Ordinanza collegiale 17 maggio 2022
Ordinanza cautelare 5 luglio 2022
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 25/06/2025, n. 12573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12573 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04317/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4317 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cacchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti attitudinali – del 23.02.2022, con il quale, esprimendo la valutazione complessiva “Non Compatibile” lo si giudica “INIDONEO” al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale bandito con nota n. -OMISSIS- del 28.10.2021;
delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento del ricorrente; della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il 22.02.2022 n.-OMISSIS-
della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il 23.02.2022 n. -OMISSIS-;
del verbale del 23.02.2022 n. -OMISSIS- della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, qualora interpretati in malam partem;
delle Norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Sezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS- del 28.10.2021;
ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e in subordine, per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.c. al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare gli accertamenti attitudinali per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità conseguito al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale bandito in data 28 ottobre 2021 dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.
Adduce i seguenti motivi:
I.. “ Violazione di legge – eccesso di potere per carenza ed erronea rappresentazione o travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e contraddittorietà - violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza - eccesso di potere per illogicità manifesta o carenza o insufficienza della motivazione – violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990”.
Lamenta la lacunosità e contraddittorietà del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli Accertamenti Attitudinali nei suoi confronti. Ne contesta i presupposti poiché sarebbero contraddetti dalla relazione tecnica di parte a firma del Prof. Dott. Francesco Tortorano - psicologo terapeuta Specializzato in Psicoterapia Psicoanalitica Perfezionato in Psicodiagnostica- depositata in atti.
Inoltre il giudizio della commissione per gli accertamenti attitudinali risulterebbe in contrasto con il giudizio di idoneità espresso solo un giorno prima dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici che ha attribuito al ricorrente un coefficiente pari a 1.
La motivazione contenuta nel provvedimento di non idoneità non farebbe riferimento agli specifici requisiti richiesti dal bando per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, per cui il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto sostanziale di motivazione.
II. “E ccesso di potere sotto il profilo dell’errata valutazione dei fatti – difetto ed erroneità dei presupposti – eccesso di potere per travisamento dei fatti ed irragionevolezza. difetto di motivazione per differente profilo.”
Il giudizio di inidoneità ivi gravato sarebbe viziato poiché “ l’odierno ricorrente possiede tutti i requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti dal bando e dalle sue norme tecniche ” e sempre per difetto di motivazione.
III. “V iolazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 10 bis della l. n. 241 del 1990. violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del decreto del presidente della repubblica 29.10.2001, n. 461”.
L’illegittimità del giudizio gravato deriverebbe infine da vizi procedimentali, avendo l’Amministrazione omesso la notifica preliminare di un atto di preavviso e, in ogni caso, non avendo posto il ricorrente nella condizione di instaurare un contraddittorio con l’organo accertatore.
2. Si sono costituite le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza collegiale del 17 maggio 2022 n. -OMISSIS- è stata disposta l’acquisizione di una documentata relazione illustrativa dell’Amministrazione sui fatti di causa e sugli elementi che hanno indotto la Commissione alla negativa valutazione sul candidato.
4. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri hanno provveduto all’adempimento istruttorio depositando ciascuno una relazione sui fatti di causa e la relativa documentazione.
5. All’esito della camera di consiglio del 1° luglio 2022 con ordinanza n. -OMISSIS- del 2022 l’istanza cautelare è stata respinta sulla base della seguente motivazione: “ Rilevato che il ricorso investe il giudizio di non idoneità al reclutamento espresso dai professionisti esperti nominati come membri dell’apposita Commissione di valutazione ai fini della selezione e del reclutamento degli aspiranti;
Ritenuto che tale giudizio costituisce espressione di una valutazione tecnico- discrezionale riservata agli organi competenti dell’Amministrazione, i cui giudizi non possono essere censurati con successo in sede giurisdizionale, se non per ragioni di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza e/o errore su elementi di fatto;
Ritenuto che tali profili non paiono manifestarsi nella specie in quanto, sulla base di quanto riferito dall’Amministrazione nella propria relazione tecnico-illustrativa (doc. 1 dep. 23.5.2022): la selezione attitudinale si basa su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi desunti dalle risposte alle batterie di test che sono stati somministrati al candidato; l’inevitabile elemento valutativo, per quanto opinabile, vede il concorso di diverse professionalità ed il confronto collegiale delle diverse valutazioni; in ogni caso il giudizio appare congruamente motivato sotto tutti i profili rilevanti, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento (vedi relazione tecnica res.);
Considerato che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, “Il ‘giudizio attitudinale’ è caratterizzato dall’esercizio della discrezionalità tecnica e, quindi, è riservato agli organi tecnici dell’Amministrazione (individuati dalla normativa di riferimento), sicché il sindacato giurisdizionale risulta limitato alla verifica della sussistenza dell’evidente incongruità o della manifesta irragionevolezza degli esiti delle valutazioni eseguite (Cons. Stato, Sez. IV, 25 febbraio 2020, n. 1402)” (ex multis cfr. TAR Lazio, I-bis, 24.12.2021, n. 13466);
Ritenuto, con riferimento alle osservazioni critiche prodotte dal consulente tecnico di parte (psicologo), che la valutazione attitudinale costituisce accertamento sul carattere e sulla personalità del candidato, finalizzato ad una prognosi di compatibilità e adattabilità di tale personalità ad un contesto lavorativo peculiare, quale quello militare, connotato (come comunemente noto) da attività stressanti, rigida gerarchia, disciplina rigorosa, esposizione ad imprevisti e pericoli ecc., che richiedono doti specifiche non possedute da qualsiasi soggetto “sano” e che, in ogni caso, non debbono confondersi con valutazioni di indole psicologica o psicopatologica, non rilevanti nella specie stante l’idoneità del ricorrente sotto il distinto profilo psico-fisico”.
6. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 16 maggio 2025 la causa è passata in decisione, dopo che il Collegio ha rilevato ai sensi dell’art. 73, co 3 c.p.a. un possibile profilo di improcedibilità del ricorso, per mancata impugnazione della graduatoria finale.
7. Il Collegio ritiene di prescindere dalla improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso in questione, attesa la palese infondatezza dello stesso.
8. Con i primi due motivi di ricorso strettamente connessi sul piano logico e contenutistico, parte ricorrente sostiene in sintesi che il giudizio finale espresso nei suoi confronti dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali nell’ambito della procedura concorsuale in questione sarebbe illegittimo perché illogico, contraddittorio ed errato (produce al riguardo una relazione medica di uno psicologo-psicoterapeuta che contraddice le risultanze della Commissione sulla inidoneità del ricorrente) e perché privo di una sostanziale motivazione.
8.1 I motivi sono infondati.
8.2 Occorre premettere che il concorso in questione prevedeva diverse fasi di valutazione riferite a prove e verifiche così specificate nel bando:
— prova scritta di selezione;
— prove di efficienza fisica;
— accertamenti psico-fisici, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica;
— accertamenti attitudinali;
— valutazione dei titoli.
Il ricorrente non è stato ritenuto idoneo all’esito degli accertamenti attitudinali, condotti attraverso una procedura così articolata:
“ -somministrazione all'aspirante delle prove attitudinali che, nel loro insieme, costituiscono il "protocollo testologico" e, nel particolare, sono costituite da: test di massima performance, DT8, test di performance tipica, MMPI-2 e reattivo della figura umana e questionario informativo per carabinieri effettivi;
-disamina del protocollo testologico da parte dell'Ufficiale Psicologo al cui esito redige apposita "Relazione Psicologica";
-intervista attitudinale di selezione con l'aspirante condotta da un Ufficiale Perito Selettore che riepiloga le proprie considerazioni nella "Scheda di valutazione attitudinale"
-esame degli atti endoprocedimentali, contenuti all'interno del "Raccoglitore prove attitudinali", ed il colloquio di verifica da parte della Commissione Attitudinale per il riscontro del possesso dei requisiti attitudinali dell'aspirante;
-espressione del giudizio attitudinale definitivo da parte della Commissione Attitudinale.”
Nella relazione del Ministero si evidenzia come la procedura di selezione attitudinale posta in essere dall'Amministrazione militare sia fondata su test, interviste e colloqui, universalmente riconosciuti dal mondo scientifico, che ne garantiscono la scientificità e la standardizzazione, tanto anche al fine di dare attuazione ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità.
8.3 Dunque il giudizio finale ivi gravato costituisce l’esito di una procedura articolata che utilizza più strumenti aventi un fondamento scientifico (somministrazione di test e relativa valutazione, colloquio con l'Ufficiale Perito Selettore e colloquio collegiale con la Commissione) per pervenire alla formazione del giudizio stesso da parte della Commissione.
Si tratta di un giudizio rimesso alla discrezionalità tecnica dell’organo competente con conseguente sottrazione al sindacato di legittimità in sede giurisdizionale, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti assunti ad oggetto di valutazione o per manifesta illogicità di quest’ultima ed incongruenza delle relative conclusioni (Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2021, n.4989; sez. IV, 26 novembre 2018, n.6668; sez. III, 5 marzo 2013, n.1326; sez. VI, 15 giugno 2006, n.3512).
Profili che non ricorrono nel caso di specie, atteso che la Amministrazione risulta aver seguito la procedura indicata nel bando e fondato la selezione attitudinale, come esposto nella relazione tecnico-illustrativa del Ministero della difesa depositata in atti, su un metodo scientifico consolidato e standardizzato.
8.4 Né l’eventuale opinabilità delle conclusioni cui perviene la Commissione, messe in dubbio dalla diversa valutazione del consulente di parte nella relazione depositata dal ricorrente, è sufficiente per ritenerne l’erroneità e richiedere una rivalutazione del giudizio di inidoneità.
La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “ …gli accertamenti psicoattitudinali svolti in ambito concorsuale sono tendenzialmente irripetibili e devono avere luogo e rilievo all’interno della procedura concorsuale. Si tratta, infatti, di accertamenti: i) svolti da organi dell’amministrazione dotati di apposita competenza tecnica, a cui non possono per legge essere equiparati altri organi; ii) attinenti ad un preciso momento storico coincidente con la singola procedura concorsuale: a nulla rileva, perciò, che in un momento diverso, anteriore o successivo, la diagnosi risulti differente; iii) che devono rispettare la par condicio tra i partecipanti al concorso che sarebbe violata qualora si desse rilevanza, per un singolo candidato, ad altri accertamenti, effettuati in un momento anteriore o successivo. (Cons. Stato, sez. II, 14 settembre 2021 n.6285; sez. IV, 5 ottobre 2020, n. 5819)
Al riguardo, la giurisprudenza ha osservato che, “ove in sede giudiziale sia disposta verificazione sull’idoneità psicofisica del candidato, l’organismo verificatore potrà in ipotesi accertare l’attuale obiettività psichiatrica negativa di questi, ma ciò nulla dice sulla situazione psichica del candidato medesimo al precedente momento in cui è stato valutato dalla commissione in sede concorsuale. Né può obiettarsi, sul punto, che – sempre in ipotesi – tra il giudizio della commissione e quello del verificatore sia intercorso un lasso di tempo breve, perché per i test psicoattitudinali – diversamente da altri esami – la situazione del soggetto che vi si sottopone ben può mutare anche in un arco temporale ristretto: profilo, questo, che fa riemergere la necessità di rispettare la par condicio nei confronti degli altri partecipanti al concorso. Del resto, per i suddetti accertamenti vige la regola “tempus regit actum”, secondo cui eventuali risultanze difformi rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla commissione all’uopo preposta”. (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2020, n. 4641)” (Cons. St., sez. I, parere 14 novembre 2024 n. 1383).
