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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1611/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6309/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024429837 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024429837 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024429837 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata.
La parte ricorrente ha depositato in data 9/2/2026 nota dalla quale risulta che il contribuente ha aderito alla cosiddetta “ rottamazione” per definizione agevolata ex D.L. 119/2018 con conseguente pagamento di quanto dovuto, documentalmente provato, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Alla predetta richiesta ha aderito in udienza la resistente A.E.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria , preso atto di quanto evidenziato, ritiene debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ricorrono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado,sez. XII in composizione monocratica, visto l'art. 46 D. Lgs.
546/1992, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6309/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024429837 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024429837 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190024429837 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata.
La parte ricorrente ha depositato in data 9/2/2026 nota dalla quale risulta che il contribuente ha aderito alla cosiddetta “ rottamazione” per definizione agevolata ex D.L. 119/2018 con conseguente pagamento di quanto dovuto, documentalmente provato, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Alla predetta richiesta ha aderito in udienza la resistente A.E.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria , preso atto di quanto evidenziato, ritiene debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ricorrono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado,sez. XII in composizione monocratica, visto l'art. 46 D. Lgs.
546/1992, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa le spese.