Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00748/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 748 del 2022, proposto da
BI SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'accertamento
del diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici e previdenziali, in ossequio alla sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA - n. 2629/2022 e del conseguente risarcimento del danno, patrimoniale e non, nonché previdenziale, conseguente al ritardato arruolamento nel Corpo della Polizia penitenziaria, nonché per l'annullamento dell'atto di inquadramento nei ruoli degli agenti della Polizia Penitenziaria, non cognito, nella parte in cui non riconosce al ricorrente anzianità giuridico/economica pari a quella dei colleghi “regolarmente” immessi in ruolo e non esclusi illegittimamente dalla selezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor BI SS espone di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia penitenziaria, indetto nel febbraio del 2019, collocandosi in posizione non utile all’assunzione; e di avere impugnato, con ricorso al T.A.R. del Lazio – Roma, la graduatoria concorsuale onde far valere l’illegittima penalizzazione subita nell’attribuzione del punteggio, segnatamente per essersi visto assegnare per i titoli solo 0,60 punti in luogo di 1,10 punti, che gli avrebbero consentito di conseguire una posizione utile.
In esecuzione del remand cautelare disposto dal T.A.R. del Lazio, con decreto del Direttore del D.A.P. in data 16 marzo 2021 il ricorrente veniva collocato alla posizione 429- bis della graduatoria, previo riconoscimento per i titoli di complessivi 0,70 punti.
Impugnato, mediante motivi aggiunti al ricorso già pendente, anche il provvedimento adottato dall’amministrazione in sede di riesame, il signor SS vedeva infine accolta la propria domanda nel merito. Con la sentenza n. 2629 del 7 marzo 2020, il T.A.R. del Lazio annullava infatti la graduatoria impugnata, ancorché modificata in corso di causa, ordinando un nuovo riesame della posizione dell’interessato con obbligo per l’amministrazione di valutare tutti i titoli da lui rivendicati.
Infine, con nota D.A.P. del 13 ottobre 2021 l’odierno ricorrente è stato avviato alla frequenza del 179° Corso di formazione, anziché del 178° cui avrebbe avuto diritto di partecipare qualora fosse stato correttamente collocato nella relativa graduatoria di concorso.
1.1. Tanto premesso in fatto, il signor SS agisce affinché sia accertato il suo diritto a ottenere la piena equiparazione giuridica ed economica ai colleghi tempestivamente immessi alla frequenza del 178° Corso, con decorrenza dell’anzianità dal 30 dicembre 2020, nonché al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente agli emolumenti non percepiti nel periodo compreso tra le rispettive date di avviamento dei corsi in questione (30 dicembre 2020 – 25 ottobre 2021), compresivi dei ratei del trattamento di fine servizio, e, ancora, alla piena ricostruzione della carriera a fini previdenziali, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, il tutto con l’aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, che resiste alle domande avversarie.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 22 gennaio 2026, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive.
2. Il ricorrente, lamentando di essere stato tardivamente immesso nei ruoli della Polizia penitenziaria, agisce perché gli sia riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera con retrodatazione della nomina ad agente e contestuale attribuzione della medesima anzianità di qualifica e di servizio dei colleghi ammessi a partecipare al 178° corso di formazione; nonché per la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni patrimoniali, parametrati a tutti gli emolumenti che gli sarebbero spettati ove l’assunzione fosse stata tempestiva, e, ancora, del “danno previdenziale” e del danno non patrimoniale, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria.
L’amministrazione resistente replica che non si verserebbe in alcuna ipotesi di possibile ricostruzione della carriera o retrodatazione della nomina, atteso che non sarebbe intervenuta una indebita sospensione o interruzione di un rapporto lavorativo già in corso, né sarebbe stata resa dall’interessato alcuna prestazione lavorativa. Quanto al risarcimento dei danni, esso non potrebbe mai farsi coincidere con l’ammontare delle retribuzioni perdute, né includerebbe il pregiudizio da mancata contribuzione previdenziale, anch’esso legato all’effettivo svolgimento del servizio, mentre mancherebbe in radice la prova del preteso danno non patrimoniale.
2.1. Il ricorso e fondato, e può essere accolto, per quanto di ragione.
In conformità ai precedenti della Sezione (da ultimo, cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 22 dicembre 2025, n. 2098), il collegio non intende discostarsi dal consolidatissimo indirizzo giurisprudenziale secondo cui, qualora sia stata accertata l’illegittimità della mancata o tardiva costituzione di un rapporto di impiego, l’amministrazione, sussistendone i presupposti, è tenuta a emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con efficacia retroattiva per i soli effetti giuridici, e non anche per quelli economici, giacché la retribuzione presuppone un rapporto sinallagmatico realmente iniziato con l’assunzione del servizio, con la conseguenza che la retroattività degli effetti economici si giustifica unicamente nel caso di arbitraria interruzione di un rapporto di impiego già in atto. Resta comunque salva la risarcibilità per equivalente dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale conseguenti alla mancata o ritardata assunzione imputabile a colpa dell’amministrazione (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2021, n. 8042; id., sez. III, 27 ottobre 2020, n. 6561; id., sez. III, 25 gennaio 2018, n. 510; id., sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5514).