8.5 Inconferente, infine, rispetto all’asserita illogicità e contraddittorietà della valutazione della Commissione è il giudizio di idoneità ottenuto dal ricorrente con riferimento agli accertamenti psicofisici, trattandosi di giudizi aventi un diverso oggetto. Diversa è infatti l’efficienza fisica e psicofisica, intesa come assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, rispetto alla attitudine del candidato intesa come propensione alla specifica attività per cui è fatta la selezione; è richiesto, difatti, all'aspirante uno specifico profilo attitudinale risultante di compositi requisiti attitudinali per poter ricoprire un determinato profilo, che devono essere posseduti tutti poiché ritenuti capacità indispensabili per l’espletamento delle specifiche mansioni e funzioni rispondenti al profilo da selezionare.
8.6 Con riferimento alla lamentata carenza motivazionale, si osserva che l'attività della Commissione costituisce la sintesi finale di una più complessa procedura di cui si dà atto nel provvedimento gravato richiamando in una tabella in corrispondenza di ciascuna area (cognitiva, comportamentale e dell’assunzione di ruolo) la valutazione di merito formulata dalle figure professionali previamente coinvolte.
Nel caso di specie, come ribadito nella relazione tecnica depositata dal Ministero, “ il ricorrente è stato valutato da due Ufficiali Psicologi, il primo che ha redatto la Relazione Psicologica, il secondo che l'ha incontrato nel corso del colloquio di revisione con la Commissione Attitudinale; due Ufficiali Periti Selettori, uno che l'ha colloquiato ed un altro che l'ha incontrato in sede di colloquio collegiale; e da un Presidente di Commissione con un grado superiore agli altri e con un'esperienza pluriennale nelle fila dell'Istituzione”.
Il ricorrente è risultato unanimemente (tre giudizi su tre) "non compatibile" in due (area comportamentale e area dell'assunzione di ruolo) delle tre aree previste, pertanto il giudizio finale di non idoneità espresso dalla Commissione appare sufficientemente fondato sugli esiti di tali valutazioni, in ragione della ontologica necessità di possedere tutti i requisiti attitudinali richiesti per lo specifico profilo.
Il compito della Commissione, invero, si estrinseca in un giudizio finale di idoneità o non idoneità senza che si imponga l'adozione di elaborate formule dialettiche, dovendo circoscriversi alla mera affermazione dell'accertamento dell'esistenza o meno dei requisiti attitudinali il cui possesso è valutato in maniera complessa (test somministrati con la relativa valutazione e colloqui).
8.7 Pertanto i primi due motivi di ricorso non possono trovare accoglimento in quanto infondati.
9. Palesemente infondato è poi il terzo motivo di ricorso con cui parte ricorrente si duole della violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale ed in particolare del mancato preavviso di rigetto, prospettando la violazione degli articoli 7, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Osserva difatti il Collegio come la non applicazione alle procedure concorsuali dell’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sia prevista testualmente dal richiamato art. 10 bis.
La ratio della disposizione oltre a rinvenirsi nella necessità di concludere celermente le procedure concorsuali, può essere ricercata nei caratteri peculiari delle procedure in questione ove il contraddittorio (ovvero la partecipazione del) con il candidato è ontologicamente insito nelle stesse modalità di svolgimento delle prove. E’ infatti in quella sede che il candidato apporta il proprio contributo “istruttorio” affrontando le prove concorsuali e nel caso specifico sottoponendosi ai test e ai colloqui valutativi., non potendo rilevare altre forme di “partecipazione” che finirebbero col ledere il principio cardine della “ par condicio ” tra i candidati.
10. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero della Difesa che liquida in ero 1.500,00 (mille e cinquecento,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO