Decreto cautelare 27 febbraio 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2026, proposto da
HU Lal, rappresentato e difeso dall'avvocato Alex Capponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato avente codice identificativo P-LT/L/Q/2024/105766, emesso dalla Prefettura di Latina in data 14 ottobre 2024, ma notificato allo scrivente difensore a seguito di accesso agli atti in data 15.12.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NC OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che la Prefettura di Latina ha depositato in atti il provvedimento di revoca del gravato provvedimento di revoca del nulla osta, emesso in data 20 febbraio 2026, dopo la notificazione del presente ricorso avvenuta in data 13 febbraio 2026;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, di porre le spese di lite, come in dispositivo liquidate, a carico della resistente amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento, in favore dell’avv. Alex Capponi dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di € 1.000 (euro mille/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO LA, Presidente
NC OM, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC OM | DO LA |
IL SEGRETARIO