TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3581/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesco Figliomeni
E
CP_1
Avv. Palma Diroma
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato e considerato anche quanto dedotto nelle note del
18.11.2025 in ordine alla avvenuta separazione di fatto dei coniugi: I. autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
II. disporre che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
II. Il Signor AL ME si impegna a versare al coniuge AN CI - in una unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza con la quale
Codesto Tribunale pronuncerà la loro personale separazione - l'importo di euro 50.000,00 quale corrispettivo della quota di proprietà della Signora CI dell'immobile sito in Ardea;
nei sei mesi successivi il Signor AL ME si obbliga a donare l'intero immobile di Ardea, divenuto frattanto di sua esclusiva comproprietà, ai due figli DA
ME e ON ME riservando a sé il diritto di usufrutto vitalizio. Resteranno a cura e spese del sig. AL ME le spese notarili di acquisto della quota di proprietà della Signora CI e di donazione ai figli del predetto immobile.
V. Quanto invece all'immobile adibito a casa coniugale sito in Roma alla Via Olevano
Romano 225 ed in comproprietà in regime di comunione tra i coniugi, il Sig. ME
AL si obbliga a frazionare in due unità immobiliari autonome e distinte l'immobile in parola, attualmente censito in Catasto Fabbricati al foglio 642, part. 137, sub 44, cat. A/3 classe 3, vani 6,5, avendo già incaricato un tecnico dei relativi adempimenti giusta CILA che si allega e che viene sottoscritta dai coniugi. A seguito della presentazione di detta
CILA, è stato disposto che l'appartamento sarà diviso in modo tale che l'unità a destra con accesso int. 1/A, di 45 mq composta da ingresso, soggiorno, disimpegno, bagno e camera, delimitata dal colore rosso nella piantina allegata alla CILA, sarà assegnata in proprietà esclusiva alla Signora AN CI, mentre l'altra unità a sinistra con accesso int. 1/B, di 64 mq composta da ingresso, disimpegno, bagno, cucina, soggiorno/letto e balcone, delimitata dal colore blu nella piantina alla CILA, sarà assegnata in proprietà esclusiva al Signor AL ME. Quest'ultimo si farà carico di tutte le spese, oneri e imposte, anche notarili, necessari alla regolarizzazione del suddetto frazionamento ed assegnazione, il tutto entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
le parti si danno reciprocamente atto che il termine in parola potrà essere prorogato di ulteriore 6 (sei) mesi nella sola ipotesi che gli adempimenti di carattere edilizio urbanistico non consentano l'assegnazione nel termine semestrale convenuto tra le parti. Resterà pure a carico del Signor AL ME la regolarizzazione millesimale relativamente agli oneri condominiali con predisposizione delle nuove tabelle nelle more gli oneri condominiali saranno corrisposti al 50% tra i coniugi..
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 22.7.1974 in Grottaferrata (RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974 , parte II, atto n. 145, serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 21.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3581/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesco Figliomeni
E
CP_1
Avv. Palma Diroma
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato e considerato anche quanto dedotto nelle note del
18.11.2025 in ordine alla avvenuta separazione di fatto dei coniugi: I. autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
II. disporre che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
II. Il Signor AL ME si impegna a versare al coniuge AN CI - in una unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza con la quale
Codesto Tribunale pronuncerà la loro personale separazione - l'importo di euro 50.000,00 quale corrispettivo della quota di proprietà della Signora CI dell'immobile sito in Ardea;
nei sei mesi successivi il Signor AL ME si obbliga a donare l'intero immobile di Ardea, divenuto frattanto di sua esclusiva comproprietà, ai due figli DA
ME e ON ME riservando a sé il diritto di usufrutto vitalizio. Resteranno a cura e spese del sig. AL ME le spese notarili di acquisto della quota di proprietà della Signora CI e di donazione ai figli del predetto immobile.
V. Quanto invece all'immobile adibito a casa coniugale sito in Roma alla Via Olevano
Romano 225 ed in comproprietà in regime di comunione tra i coniugi, il Sig. ME
AL si obbliga a frazionare in due unità immobiliari autonome e distinte l'immobile in parola, attualmente censito in Catasto Fabbricati al foglio 642, part. 137, sub 44, cat. A/3 classe 3, vani 6,5, avendo già incaricato un tecnico dei relativi adempimenti giusta CILA che si allega e che viene sottoscritta dai coniugi. A seguito della presentazione di detta
CILA, è stato disposto che l'appartamento sarà diviso in modo tale che l'unità a destra con accesso int. 1/A, di 45 mq composta da ingresso, soggiorno, disimpegno, bagno e camera, delimitata dal colore rosso nella piantina allegata alla CILA, sarà assegnata in proprietà esclusiva alla Signora AN CI, mentre l'altra unità a sinistra con accesso int. 1/B, di 64 mq composta da ingresso, disimpegno, bagno, cucina, soggiorno/letto e balcone, delimitata dal colore blu nella piantina alla CILA, sarà assegnata in proprietà esclusiva al Signor AL ME. Quest'ultimo si farà carico di tutte le spese, oneri e imposte, anche notarili, necessari alla regolarizzazione del suddetto frazionamento ed assegnazione, il tutto entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
le parti si danno reciprocamente atto che il termine in parola potrà essere prorogato di ulteriore 6 (sei) mesi nella sola ipotesi che gli adempimenti di carattere edilizio urbanistico non consentano l'assegnazione nel termine semestrale convenuto tra le parti. Resterà pure a carico del Signor AL ME la regolarizzazione millesimale relativamente agli oneri condominiali con predisposizione delle nuove tabelle nelle more gli oneri condominiali saranno corrisposti al 50% tra i coniugi..
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 22.7.1974 in Grottaferrata (RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1974 , parte II, atto n. 145, serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 21.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi