” come da estratto conto allegato in atti. Nessun documento di segno contrario che potesse far ipotizzare la restituzione/rimborso della somma di € 24.836,03in favore della Ricorrente_1 , veniva prodotto dall'Agenzia.
Ciò determina la legittimità del rimborso richiesto a cui andranno applicati gli interessi di legge dalla data di pagamento (25/05/2016) fino all'effettivo soddisfo. Le spese, considerato che la sentenza n.
2067/2025 , è divenuta irrevocabile solo ad ottobre 2025 , successivamente alla proposizione dell'appello per cui è causa , possono interamente compensarsi nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Ordina all'Agenzia delle Entrate di disporre il rimborso in favore di Ricorrente_1 della somma di
€ 24.836.03 oltre gli interessi di legge maturati dalla data di pagamento (25/05/2016) fino all'effettivo soddisfo . Spese compensate in entrambi i gradi.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est. AR BR ON
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 34/2023 depositato il 03/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 SI ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - SI - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 SI ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1133/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 3 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi: - SILENZIO RIFIUT REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso il silenzio - rifiuto maturato sulla richiesta di rimborso presentata in data 27/11/2019 all'Agenzia delle Entrate per l'importo di € 24.836,03
Il preteso credito nasceva da una proposta di compensazione inviata alla contribuente dalla OS ex art. 28 ter D.P.R. 602/1973 da cui risultava che l'importo a debito era dato dalla cartella n. 29520150004910231011 per Registro anno 2011 . Occorre premettere che La Ricorrente_1 risultava essere codebitore solidale assieme al marito sig. Nominativo_2 dell'importo di € € 23.027,48 per l'imposta di registro per registrazione della sentenza n. 634/2011 pronunciata dalla corte d'appello di SI .
L'importo le veniva richiesto in data 26/5/2015 con la cartella n. 29520150004910231011 .
La cartella si originava dall'avviso di liquidazione n. 2011/001/SC/000000634/0/008 che altro coobbligato
, tale Nominativo_3 , provvedeva ad impugnare con ricorso conclusosi con la sentenza di accoglimento del 17/11/2016 , la n.7233/16 pronunciata dalla sez 3 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di
SI.
L'Agenzia proponeva appello avverso la sentenza n. 7233/2016 , che assumeva il n. 4676/2017 di RG .
Il 1° Giudice nel giudizio per cui è causa , rigettava il ricorso della Ricorrente_1 e specificatamente riteneva non dovuto il rimborso poiché l'appello portante il n. 4676/2017 di RG avente ad oggetto l'avviso di liquidazione originario era ancora pendente e non poteva invocarsi l'estensione del decisum di 1° grado ottenuto dal Nominativo_3 poiché non era ancora intervenuta sentenza passata in giudicato . Rigettato il ricorso sull'assenza di giudicato, il 1° Giudice non entrava nel merito del rimborso pur dando atto della contestazione in ordine alla prova della spettanza sollevata dall'Agenzia .
Appellava la contribuente chiedendo la riforma della sentenza e specificatamente il rimborso della somma richiesta poiché l'avviso di liquidazione da cui era scaturita la cartella n. . 29520150004910231011, era stato annullato.
L'Agenzia insisteva nella tenutezza dell'imposta di registro principale dovuta per la registrazione della sentenza civile nel cui procedimento la Ricorrente_1 era parte e nell'assenza di prova sull'importo richiesto a rimborso.
Nelle more, la sez 2 della CGT II Sicilia sez staccata di SI nell'appello n. 4676/2017 RG , il
14/3/2025 pronunciava la sentenza n.2067/2025 con la quale confermava la sentenza impugnata ,che aveva annullato l'avviso di liquidazione n. 2011/001/SC/000000634/0/008 e rigettava l'appello dell'Agenzia . La contribuente depositava anche il passaggio in giudicato della predetta sentenza con relativa attestazione.
All'udienza del 12/1/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento n. 29520150004910231011 che aveva generato il debito in capo alla Ricorrente_1 si fondava sull'avviso di liquidazione n. 2011/001/SC/000000634/0/008 che era stato annullato con sentenza n.2067/2025 pubblicata il 14/3/2025, pronunciata da altra sezione di questa Corte e passata in giudicato. Conseguentemente il debito preteso ed azionato dall'agenzia delle Entrate non era più dovuto.
“In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobligato destinatario di un atto impositivo di avvalersi della sentenza favorevole emessa in un giudizio promosso da altro coobligato, secondo la regola generale stabilità dall'art. 1306 cod. civ., presuppone che detta decisione sia divenuta definitiva” (Sez. 5,
Sentenza n. 9577 del 19/04/2013).
Secondo l'art. 1306 c. c., "la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori”. In deroga a tale principio, il secondo comma dell'art. 1306 cod. civ. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali). Il processo tributario è processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi.
Considerato che
i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento di un atto, ovvero la espulsione dal mondo del diritto del medesimo, vale erga omnes. Ciò implica che l'annullamento ottenuto dal condebitore è annullamento dell'unico atto impositivo ed esso esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Circostanza verificatasi nel caso di specie .
In ordine all'importo di € 24.836.03 risulta inequivocabilmente da un atto formato da un soggetto terzo qual è la OS che la compensazione proposta ai sensi del 28 ter indicava come debito a carico della Ricorrente_1 proprio la cartella n. 29520150004910231011 avente ad oggetto Registro anno 2011 il cui importo era di € 24.836,03 a fronte di un credito di 35.984,60 ; la differenza di € 11.148,57 risultava essere stato accreditato in data 30/6/2016 con causale “ rimborso imposte” come da estratto conto allegato in atti. Nessun documento di segno contrario che potesse far ipotizzare la restituzione/rimborso della somma di € 24.836,03in favore della Ricorrente_1 , veniva prodotto dall'Agenzia.
Ciò determina la legittimità del rimborso richiesto a cui andranno applicati gli interessi di legge dalla data di pagamento (25/05/2016) fino all'effettivo soddisfo. Le spese, considerato che la sentenza n.
2067/2025 , è divenuta irrevocabile solo ad ottobre 2025 , successivamente alla proposizione dell'appello per cui è causa , possono interamente compensarsi nei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Ordina all'Agenzia delle Entrate di disporre il rimborso in favore di Ricorrente_1 della somma di
€ 24.836.03 oltre gli interessi di legge maturati dalla data di pagamento (25/05/2016) fino all'effettivo soddisfo . Spese compensate in entrambi i gradi.
Così deciso in Camera di Consiglio il 12/1/2026
Il Presidente est. AR BR ON