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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/06/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3542 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , PA C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
MACCIONI ANTONELLA e dell'avv. OLGIATI FABIO, con domicilio eletto in Gallarate alla via Largo Camussi
n.5, presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
CONTRO nata in [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO e dell'avv. Gabriele Colombo, con domicilio eletto in PIAZZA SAN
MARTINO, 8 FERNO, presso il difensore avv. PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., e hanno adito il PA Parte_2 Per Tribunale di Busto Arsizio esponendo che: in data 18 luglio 2022, hanno acquistato da e Controparte_2
l'immobile sito in Via Trieste n. 9/11 a Ferno (VA), ubicato al piano terra e composto da opificio con officina, magazzino, ufficio e altre pertinenze;
un anno più tardi, i ricorrenti hanno verificato la presenza di fenomeni infiltrativi provenienti dall'appartamento soprastante, allora appartenente a la cui causa era Controparte_2 da ricercare nelle perdite delle tubazioni ovvero nel deterioramento del manto impermeabilizzante;
in data
19/12/2023 ha venduto l'appartamento posto al piano primo ad la quale, pur Controparte_2 CP_1 essendo stata resa edotta delle problematiche riscontrate e dell'entità dei danni materiali accertati da PA
e , che avevano appreso delle trattative per la vendita, ha comunque proceduto
[...] Parte_2 all'acquisto; dopo di allora, segnatamente il 20/03/2024, il 28/08/2024, il 07/09/2024, il 10/09/2024 ed il
27/09/2024, si sono verificati altri gravi episodi infiltrativi, i quali hanno fortemente acuito l'ammaloramento dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti, divenuta di fatto inutilizzabile, al punto da avere precluso a questi ultimi la possibilità di concederla in locazione e di trarne profitto;
oltre ai danni materiali provocati dalle infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare appartenente ad i ricorrenti lamentano l'ulteriore CP_1 condotta illegittima di parte resistente, la quale è adusa parcheggiare la propria autovettura entro l'area esterna
- 1 - antistante l'ingresso dell'officina (lato est dell'immobile), di proprietà esclusiva di e di PA
, nonché entro l'adiacente area di manovra posta sul lato nord dell'immobile ed in Parte_2 comproprietà tra questi e consentendo, altresì, a conoscenti e frequentatori occasionali della Persona_2 propria abitazione di fare altrettanto con i rispettivi autoveicoli.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo: di accertare e dichiarare la giuridica responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni cagionati dalle infiltrazioni, la condanna della stessa ad eseguire CP_1 le opere necessarie ad eliminarle e la contestuale sua condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento di euro
50,00 giornalieri, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare all'ordine del Giudice;
la condanna della resistente al risarcimento del danno da perdita di canoni di locazione, quantificato in euro 16.650,00 o nel diverso importo risultante dovuto all'esito del giudizio, oltre al pagamento di euro
1.850,00 mensili decorrenti dal mese di ottobre 2024 fino all'effettiva esecuzione delle opere volte alla cessazione delle lamentate infiltrazioni;
la condanna della resistente al pagamento di euro 45.243,46, ovvero della diversa somma ritenuta dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'immobile di proprietà di e di , oltre rivalutazione monetaria ed PA Parte_2 interessi legali;
accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di e di terzi di transitare e/o di CP_1 occupare le aree esterne pertinenziali dell'immobile medesimo, anch'esse appartenenti alle parti ricorrenti, ordinando alla resistente la cessazione della condotta illegittima ed inibendone la prosecuzione, condannandola altresì al pagamento della somma di Euro 50,00 ex art. 614-bis c.p.c. per ogni successiva violazione, ovvero al pagamento della diversa somma stabilita giudizialmente e ritenuta di giustizia.
In via istruttoria, e di hanno domandato l'ammissione di accertamento PA Parte_2 tecnico in corso di causa ai sensi del combinato disposto degli art. 696 c.p.c. e 699 c.p.c., diretto a verificare lo stato attuale dell'immobile, la presenza delle lamentate infiltrazioni e le relative cause;
individuare gli interventi necessari per porre fine al fenomeno infiltrativo, da effettuarsi a cura e spese della resistente;
quantificare i costi per il ripristino dei locali di proprietà dei ricorrenti.
Si è costituito tardivamente eccependo: l'assenza di responsabilità della convenuta in relazione CP_1 alle infiltrazioni dedotte;
la non debenza del danno da mancata locazione dell'immobile; la episodicità dell'occupazione dello spazio antistante l'officina della parte ricorrente e l'improcedibilità della relativa domanda.
La causa, dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico, è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Parte ricorrente agisce in giudizio ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per ottenere la condanna della parte resistente all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni provenienti dalla terrazza di proprietà della stessa oltre al risarcimento dei danni che ne sono derivati nonché per accertare e dichiarare l'illegittima occupazione dell'area di proprietà dei ricorrenti.
Quanto alla prima domanda e cioè quella volta ad accertare la causa delle infiltrazioni da cui è affetta la proprietà di parte ricorrente va osservato quanto segue.
La fattispecie oggetto di causa è riconducibile alla disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
- 2 - Dal punto di vista dell'onere della prova, al danneggiato compete dunque solamente la dimostrazione della sussistenza del suddetto nesso eziologico tra cosa ed evento lesivo, mentre spetterà al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che sia idoneo ad interrompere il nesso causale. In altre parole, il custode, al fine di evitare di rispondere dei danni subiti dal danneggiato, è tenuto, più che a comprovare genericamente di essere stato diligente e di avere adottato cautele dirette a prevenire ed evitare danni, a dimostrare rigorosamente, fino, cioè, a superare la presunzione juris tantum di cui è gravato, che l'evento lesivo si è verificato per un fatto estraneo alla cosa o causalmente riconducibile alla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato, che sia tale, in ogni caso, da precludergli qualsivoglia intervento volto a rimuovere il pericolo. Di tutti questi elementi, poi, il custode è tenuto a fornire la prova positiva, che costituisce, appunto, un quid pluris rispetto alla mera dimostrazione di essersi comportato diligentemente, essendo chiamato, giova ribadirlo, a dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso ad un fatto esterno alla sua sfera, anche potenziale, di intervento, giungendo a provarne il suo verificarsi fenomenico, la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità e la sua precipua attitudine a rendere impossibile una rimozione del pericolo da esso costituito.
