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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 13204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13204 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 20/11/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.16623 /2024 Tra
avv.GABELLINI SPARTACO , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.AMORE LORENZO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la esponendo di aver lavorato alle CP_1 dipendenze della società, presso i locali della dal 16 ottobre 2017 al 1° Controparte_2 giugno 2023 con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno, cessato per dimissioni. Ha dedotto di essere stato assunto con qualifica di apprendista A6 del CCNL Terziario Confcommercio, con previsione di inquadramento finale al IV livello, ma che in busta paga risultava erroneamente indicato come apprendista A5 (operaio), con riconoscimento del livello VI solo a partire da maggio 2022 e con retribuzione corrispondente ai minimi dell'apprendista A7. Ha inoltre affermato di aver svolto costantemente mansioni proprie dell'operatore grafico, qualificabili come mansioni di IV livello, per cui ha rivendicato l'applicazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 13 St. lav., con diritto alla promozione automatica. Ha quindi chiesto, previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società dal 16.10.2017 al 01.06.2023, il riconoscimento dell'inquadramento come apprendista A6 con livello finale IV a partire da novembre 2020, nonché la condanna della convenuta al pagamento di € 21.085,24 o della somma maggiore o minore da accertarsi in giudizio a titolo di differenze retributive (comprensive di paga giornaliera, mensilità aggiuntive, festività, ferie, permessi non goduti, somme “una tantum” e TFR), oltre interessi e rivalutazione. La società convenuta si è costituita contestando la fondatezza della domanda e sostenendo di aver correttamente applicato l'art. 53 del CCNL Terziario Confcommercio, con un inquadramento conforme all'iter previsto per gli apprendisti, nonché di aver già corrisposto al ricorrente somme complessivamente superiori a quelle rivendicate. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha contestato la correttezza dell'inquadramento applicato dal datore di lavoro durante il contratto di apprendistato professionalizzante, lamentando .a violazione dell'art. 53 del CCNL Terziario Confcommercio in quanto, pur essendo stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante con livello finale previsto pari al 4°, è stato inquadrato dapprima al livello A5 (con retribuzione corrispondente al 7° livello) e successivamente, dal maggio 2022, al livello A6 (con retribuzione corrispondente al 6° livello).
La doglianza è fondata.
L'articolo 53 del CCNL Commercio statuisce: “I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all'interno della disciplina contrattuale nazionale del terziario nel 6° livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 7° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo”.
Sostiene la società che l'inquadramento del ricorrente e la sua conseguente retribuzione sono stati conformi a quanto previsto dal citato articolo poiché egli è stato inquadrato e retribuito da ottobre 2017 a marzo 2019 “con – 1 livello inferiore (Livello 7) a quello di partenza (Livello 6), non essendo possibile ovviamente scendere ulteriormente sotto a detto livello”.
Tale affermazione non è corretta. Il fulcro dell'interpretazione dell'articolo 53 risiede nella chiara e univoca definizione del punto di riferimento per l'inquadramento dell'apprendista: il livello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato. Questa formulazione si riferisce esplicitamente al livello finale e obiettivo che l'apprendista conseguirà al termine del percorso formativo. Non esiste alcun riferimento, implicito o esplicito, a un "livello iniziale" della mansione che possa giustificare un punto di partenza diverso da quello determinato dal livello di destinazione. La logica sottesa alla norma contrattuale è quella di delineare un percorso di crescita professionale e retributiva graduale. L'apprendista, per sua natura, è un lavoratore in formazione, e il suo inquadramento iniziale è concepito come un differenziale rispetto al pieno riconoscimento della qualifica finale. Permettere un ulteriore " sottoinquadramento" partendo da un livello già inferiore a quello che dovrebbe essere il punto di partenza (ovvero due livelli sotto il livello finale) snaturerebbe la finalità dell'istituto dell'apprendistato e la tutela del lavoratore. In conclusione, la correttezza dell'applicazione dell'articolo 53 si fonda sul riconoscimento del livello di arrivo come riferimento imprescindibile. Pertanto, secondo la norma contrattuale nella prima metà del periodo di apprendistato, è consentito inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello finale previsto per la mansione oggetto del contratto;
nella seconda metà, l'inquadramento deve essere di un solo livello inferiore;
al termine, l'apprendista deve essere inquadrato nel livello pieno corrispondente alla qualifica acquisita. Qualsiasi interpretazione che introduca un "livello iniziale" arbitrario della mansione, non contemplato dal testo, disattende lo spirito della norma, che è quello di garantire una progressione definita e trasparente nell'inquadramento dell'apprendista. Pertanto, nella fattispecie in esame, poiché il livello finale previsto per la mansione da conseguire era il 4° il lavoratore avrebbe dovuto essere inquadrato al 6° livello (due livelli inferiori) nella prima metà del contratto ( 18 mesi) e al 5° livello (un livello inferiore) nella seconda metà. Ne consegue l'illegittimità dell'inquadramento applicato e il diritto del lavoratore al riconoscimento delle differenze retributive maturate in relazione ai livelli corretti previsti dal contratto collettivo nazionale. Per la determinazione delle somme spettanti il ctu ha quantificato, all'esito di un'indagine condotta con retti criteri tecnici ed immune da profili di censurabilità, un importo pari a euro 14.081,89. Tali conclusioni devono ritenersi pienamente condivisibili avendo il CTU correttamente applicato la normativa vigente e verificando il corretto inquadramento progressivo del lavoratore nel tempo. Il consulente ha inoltre puntualmente esaminato e riscontrato le osservazioni formulate dalle parti, fornendo adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui le stesse non determinavano modifiche al proprio elaborato o, ove pertinenti, recependo i rilievi compatibili con i dati normativi e contrattuali. A questo proposito si rileva che le osservazioni formulate dalla parte convenuta nelle note ex art 127 ter coincidono con quelle già puntualmente sollevate in sede di consulenza tecnica e già oggetto di espressa valutazione da parte del CTU. Il consulente, infatti, ha risposto in modo articolato e motivato alle osservazioni del datore di lavoro, chiarendo – con riferimento puntuale alla disciplina legale e contrattuale applicabile – le ragioni per cui le stesse non risultavano idonee a incidere sulle conclusioni peritali. La mera riproposizione, in questa sede, di osservazioni già superate e non supportate da elementi tecnici o giuridici nuovi o contrari alla normativa di riferimento, non appare sufficiente a inficiare l'attendibilità e la correttezza della relazione peritale, che si conferma esaustiva, coerente e metodologicamente corretta.
Le risultanze della consulenza tecnica possono pertanto essere integralmente recepite ai fini della decisione.
La convenuta va, pertanto, condanna al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo di euro 14.081,89 oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando gli importi minimi della tabella allegata al DM. n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (fino ad € 26.000) .
Pqm
Dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento come apprendista A6 con livello finale IV a partire da novembre 2020.
Condanna la convenuta al pagamento di € 14.081,89 oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Condanna la convenuta al pagamento di € 2695,00 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge con distrazione.
Pone definitivamente a carico della resistente le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Il Giudice