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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 2840/2025 R.G., chiamata all'udienza del 24/9/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
M. Geronimo
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 27/2/2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere Cont dipendente dell' convenuta, con la qualifica di assistente tecnico dall'8/9/1980 al
31/5/2024, presso l'Area Gestione Tecnica del Presidio Territoriale Assistenziale di
Conversano e di essere creditore, all'atto della data di risoluzione del rapporto, di complessivi n. 16 giorni di ferie maturati e non goduti per esigenze di servizio, come da prospetto del cartellino presenze relativo all'ultima mensilità del mese di maggio 2024, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1)
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva di complessivi 16 giorni di ferie maturati e non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro;
2) Condannare, per l'effetto, l' , in persona del Direttore Generale pro CP_1 tempore, corrente in Bari al Lungomare Starita, n. 6, al pagamento delle somme dovute al titolo di cui al punto precedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a quella di effettivo soddisfo;
3) In via subordinata condannare la convenuta, ut supra, al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
” con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per la resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con
Pag. 2 di 3 atto depositato il 27/2/2025 da nei confronti del , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 24/9/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 2840/2025 R.G., chiamata all'udienza del 24/9/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
M. Geronimo
Ricorrente
C O N T R O
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 27/2/2025, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere Cont dipendente dell' convenuta, con la qualifica di assistente tecnico dall'8/9/1980 al
31/5/2024, presso l'Area Gestione Tecnica del Presidio Territoriale Assistenziale di
Conversano e di essere creditore, all'atto della data di risoluzione del rapporto, di complessivi n. 16 giorni di ferie maturati e non goduti per esigenze di servizio, come da prospetto del cartellino presenze relativo all'ultima mensilità del mese di maggio 2024, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1)
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva di complessivi 16 giorni di ferie maturati e non goduti alla cessazione del rapporto di lavoro;
2) Condannare, per l'effetto, l' , in persona del Direttore Generale pro CP_1 tempore, corrente in Bari al Lungomare Starita, n. 6, al pagamento delle somme dovute al titolo di cui al punto precedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a quella di effettivo soddisfo;
3) In via subordinata condannare la convenuta, ut supra, al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
” con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
All'odierna udienza, nessuna delle parti compariva, si constatava che non vi era prova della notifica del ricorso, né del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non risultano notificati e nessuno è comparso per la resistente.
E' evidente che nel caso di specie non possa trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 c.p.c.; la giurisprudenza in merito ha affermato che: “… la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante l'assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass.n.3251/03).
Deve, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in assenza di qualsiasi elemento che giustifichi, con conseguente assegnazione di nuovo termine, l'omessa notifica da parte del ricorrente. La Cassazione al riguardo ha specificato che: “…qualora il convenuto non si costituisca e il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare
l'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore…il procedimento è legittimamente definito con una sentenza di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare
l'ulteriore corso del processo” (Cass. n.11227/92).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela FOGGETTI, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con
Pag. 2 di 3 atto depositato il 27/2/2025 da nei confronti del , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla per spese.
Bari, 24/9/2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Emanuela
FOGGETTI)
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