Declinati i predetti principi di ordine generale entro la fattispecie concreta in esame, la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a per i danni lamentati dalle parti ricorrenti risulta conclamata alla luce del CP_1 compendio probatorio in atti, avendo i ricorrenti offerto adeguata prova del nesso eziologico tra il bene in custodia (ovvero l'unità immobiliare pacificamente appartenente alla resistente e situata al di sopra di quella di loro proprietà) e l'evento lesivo (cioè le infiltrazioni), prova corroborata dalle risultanze della c.t.u. depositata in corso di causa.
Per contro, la resistente non ha vinto la presunzione juris tantum di responsabilità tramite dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo ed i caratteri di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Lo stato dei luoghi è ampiamente illustrato dalle immagini e dalle riprese video acquisite in concomitanza con gli episodi infiltrativi verificatisi il 28/08/2024, il 07/09/2024, il 10/09/2024 ed il 27/09/2024, offerte in comunicazione quali documenti nn. 11, 12, 13, 14, 14 bis e 15 ritraenti l'interno dei locali di proprietà dei ricorrenti.
Esse evidenziano con chiarezza lo scrostamento delle pareti, l'esteso bagnamento del soffitto, il percolamento di acqua dallo stesso fino al suolo, quasi completamente ricoperto di liquido, e la copiosa fuoriuscita di acqua piovana dai pluviali a servizio dell'appartamento della resistente.
Significativa è, poi, la corrispondenza scambiata dalle parti in fase stragiudiziale.
Rispondendo alle diffida inviatale dai difensori di e di il 21/03/2024, ove PA Parte_2 erano stati espressamente denunciati i fenomeni infiltrativi a lei imputati, i era dichiarata «[…] a CP_1 conoscenza delle problematiche […]», aveva precisato di non avere intenzione di sottrarsi «[…] nell'effettuare i lavori per rimettere in buono stato lo stabile […]» e di averli, anzi, già intrapresi, e ne aveva assicurato l'ultimazione «[…] entro il mese di maggio […]» successivo (si veda il documento n. 8).
La resistente, dunque, non aveva negato le criticità lamentate dalle controparti, ma, al contrario, se n'era mostrata consapevole, finanche ammettendone l'esistenza, tanto da affermare di avere già dato corso agli interventi necessari ad eliminarne le cause e da avere indicato il termine entro il quale gli interventi stessi sarebbero stati portati a compimento.
- 3 - Il tenore letterale della missiva inviata da ai ricorrenti denota, dunque, che la resistente CP_1 concordava circa l'origine delle infiltrazioni osservate, ravvisabili in criticità intrinseche dell'immobile di sua proprietà, ovvero a modalità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione in corso di svolgimento al suo interno non conformi alle regole dell'arte.
Come anticipato poc'anzi, le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato conferma nella c.t.u. svolta in corso di causa, che ha corroborato le risultanze del compendio probatorio fornito da e da PA
con argomentazioni pienamente condivisibili, frutto di un iter motivazionale retto da Parte_2 valutazioni tecniche precise e profusamente documentate, puntualmente motivate, coerenti ed immuni da vizi logici.
Dopo avere dato atto dell'effettiva presenza di numerose infiltrazioni sul soffitto del capannone di proprietà dei ricorrenti, provenienti dal terrazzo/copertura sovrastante appartenente in via esclusiva ad la CP_1
c.t.u. ha appurato che le stesse «[…] sono state causate dai lavori di rifacimento del terrazzo eseguiti da parte resistente e non effettuati a regola d'arte […]» ed ha altresì accertato che le criticità riscontrate sono emendabili, eseguendo ex novo i lavori previa rimozione dell'esistente ed adottando gli accorgimenti tecnici indicati nell'elaborato peritale.
Non è superfluo osservare che l'eventuale responsabilità per colpa nella determinazione degli eventi lesivi in capo alle maestranze impegnate nella ristrutturazione dell'immobile di non eliderebbe CP_1 comunque la responsabilità della resistente per i danni lamentati dai ricorrenti.
È stato, infatti, anche recentemente ribadito che «[…] in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) […]» (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 17/03/2021, n. 7553)
Inoltre va precisato che anche se il terrazzo di proprietà della resistente funge da lastrico solare non si può
applicare analogicamente il disposto dell'art. 1126 c.c., norma che si applica solo in ambito condominiale, ove vi siano più immobili in proprietà esclusiva ai quali il lastrico funga da copertura e bene comune, mentre nel caso di specie è solo uno l'immobile sottostante il terrazzo (cfr. in argomento, nel senso di escludere l'applicabilità dell'art. 1226 c.c. imputando la responsabilità dei danni in capo al proprietario del cortile o terrazzo il quale abbia funzione di copertura di un'unica unità immobiliare sottostante, Cass. civ., ord. n. 30935 del 29.11.2018, così massimata: “in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c.,
ma si deve, invece, applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c.”).
- 4 - Alla stregua dei rilievi che precedono e dell'accertata responsabilità ex art. 2051 c.c. di CP_1 quest'ultima deve essere condannata alla rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi, tramite la messa in opera degli interventi rimediali analiticamente indicati dalla c.t.u., indicati a pagina 7 dell'elaborato peritale (dal rigo 5 al rigo 12).