Nella specie, il T.A.R. Lazio – Roma con la sentenza n. 2629/2021, passata in giudicato, ha annullato la graduatoria del concorso per il reclutamento di 754 allievi agenti di Polizia penitenziaria, indetto l’11 febbraio 2019, che vedeva il ricorrente collocato in posizione non utile. E, a seguito del riesame disposto dal giudice, il signor SS è stato avviato al 179° Corso di formazione, a partire dal 25 ottobre 2021, a differenza dei suoi colleghi di concorso, avviati sin dal 30 dicembre 2020 alla frequenza del 178° Corso.
L’acclarata illegittimità dell’originaria graduatoria concorsuale ben consente di presumere la colpa dell’amministrazione procedente, la quale non ha provato – e, per la verità, neppure allegato – di essere incorsa in errore scusabile. La motivazione della citata sentenza del T.A.R. Lazio evidenzia puntualmente, del resto, il difetto di istruttoria nel quale il Ministero resistente è incorso, a suo tempo, omettendo di valutare tutti i titoli posseduti dal ricorrente e da questi documentati nell’ambito della procedura (come si legge nella sentenza, una parte dei documenti prodotti dal ricorrente in sede concorsuale è andata smarrita, circostanza da addebitarsi alla negligente conservazione degli stessi da parte del Ministero).
L’illegittimità della graduatoria originaria è, a sua volta, causalmente collegata alla ritardata assunzione del ricorrente, che, ove avesse ricevuto sin dall’inizio il corretto punteggio a lui spettante, sarebbe stato incluso tra i vincitori di concorso e avviato alla formazione già nel dicembre del 2020, e non nell’ottobre del 2021.
Su tali basi, e alla luce dei principi enunciati inizialmente, al ricorrente spetta in primo luogo la retrodatazione della nomina a far data dal momento in cui avrebbe dovuto essere avviato al corso di formazione, con le conseguenti ricadute in punto di anzianità di servizio e corrispondente trattamento retributivo (scatti di anzianità), in modo da equiparare la sua posizione a quella dei colleghi arruolati con il 178° Corso.
Per il periodo compreso fra il dicembre 2020 e l’ottobre 2021, al ricorrente spetta altresì il risarcimento del danno patrimoniale commisurato al trattamento economico tabellare netto non goduto, con esclusione di ogni voce retributiva diversa (legata per definizione al concreto svolgimento del rapporto di impiego) e con una decurtazione del 30%, equitativamente stabilita tenendo conto del fatto che, nel periodo considerato, il ricorrente stesso ha potuto disporre liberamente di quelle energie psico-fisiche che, ove fosse stato tempestivamente assunto, avrebbe dovuto dedicare al lavoro (giurisprudenza pacifica: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2021, n. 8042; id., sez. V, 25 agosto 2021, n. 6042; id., sez. VI, 20 maggio 2021, n. 3907, id., sez. III, 27 ottobre 2020, n. 6561).
La decurtazione non può invece tenere conto dell’ aliunde perceptum , del quale manca qualsivoglia principio di prova.
Di contro, nulla può essere riconosciuto in ordine al profilo previdenziale, poiché anche ai fini pensionistici rilevano i soli periodi in cui la prestazione lavorativa sia stata concretamente prestata, e, pertanto, sia stato effettuato il versamento dei relativi contributi (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2026, n. 869; id., sez. VII, 21 novembre 2023, n. 9974; id., sez. V, 3 ottobre 2022, n. 8448, e i precedenti vi richiamati). Così come non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente per avere “ subito un’onta sia dal punto di vista dell’autostima, sia nei confronti dei parenti, familiari, amici ” (pag. 12 del ricorso), deduzione generica e, in ogni caso, totalmente indimostrata.
2.2. In forza delle considerazioni che precedono, il Ministero della Giustizia dev’essere condannato a retrodatare la nomina del signor BI SS agli effetti giuridici, come indicato, e ad assumere le conseguenti determinazioni in punto di riconoscimento dell’anzianità di servizio e trattamento retributivo.
In accoglimento della domanda, il Ministero deve essere inoltre condannato a risarcire il danno patrimoniale patito dal ricorrente, come sopra quantificato, con l’aggiunta – trattandosi di debito di valore – della rivalutazione monetaria e degli interessi “compensativi”, questi ultimi nella misura del tasso legale e da calcolarsi non sulla somma rivalutata, ma sull’importo non attualizzato, rivalutato anno per anno. Sull’importo finale così determinato, saranno computati gli interessi legali ex art. 1282 c.c..
2.3. Le spese processuali seguono la soccombenza del Ministero della Giustizia e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA La RD, Presidente
ER RA, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | IA La RD |
IL SEGRETARIO