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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
(REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 270 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RITA ASSUNTA Pt_1 P.IVA_1
MARIA PISANU ( ) C.F._1
appellante e
(C.F. ), assistita e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. GIANNI REBAUDO ( C.F._3
appellato
OGGETTO: Assegno - pensione
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 56/2024 pubblicata in data 15/03/2024 il Tribunale di
Imperia ha accolto il ricorso depositato in data 30.1.2023 da
[...] per veder accertato il proprio diritto all'assegno sociale a CP_1
far data dal 27.7.2022.
Il Tribunale, dato atto che l' in data 31.8.2022 aveva rigettato la Pt_1
domanda in presenza di “donazione di immobili non compatibile con la situazione di indigenza descritta in domanda”, ha rilevato che la normativa nulla dice in ordine ad elargizioni effettuate dal richiedente in data antecedente alla domanda, e che la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “la legge richiede solo lo stato di bisogno e non anche un'indigenza incolpevole”, essendo quindi rilevante la “mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge”. Né
l' aveva allegato ed offerto prova “di simulazioni artificiose della Pt_1
situazione di bisogno dell . CP_1
Le spese di lite sono state poste a carico dell' . Pt_1
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 l' propone appello Pt_1
rilevando che l con gli immobili donati avrebbe potuto ricavare un CP_1
reddito di cui si era privata per ricorrere all'assistenza pubblica. Invoca la giurisprudenza secondo cui non sarebbe necessaria una dolosa preordinazione, non potendo comunque essere “irrilevante per
l'ordinamento la condotta di chi si spogli di beni per poter usufruire di una prestazione assistenziale altrimenti non spettante.”,
resiste. Controparte_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025 e decisa alla camera di consiglio del 18 febbraio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è infondato.
pag. 2/5 E' pacifico e documentale che l il 2 dicembre 2021 ha donato al CP_1
nipote la proprietà della propria casa di abitazione, riservandosene l'usufrutto. Ha altresì donato al nipote l'intera piena proprietà di un altro alloggio in AG (rendita catastale euro 413,17) nonché la quota di 1/3 di un terreno in AG (censito a orto di 270 metri, reddito dominicale euro
63,66, reddito agrario euro 19,94). Nel successivo mese di luglio del 2022 ha presentato domanda di assegno sociale, dichiarando un reddito di euro
554,00 riferito alla casa di abitazione.
Tanto premesso, la sentenza impugnata, previa puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha fatto correttamente proprio l'orientamento già espresso sulla questione dalla Suprema Corte con sentenza n. Cass. n. 14513/2020.
I principi ivi espressi risultano ulteriormente confermati dalla recente sentenza n. 7235/2023, che si è pronunciata su fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa;
l'istante aveva infatti in precedenza donato alla figlia i due immobili di cui era titolare, riservandosi su uno di essi il diritto di abitazione, e la Cassazione ha nell'occasione ribadito che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021)”.
A sostegno di tale conclusione, la Suprema Corte ha rilevato che “non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche
pag. 3/5 incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione)”
Lo stesso nell'atto di appello cita peraltro espressamente anche il Pt_1
precedente conforme di questa stessa Corte sulla questione oggetto del contendere (cfr. Corte d'Appello di Genova, sent. n. 241/2020), che va confermato.
L'appello viene conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pag. 4/5
P.Q.M.
visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.900,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso alla camera di consiglio del 18 febbraio 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 270 /2024 promossa da:
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RITA ASSUNTA Pt_1 P.IVA_1
MARIA PISANU ( ) C.F._1
appellante e
(C.F. ), assistita e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. GIANNI REBAUDO ( C.F._3
appellato
OGGETTO: Assegno - pensione
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 56/2024 pubblicata in data 15/03/2024 il Tribunale di
Imperia ha accolto il ricorso depositato in data 30.1.2023 da
[...] per veder accertato il proprio diritto all'assegno sociale a CP_1
far data dal 27.7.2022.
Il Tribunale, dato atto che l' in data 31.8.2022 aveva rigettato la Pt_1
domanda in presenza di “donazione di immobili non compatibile con la situazione di indigenza descritta in domanda”, ha rilevato che la normativa nulla dice in ordine ad elargizioni effettuate dal richiedente in data antecedente alla domanda, e che la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “la legge richiede solo lo stato di bisogno e non anche un'indigenza incolpevole”, essendo quindi rilevante la “mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge”. Né
l' aveva allegato ed offerto prova “di simulazioni artificiose della Pt_1
situazione di bisogno dell . CP_1
Le spese di lite sono state poste a carico dell' . Pt_1
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 l' propone appello Pt_1
rilevando che l con gli immobili donati avrebbe potuto ricavare un CP_1
reddito di cui si era privata per ricorrere all'assistenza pubblica. Invoca la giurisprudenza secondo cui non sarebbe necessaria una dolosa preordinazione, non potendo comunque essere “irrilevante per
l'ordinamento la condotta di chi si spogli di beni per poter usufruire di una prestazione assistenziale altrimenti non spettante.”,
resiste. Controparte_1
La causa è stata discussa mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 febbraio 2025 e decisa alla camera di consiglio del 18 febbraio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
L'appello è infondato.
pag. 2/5 E' pacifico e documentale che l il 2 dicembre 2021 ha donato al CP_1
nipote la proprietà della propria casa di abitazione, riservandosene l'usufrutto. Ha altresì donato al nipote l'intera piena proprietà di un altro alloggio in AG (rendita catastale euro 413,17) nonché la quota di 1/3 di un terreno in AG (censito a orto di 270 metri, reddito dominicale euro
63,66, reddito agrario euro 19,94). Nel successivo mese di luglio del 2022 ha presentato domanda di assegno sociale, dichiarando un reddito di euro
554,00 riferito alla casa di abitazione.
Tanto premesso, la sentenza impugnata, previa puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha fatto correttamente proprio l'orientamento già espresso sulla questione dalla Suprema Corte con sentenza n. Cass. n. 14513/2020.
I principi ivi espressi risultano ulteriormente confermati dalla recente sentenza n. 7235/2023, che si è pronunciata su fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa;
l'istante aveva infatti in precedenza donato alla figlia i due immobili di cui era titolare, riservandosi su uno di essi il diritto di abitazione, e la Cassazione ha nell'occasione ribadito che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021)”.
A sostegno di tale conclusione, la Suprema Corte ha rilevato che “non vi è, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche
pag. 3/5 incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020), e che, non consentendo il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi, il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza
(così Cass. n. 24954 del 2021, cit., in motivazione)”
Lo stesso nell'atto di appello cita peraltro espressamente anche il Pt_1
precedente conforme di questa stessa Corte sulla questione oggetto del contendere (cfr. Corte d'Appello di Genova, sent. n. 241/2020), che va confermato.
L'appello viene conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
pag. 4/5
P.Q.M.
visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.900,00, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso alla camera di consiglio del 18 febbraio 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 5/5