In relazione alla domanda di natura accessoria formulata dai ricorrenti, volta all'applicazione di una misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del suddetto obbligo di facere, si osserva che non sussistono i presupposti per statuire a carico della parte convenuta le misure ex art. 614 bis cpc richieste posto che i ricorrenti non hanno avanzato in sede di accertamento tecnico alcuna richiesta di indicazione da parte del CTU della prevedibile durata dell'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni, mentre l'indicazione della prevedibile durata delle opere appare elemento indispensabile al fine di individuare l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle stesse ai fini dell'applicabilità della misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis cpc.
Va analizzata quindi la domanda volta ad ottenere la condanna di parte resistente al pagamento dei costi di ripristino dei locali ammalorati dalle infiltrazioni.
La stessa è fondata e meritevole di accoglimento nella misura stimata dalla c.t.u. in complessivi euro 24.065,70 oltre Iva se dovuta (v. pagina 9), importo che, già calcolato all'attualità, la resistente deve perciò essere condannata a pagare a ed a . PA Parte_2
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dai ricorrenti non possono essere riconosciuti.
- 5 - Dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo spettano gli interessi previsti dall'art. 1284, co 4, c.c., come richiesto dai ricorrenti, secondo quanto statuito dalla ss. massima: “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione“ (Cass. Sez. III, Ord. n. 61 del 3/1/2023).
Va analizzata quindi la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno consistente nella perdita patrimoniale causata dalla mancata locazione dell'immobile.
Tale domanda non merita accoglimento.
Ed infatti pur essendo indubbia la presenza di infiltrazioni nell'immobile dei ricorrenti derivanti dai lavori effettuati tra luglio e agosto del 2024 da parte convenuta deve osservarsi che, da un lato, i ricorrenti già nella missiva del settembre del 2023 inviata ai precedenti proprietari -doc. n.
5- deducevano il danno da mancata locazione ( che quindi non può essere posto in relazione agli eventi oggetto di causa e cioè i lavori effettuati nel luglio/agosto del
2024) e dall'altro, proprio in considerazione della circostanza che alcune infiltrazioni erano presenti anche prima dell'acquisto dell'immobile da parte della resistente e che tutte le proposte di locazioni in atti erano subordinate alla risoluzione di tali problemi ( esistenti anche antecedentemente ai lavori effettuati dalla convenuta), non vi è alcuna prova certa che un contratto di locazione sarebbe stato concluso e, per di più, al canone indicato dai ricorrenti.
Deve, infine, essere scrutinata l'ultima domanda formulata da e , volta PA Parte_2 ad accertare e dichiarare l'insussistenza di diritti in capo ad sulle aree pertinenziali esterne CP_1 all'edificio di proprietà esclusiva dei ricorrenti e a far cessare le condotte poste in essere dalla controparte in spregio dell'altrui diritto, quali il transito e la sosta veicolare entro le suddette aree, ovvero a ridosso dell'accesso al lato nord dell e all'area in comunione con il vicino nonché ad inibire alla resistente la CP_3 Persona_2 prosecuzione di tali condotte, condannandola, ex art. 614-bis c.p.c., al pagamento di euro 50,00 per ogni eventuale futura trasgressione dell'ordine del Giudice.
A tale riguardo, deve osservarsi preliminarmente che l'azione svolta da e da PA Parte_2
è qualificabile come actio negatoria servitutis ex art. 949 c.p.c. ( così come qualificata tra l'altro dallo
[...] stesso ricorrente a pagina 14).
Parte resistente costituendosi tardivamente (e quindi oltre la prima udienza) ha eccepito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Ebbene tale eccezione è inammissibile in quanto tardiva essendo la stessa stata dedotta oltre la prima udienza momento ultimo in cui la stessa può essere utilmente sollevata (argomento ex articolo 5 comma 1 bis d.lgs.
28/2010).
Ciò precisato e venendo al merito si osserva che l'azione negatoria di cui all'articolo 949 c.c., sia nel comma 1
(“Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”) che nel comma 2 (“Se sussistono anche turbative o molestie” salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cc), ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza
- 6 - di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. 31382/2018;
13710/2011).
Anche quando l'actio negatoria venga esperita per la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo (cfr. Cass. 203/2017 “l'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà del fondo”) deve, per contro, esserci un diritto affermato dal terzo contrastante con il diritto di proprietà dell'attore in negatoria.
Ciò posto, non essendo in contestazione l'esistenza del diritto di parte ricorrente a parcheggiare sul piazzale e non avendo la parte resistente formulato alcuna domanda di accertamento di alcun ulteriore diritto reale sul bene di proprietà di parte ricorrente la fattispecie dedotta in causa potrebbe rientrare piuttosto in una azione di manutenzione del possesso con la conseguenza che sotto questo profilo la domanda non può trovare accoglimento.
In tale direzione, si è, quindi, precisato che dove la turbativa non comporti l'affermazione di un diritto sulla cosa si renderà esperibile solo l'azione ex art. 2043 c.c..
Orbene, dall'applicazione di tali principi al caso di specie deriva che l'azione proposta dai ricorrenti può (come anche dagli stessi dedotto) essere ricondotta nell'ambito applicativo degli artt. 2043 e 2058 c.c.
Svolte tali precisazioni, è pacifica la proprietà esclusiva dei ricorrenti sulle porzioni di terreno contraddistinte dal subalterno 503, posto in adiacenza del lato orientale dell'officina e prospiciente la via Trieste. Altrettanto pacifico
è che il fabbricato appartenente a e a abbia accesso e scarico, oltre che PA Parte_2 attraverso l'area esterna di cui sopra, anche «a nord attraverso l'area comune pertinenziale al mappale 9636 » in comunione al 50% con cui si accede tramite passo carraio chiuso da cancello scorrevole. Persona_2
Ciò si evince inequivocabilmente dall'atto pubblico di compravendita offerto in comunicazione dai ricorrenti quale documento n. 1 (si vedano, in particolare, le pagine 2, 3 e 4), il quale, peraltro, al pari del contratto di compravendita immobiliare tra ed (documento n. 5), non reca alcun cenno Controparte_2 CP_1 all'esistenza di diritti reali costituiti a favore del fondo acquistato dalla resistente e gravanti su quello appartenente ai ricorrenti, da presumersi, dunque, libero da gravami di qualsivoglia genere.
e a lamentano che la resistente personalmente e frequentatori della sua PA Parte_2 abitazione (in particolare, tale parcheggino abitualmente le rispettive autovetture entro l'area Persona_3 antistante l'officina (mappale 503 appartenente in via esclusiva alle parti ricorrenti), ovvero sul lato nord della medesima, a ridosso del cancello scorrevole che dà accesso alla zona nord e ad al mappale 9336, in comunione tra queste ultime e Persona_2
Orbene, le fotografie allegate al ricorso ritraggono diversi veicoli in sosta nella zona insistente sul mappale 503
e, tra queste, la Jeep targata FK658WB, di cui la visura prodotta al documento n. 23 comprova l'appartenenza ad e la Peugeot targata GE836SJ, che i ricorrenti assumono essere in uso a CP_1 Persona_3 omonimo dei figli della resistente (cfr. lo stato di famiglia prodotto quale documento n. 6) e, pertanto, verosimilmente padre dei medesimi o, comunque, persona legata loro da rapporto di parentela, in tale qualità presumibile frequentatore abituale della loro abitazione.
- 7 - Parte resistente non ha contestato d'altronde che le fotografie prodotte ritraggano veicoli di persone riconducibili alla stessa.
Inoltre, a differenza di quanto dedotto da parte resistente non appaiono essere sporadici tali episodi ed in particolare non vi sono elementi da cui desumere che gli stessi siano avvenuti solo in occasione dei lavori di ristrutturazione, essendo ritratti nelle fotografie anche veicoli che non sono adibiti ad effettuare lo scarico di materiali da costruzione.
Su tali basi, va accolta la domanda di risarcimento in forma specifica con l'invocata pronuncia di inibitoria alla reiterazione dei comportamenti di turbativa (art. 2058 c.c.), che va estesa ai soggetti riconducibili alla parte resistente o da lei incaricati con preclusione alla sosta e parcheggio veicolare sia sull'area di proprietà esclusiva dei ricorrenti identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ferno al foglio 10 mappale 4775 sub 503 sia nell'area destinata a servitù di passaggio pedonale e carraio in prossimità del cancello scorrevole del civico 15 e del cancello di ingresso situato sul lato nord del fabbricato sub mappale 9336.
In questi termini, la pronuncia – è bene chiarire - non comporta la responsabilità della convenuta per fatto altrui ma per fatto proprio, giacché l'inibitoria è rivolta non a qualsiasi automezzo di terzi, ma agli automezzi della resistente o a lei collegati, ben potendo ella impedire alle persone a lei riconducibili di non sostare nelle suddette aree (cfr., sul punto, in termini Cass. 2002 n. 826).
Considerata la frequenza delle soste così come dedotte da parte ricorrente va accolta la richiesta avanzata dai ricorrenti di applicazione di una misura coercitiva indiretta, che si stima equo fissare nell'importo di € 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza largamente prevalente di parte convenuta tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate in favore dei ricorrenti in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e per la fase istruttoria mentre si tengono in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale consistita nella discussione orale della causa previsti dallo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro.
Anche le spese dell'Atp svolto in corso di causa possono essere poste definitivamente a carico della parte resistente alla luce degli esiti dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) condanna alla rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi, tramite la messa in opera CP_1 degli interventi rimediali analiticamente indicati dalla c.t.u., indicati a pagina 7 dell'elaborato peritale (dal rigo 5 al rigo 12) da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
b) condanna al pagamento in favore di e CP_1 PA Parte_2 dell'importo di euro 24.065,70 oltre Iva se dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale equivalente ai costi di ripristino dell'immobile;
- 8 - c) condanna a pagare ai ricorrenti l'ulteriore importo di euro 1.200,00 mensili a titolo di CP_1 risarcimento del danno patrimoniale da perdita del godimento del bene a far tempo dal mese di marzo 2024 e fino al completamento dei lavori volti ad eliminare i fenomeni infiltrativi, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo;
d) rigetta la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da mancata locazione;
e) condanna ad astenersi dall'attuare e dal fare attuare, con automezzi propri o di terzi a CP_1 lei riconducibili, il parcheggio o la sosta veicolare sull'area di proprietà esclusiva dei ricorrenti identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Ferno al foglio 10 mappale 4775 sub 503 e nell'area destinata a servitù di passaggio pedonale e carraio in prossimità del cancello scorrevole del civico 15 e del cancello di ingresso situato sul lato nord del fabbricato sub mappale 9336;
f) ai sensi dell'art 614-bis c.p.c., determina in euro 50,00 al giorno l'importo dovuto dalla resistente ai ricorrenti per ogni ulteriore violazione futura del divieto di sosta e parcheggio di veicoli nelle zone indicate in dispositivo;
g) condanna alla rifusione in favore di e delle CP_1 PA Parte_2 spese processuali che liquida in complessivi € 5031,00 (di cui 4227,00 euro per compensi e 804,00 per spese) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
h) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza svolta nel procedimento di accertamento tecnico in corso di causa, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3542 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , PA C.F._1 Parte_2
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
MACCIONI ANTONELLA e dell'avv. OLGIATI FABIO, con domicilio eletto in Gallarate alla via Largo Camussi
n.5, presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
CONTRO nata in [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO e dell'avv. Gabriele Colombo, con domicilio eletto in PIAZZA SAN
MARTINO, 8 FERNO, presso il difensore avv. PIANTANIDA MATTIA LUDOVICO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., e hanno adito il PA Parte_2 Per Tribunale di Busto Arsizio esponendo che: in data 18 luglio 2022, hanno acquistato da e Controparte_2
l'immobile sito in Via Trieste n. 9/11 a Ferno (VA), ubicato al piano terra e composto da opificio con officina, magazzino, ufficio e altre pertinenze;
un anno più tardi, i ricorrenti hanno verificato la presenza di fenomeni infiltrativi provenienti dall'appartamento soprastante, allora appartenente a la cui causa era Controparte_2 da ricercare nelle perdite delle tubazioni ovvero nel deterioramento del manto impermeabilizzante;
in data
19/12/2023 ha venduto l'appartamento posto al piano primo ad la quale, pur Controparte_2 CP_1 essendo stata resa edotta delle problematiche riscontrate e dell'entità dei danni materiali accertati da PA
e , che avevano appreso delle trattative per la vendita, ha comunque proceduto
[...] Parte_2 all'acquisto; dopo di allora, segnatamente il 20/03/2024, il 28/08/2024, il 07/09/2024, il 10/09/2024 ed il
27/09/2024, si sono verificati altri gravi episodi infiltrativi, i quali hanno fortemente acuito l'ammaloramento dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti, divenuta di fatto inutilizzabile, al punto da avere precluso a questi ultimi la possibilità di concederla in locazione e di trarne profitto;
oltre ai danni materiali provocati dalle infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare appartenente ad i ricorrenti lamentano l'ulteriore CP_1 condotta illegittima di parte resistente, la quale è adusa parcheggiare la propria autovettura entro l'area esterna
- 1 - antistante l'ingresso dell'officina (lato est dell'immobile), di proprietà esclusiva di e di PA
, nonché entro l'adiacente area di manovra posta sul lato nord dell'immobile ed in Parte_2 comproprietà tra questi e consentendo, altresì, a conoscenti e frequentatori occasionali della Persona_2 propria abitazione di fare altrettanto con i rispettivi autoveicoli.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo: di accertare e dichiarare la giuridica responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni cagionati dalle infiltrazioni, la condanna della stessa ad eseguire CP_1 le opere necessarie ad eliminarle e la contestuale sua condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento di euro
50,00 giornalieri, o della diversa somma ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare all'ordine del Giudice;
la condanna della resistente al risarcimento del danno da perdita di canoni di locazione, quantificato in euro 16.650,00 o nel diverso importo risultante dovuto all'esito del giudizio, oltre al pagamento di euro
1.850,00 mensili decorrenti dal mese di ottobre 2024 fino all'effettiva esecuzione delle opere volte alla cessazione delle lamentate infiltrazioni;
la condanna della resistente al pagamento di euro 45.243,46, ovvero della diversa somma ritenuta dovuta in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dall'immobile di proprietà di e di , oltre rivalutazione monetaria ed PA Parte_2 interessi legali;
accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di e di terzi di transitare e/o di CP_1 occupare le aree esterne pertinenziali dell'immobile medesimo, anch'esse appartenenti alle parti ricorrenti, ordinando alla resistente la cessazione della condotta illegittima ed inibendone la prosecuzione, condannandola altresì al pagamento della somma di Euro 50,00 ex art. 614-bis c.p.c. per ogni successiva violazione, ovvero al pagamento della diversa somma stabilita giudizialmente e ritenuta di giustizia.
In via istruttoria, e di hanno domandato l'ammissione di accertamento PA Parte_2 tecnico in corso di causa ai sensi del combinato disposto degli art. 696 c.p.c. e 699 c.p.c., diretto a verificare lo stato attuale dell'immobile, la presenza delle lamentate infiltrazioni e le relative cause;
individuare gli interventi necessari per porre fine al fenomeno infiltrativo, da effettuarsi a cura e spese della resistente;
quantificare i costi per il ripristino dei locali di proprietà dei ricorrenti.
Si è costituito tardivamente eccependo: l'assenza di responsabilità della convenuta in relazione CP_1 alle infiltrazioni dedotte;
la non debenza del danno da mancata locazione dell'immobile; la episodicità dell'occupazione dello spazio antistante l'officina della parte ricorrente e l'improcedibilità della relativa domanda.
La causa, dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico, è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Parte ricorrente agisce in giudizio ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per ottenere la condanna della parte resistente all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni provenienti dalla terrazza di proprietà della stessa oltre al risarcimento dei danni che ne sono derivati nonché per accertare e dichiarare l'illegittima occupazione dell'area di proprietà dei ricorrenti.
Quanto alla prima domanda e cioè quella volta ad accertare la causa delle infiltrazioni da cui è affetta la proprietà di parte ricorrente va osservato quanto segue.
La fattispecie oggetto di causa è riconducibile alla disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
- 2 - Dal punto di vista dell'onere della prova, al danneggiato compete dunque solamente la dimostrazione della sussistenza del suddetto nesso eziologico tra cosa ed evento lesivo, mentre spetterà al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva che sia idoneo ad interrompere il nesso causale. In altre parole, il custode, al fine di evitare di rispondere dei danni subiti dal danneggiato, è tenuto, più che a comprovare genericamente di essere stato diligente e di avere adottato cautele dirette a prevenire ed evitare danni, a dimostrare rigorosamente, fino, cioè, a superare la presunzione juris tantum di cui è gravato, che l'evento lesivo si è verificato per un fatto estraneo alla cosa o causalmente riconducibile alla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato, che sia tale, in ogni caso, da precludergli qualsivoglia intervento volto a rimuovere il pericolo. Di tutti questi elementi, poi, il custode è tenuto a fornire la prova positiva, che costituisce, appunto, un quid pluris rispetto alla mera dimostrazione di essersi comportato diligentemente, essendo chiamato, giova ribadirlo, a dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso ad un fatto esterno alla sua sfera, anche potenziale, di intervento, giungendo a provarne il suo verificarsi fenomenico, la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità e la sua precipua attitudine a rendere impossibile una rimozione del pericolo da esso costituito.
Declinati i predetti principi di ordine generale entro la fattispecie concreta in esame, la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a per i danni lamentati dalle parti ricorrenti risulta conclamata alla luce del CP_1 compendio probatorio in atti, avendo i ricorrenti offerto adeguata prova del nesso eziologico tra il bene in custodia (ovvero l'unità immobiliare pacificamente appartenente alla resistente e situata al di sopra di quella di loro proprietà) e l'evento lesivo (cioè le infiltrazioni), prova corroborata dalle risultanze della c.t.u. depositata in corso di causa.
Per contro, la resistente non ha vinto la presunzione juris tantum di responsabilità tramite dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo ed i caratteri di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Lo stato dei luoghi è ampiamente illustrato dalle immagini e dalle riprese video acquisite in concomitanza con gli episodi infiltrativi verificatisi il 28/08/2024, il 07/09/2024, il 10/09/2024 ed il 27/09/2024, offerte in comunicazione quali documenti nn. 11, 12, 13, 14, 14 bis e 15 ritraenti l'interno dei locali di proprietà dei ricorrenti.
Esse evidenziano con chiarezza lo scrostamento delle pareti, l'esteso bagnamento del soffitto, il percolamento di acqua dallo stesso fino al suolo, quasi completamente ricoperto di liquido, e la copiosa fuoriuscita di acqua piovana dai pluviali a servizio dell'appartamento della resistente.
Significativa è, poi, la corrispondenza scambiata dalle parti in fase stragiudiziale.
Rispondendo alle diffida inviatale dai difensori di e di il 21/03/2024, ove PA Parte_2 erano stati espressamente denunciati i fenomeni infiltrativi a lei imputati, i era dichiarata «[…] a CP_1 conoscenza delle problematiche […]», aveva precisato di non avere intenzione di sottrarsi «[…] nell'effettuare i lavori per rimettere in buono stato lo stabile […]» e di averli, anzi, già intrapresi, e ne aveva assicurato l'ultimazione «[…] entro il mese di maggio […]» successivo (si veda il documento n. 8).
La resistente, dunque, non aveva negato le criticità lamentate dalle controparti, ma, al contrario, se n'era mostrata consapevole, finanche ammettendone l'esistenza, tanto da affermare di avere già dato corso agli interventi necessari ad eliminarne le cause e da avere indicato il termine entro il quale gli interventi stessi sarebbero stati portati a compimento.
- 3 - Il tenore letterale della missiva inviata da ai ricorrenti denota, dunque, che la resistente CP_1 concordava circa l'origine delle infiltrazioni osservate, ravvisabili in criticità intrinseche dell'immobile di sua proprietà, ovvero a modalità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione in corso di svolgimento al suo interno non conformi alle regole dell'arte.
Come anticipato poc'anzi, le allegazioni di parte ricorrente hanno trovato conferma nella c.t.u. svolta in corso di causa, che ha corroborato le risultanze del compendio probatorio fornito da e da PA
con argomentazioni pienamente condivisibili, frutto di un iter motivazionale retto da Parte_2 valutazioni tecniche precise e profusamente documentate, puntualmente motivate, coerenti ed immuni da vizi logici.
Dopo avere dato atto dell'effettiva presenza di numerose infiltrazioni sul soffitto del capannone di proprietà dei ricorrenti, provenienti dal terrazzo/copertura sovrastante appartenente in via esclusiva ad la CP_1
c.t.u. ha appurato che le stesse «[…] sono state causate dai lavori di rifacimento del terrazzo eseguiti da parte resistente e non effettuati a regola d'arte […]» ed ha altresì accertato che le criticità riscontrate sono emendabili, eseguendo ex novo i lavori previa rimozione dell'esistente ed adottando gli accorgimenti tecnici indicati nell'elaborato peritale.
Non è superfluo osservare che l'eventuale responsabilità per colpa nella determinazione degli eventi lesivi in capo alle maestranze impegnate nella ristrutturazione dell'immobile di non eliderebbe CP_1 comunque la responsabilità della resistente per i danni lamentati dai ricorrenti.
È stato, infatti, anche recentemente ribadito che «[…] in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) […]» (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 17/03/2021, n. 7553)
Inoltre va precisato che anche se il terrazzo di proprietà della resistente funge da lastrico solare non si può
applicare analogicamente il disposto dell'art. 1126 c.c., norma che si applica solo in ambito condominiale, ove vi siano più immobili in proprietà esclusiva ai quali il lastrico funga da copertura e bene comune, mentre nel caso di specie è solo uno l'immobile sottostante il terrazzo (cfr. in argomento, nel senso di escludere l'applicabilità dell'art. 1226 c.c. imputando la responsabilità dei danni in capo al proprietario del cortile o terrazzo il quale abbia funzione di copertura di un'unica unità immobiliare sottostante, Cass. civ., ord. n. 30935 del 29.11.2018, così massimata: “in materia di condominio, qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere ai criteri previsti dall'art. 1126 c.c.,
ma si deve, invece, applicare analogicamente l'art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità della inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, comma 2, c.c.”).
- 4 - Alla stregua dei rilievi che precedono e dell'accertata responsabilità ex art. 2051 c.c. di CP_1 quest'ultima deve essere condannata alla rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi, tramite la messa in opera degli interventi rimediali analiticamente indicati dalla c.t.u., indicati a pagina 7 dell'elaborato peritale (dal rigo 5 al rigo 12).
In relazione alla domanda di natura accessoria formulata dai ricorrenti, volta all'applicazione di una misura di coercizione indiretta ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del suddetto obbligo di facere, si osserva che non sussistono i presupposti per statuire a carico della parte convenuta le misure ex art. 614 bis cpc richieste posto che i ricorrenti non hanno avanzato in sede di accertamento tecnico alcuna richiesta di indicazione da parte del CTU della prevedibile durata dell'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni, mentre l'indicazione della prevedibile durata delle opere appare elemento indispensabile al fine di individuare l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle stesse ai fini dell'applicabilità della misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis cpc.
Va analizzata quindi la domanda volta ad ottenere la condanna di parte resistente al pagamento dei costi di ripristino dei locali ammalorati dalle infiltrazioni.
La stessa è fondata e meritevole di accoglimento nella misura stimata dalla c.t.u. in complessivi euro 24.065,70 oltre Iva se dovuta (v. pagina 9), importo che, già calcolato all'attualità, la resistente deve perciò essere condannata a pagare a ed a . PA Parte_2
Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
Ed infatti non avendo parte attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dai ricorrenti non possono essere riconosciuti.
- 5 - Dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo spettano gli interessi previsti dall'art. 1284, co 4, c.c., come richiesto dai ricorrenti, secondo quanto statuito dalla ss. massima: “il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione“ (Cass. Sez. III, Ord. n. 61 del 3/1/2023).
Va analizzata quindi la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno consistente nella perdita patrimoniale causata dalla mancata locazione dell'immobile.
Tale domanda non merita accoglimento.
Ed infatti pur essendo indubbia la presenza di infiltrazioni nell'immobile dei ricorrenti derivanti dai lavori effettuati tra luglio e agosto del 2024 da parte convenuta deve osservarsi che, da un lato, i ricorrenti già nella missiva del settembre del 2023 inviata ai precedenti proprietari -doc. n.
5- deducevano il danno da mancata locazione ( che quindi non può essere posto in relazione agli eventi oggetto di causa e cioè i lavori effettuati nel luglio/agosto del
2024) e dall'altro, proprio in considerazione della circostanza che alcune infiltrazioni erano presenti anche prima dell'acquisto dell'immobile da parte della resistente e che tutte le proposte di locazioni in atti erano subordinate alla risoluzione di tali problemi ( esistenti anche antecedentemente ai lavori effettuati dalla convenuta), non vi è alcuna prova certa che un contratto di locazione sarebbe stato concluso e, per di più, al canone indicato dai ricorrenti.
Deve, infine, essere scrutinata l'ultima domanda formulata da e , volta PA Parte_2 ad accertare e dichiarare l'insussistenza di diritti in capo ad sulle aree pertinenziali esterne CP_1 all'edificio di proprietà esclusiva dei ricorrenti e a far cessare le condotte poste in essere dalla controparte in spregio dell'altrui diritto, quali il transito e la sosta veicolare entro le suddette aree, ovvero a ridosso dell'accesso al lato nord dell e all'area in comunione con il vicino nonché ad inibire alla resistente la CP_3 Persona_2 prosecuzione di tali condotte, condannandola, ex art. 614-bis c.p.c., al pagamento di euro 50,00 per ogni eventuale futura trasgressione dell'ordine del Giudice.
A tale riguardo, deve osservarsi preliminarmente che l'azione svolta da e da PA Parte_2
è qualificabile come actio negatoria servitutis ex art. 949 c.p.c. ( così come qualificata tra l'altro dallo
[...] stesso ricorrente a pagina 14).
Parte resistente costituendosi tardivamente (e quindi oltre la prima udienza) ha eccepito la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Ebbene tale eccezione è inammissibile in quanto tardiva essendo la stessa stata dedotta oltre la prima udienza momento ultimo in cui la stessa può essere utilmente sollevata (argomento ex articolo 5 comma 1 bis d.lgs.
28/2010).
Ciò precisato e venendo al merito si osserva che l'azione negatoria di cui all'articolo 949 c.c., sia nel comma 1
(“Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio”) che nel comma 2 (“Se sussistono anche turbative o molestie” salva l'ultima parte, circa il ristoro dei danni, la cui azione resta disciplinata dall'art 2043 cc), ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese di diritto sul bene dell'attore e non può essere utilizzata allorché, anche in presenza
- 6 - di turbative o molestie, esse non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. 31382/2018;
13710/2011).
Anche quando l'actio negatoria venga esperita per la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo (cfr. Cass. 203/2017 “l'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sul bene e, quindi, non al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica, al fine di ottenere la libertà del fondo”) deve, per contro, esserci un diritto affermato dal terzo contrastante con il diritto di proprietà dell'attore in negatoria.
Ciò posto, non essendo in contestazione l'esistenza del diritto di parte ricorrente a parcheggiare sul piazzale e non avendo la parte resistente formulato alcuna domanda di accertamento di alcun ulteriore diritto reale sul bene di proprietà di parte ricorrente la fattispecie dedotta in causa potrebbe rientrare piuttosto in una azione di manutenzione del possesso con la conseguenza che sotto questo profilo la domanda non può trovare accoglimento.
In tale direzione, si è, quindi, precisato che dove la turbativa non comporti l'affermazione di un diritto sulla cosa si renderà esperibile solo l'azione ex art. 2043 c.c..
Orbene, dall'applicazione di tali principi al caso di specie deriva che l'azione proposta dai ricorrenti può (come anche dagli stessi dedotto) essere ricondotta nell'ambito applicativo degli artt. 2043 e 2058 c.c.
Svolte tali precisazioni, è pacifica la proprietà esclusiva dei ricorrenti sulle porzioni di terreno contraddistinte dal subalterno 503, posto in adiacenza del lato orientale dell'officina e prospiciente la via Trieste. Altrettanto pacifico
è che il fabbricato appartenente a e a abbia accesso e scarico, oltre che PA Parte_2 attraverso l'area esterna di cui sopra, anche «a nord attraverso l'area comune pertinenziale al mappale 9636 » in comunione al 50% con cui si accede tramite passo carraio chiuso da cancello scorrevole. Persona_2
Ciò si evince inequivocabilmente dall'atto pubblico di compravendita offerto in comunicazione dai ricorrenti quale documento n. 1 (si vedano, in particolare, le pagine 2, 3 e 4), il quale, peraltro, al pari del contratto di compravendita immobiliare tra ed (documento n. 5), non reca alcun cenno Controparte_2 CP_1 all'esistenza di diritti reali costituiti a favore del fondo acquistato dalla resistente e gravanti su quello appartenente ai ricorrenti, da presumersi, dunque, libero da gravami di qualsivoglia genere.
e a lamentano che la resistente personalmente e frequentatori della sua PA Parte_2 abitazione (in particolare, tale parcheggino abitualmente le rispettive autovetture entro l'area Persona_3 antistante l'officina (mappale 503 appartenente in via esclusiva alle parti ricorrenti), ovvero sul lato nord della medesima, a ridosso del cancello scorrevole che dà accesso alla zona nord e ad al mappale 9336, in comunione tra queste ultime e Persona_2
Orbene, le fotografie allegate al ricorso ritraggono diversi veicoli in sosta nella zona insistente sul mappale 503
e, tra queste, la Jeep targata FK658WB, di cui la visura prodotta al documento n. 23 comprova l'appartenenza ad e la Peugeot targata GE836SJ, che i ricorrenti assumono essere in uso a CP_1 Persona_3 omonimo dei figli della resistente (cfr. lo stato di famiglia prodotto quale documento n. 6) e, pertanto, verosimilmente padre dei medesimi o, comunque, persona legata loro da rapporto di parentela, in tale qualità presumibile frequentatore abituale della loro abitazione.
- 7 - Parte resistente non ha contestato d'altronde che le fotografie prodotte ritraggano veicoli di persone riconducibili alla stessa.
Inoltre, a differenza di quanto dedotto da parte resistente non appaiono essere sporadici tali episodi ed in particolare non vi sono elementi da cui desumere che gli stessi siano avvenuti solo in occasione dei lavori di ristrutturazione, essendo ritratti nelle fotografie anche veicoli che non sono adibiti ad effettuare lo scarico di materiali da costruzione.
Su tali basi, va accolta la domanda di risarcimento in forma specifica con l'invocata pronuncia di inibitoria alla reiterazione dei comportamenti di turbativa (art. 2058 c.c.), che va estesa ai soggetti riconducibili alla parte resistente o da lei incaricati con preclusione alla sosta e parcheggio veicolare sia sull'area di proprietà esclusiva dei ricorrenti identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Ferno al foglio 10 mappale 4775 sub 503 sia nell'area destinata a servitù di passaggio pedonale e carraio in prossimità del cancello scorrevole del civico 15 e del cancello di ingresso situato sul lato nord del fabbricato sub mappale 9336.
In questi termini, la pronuncia – è bene chiarire - non comporta la responsabilità della convenuta per fatto altrui ma per fatto proprio, giacché l'inibitoria è rivolta non a qualsiasi automezzo di terzi, ma agli automezzi della resistente o a lei collegati, ben potendo ella impedire alle persone a lei riconducibili di non sostare nelle suddette aree (cfr., sul punto, in termini Cass. 2002 n. 826).
Considerata la frequenza delle soste così come dedotte da parte ricorrente va accolta la richiesta avanzata dai ricorrenti di applicazione di una misura coercitiva indiretta, che si stima equo fissare nell'importo di € 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza largamente prevalente di parte convenuta tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si precisa che le spese sono liquidate in favore dei ricorrenti in base ai valori medi della fase di studio ed introduttiva e per la fase istruttoria mentre si tengono in considerazione i parametri minimi per la fase decisionale consistita nella discussione orale della causa previsti dallo scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro.
Anche le spese dell'Atp svolto in corso di causa possono essere poste definitivamente a carico della parte resistente alla luce degli esiti dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) condanna alla rimozione delle cause dei fenomeni infiltrativi, tramite la messa in opera CP_1 degli interventi rimediali analiticamente indicati dalla c.t.u., indicati a pagina 7 dell'elaborato peritale (dal rigo 5 al rigo 12) da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
b) condanna al pagamento in favore di e CP_1 PA Parte_2 dell'importo di euro 24.065,70 oltre Iva se dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale equivalente ai costi di ripristino dell'immobile;
- 8 - c) condanna a pagare ai ricorrenti l'ulteriore importo di euro 1.200,00 mensili a titolo di CP_1 risarcimento del danno patrimoniale da perdita del godimento del bene a far tempo dal mese di marzo 2024 e fino al completamento dei lavori volti ad eliminare i fenomeni infiltrativi, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo;
d) rigetta la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da mancata locazione;
e) condanna ad astenersi dall'attuare e dal fare attuare, con automezzi propri o di terzi a CP_1 lei riconducibili, il parcheggio o la sosta veicolare sull'area di proprietà esclusiva dei ricorrenti identificata al
Catasto Fabbricati del Comune di Ferno al foglio 10 mappale 4775 sub 503 e nell'area destinata a servitù di passaggio pedonale e carraio in prossimità del cancello scorrevole del civico 15 e del cancello di ingresso situato sul lato nord del fabbricato sub mappale 9336;
f) ai sensi dell'art 614-bis c.p.c., determina in euro 50,00 al giorno l'importo dovuto dalla resistente ai ricorrenti per ogni ulteriore violazione futura del divieto di sosta e parcheggio di veicoli nelle zone indicate in dispositivo;
g) condanna alla rifusione in favore di e delle CP_1 PA Parte_2 spese processuali che liquida in complessivi € 5031,00 (di cui 4227,00 euro per compensi e 804,00 per spese) oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
h) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza svolta nel procedimento di accertamento tecnico in corso di causa, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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