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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 527/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4868/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano - Casa Comunale 95031 Adrano CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60681 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, per Imu anno 2018, ricevuto dal Comune di Adrano “nell'aprile 2024” senza data. Ne chiede l'annullamento, in quanto il plico non riporterebbe la data di consegna in seno alla relata di notifica, nella prima pagina è indicato un numero di raccomandata, ma non il corriere, operatore di poste private. L'atto sarebbe incompleto e sarebbero spirati i termini di prescrizione di cui al c. 161 art. 1 legge fin. 2007. Si è costituito il Comune di Adrano, che documenta la notifica dell'atto impugnato in data 02.03.2024, consegnato all'Agente postale in data 18.12.2023. Invoca l'art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) convertito dalla L. 27/2020 e chiede il rigetto, vinte le spese. Con memorie illustrative il ricorrente deduce che la busta consegnata al destinatario era priva della data e di riferimenti all'atto impugnato. All'odierna udienza del 12/01/2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività, atteso che l'atto impugnato risulta ricevuto il 2 marzo 2024 (e non nell'aprile 2024) e il ricorso risulta proposto il 17/05/2024, oltre il termine decadenziale (60 giorni dalla ricezione) di cui all'art. 18 e 21 del d.lgs. n. 546/92. Trattandosi di atto impositivo e non giudiziario, non vi è alcun problema relativo alla notifica mediante poste private, comunque abilitate ex legge n. 124/2017 a partire dal 1° gennaio 2018 (Cass civ. Sez. Trib. ordinanza n. 3745 del 13 febbraio 2025). Nella raccomandata in atti, inoltre, vi è la dicitura “60681”, che consente di abbinare alla ricevuta il numero dell'avviso impugnato. Irricevibili risultano le memorie illustrative, non avendo il ricorrente proposto contestazioni in sede di motivi aggiunti (da ultimo, Cass. trib. n. 16797/2025). Assorbiti gli altri motivi. Le spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore del Comune di Adrano in euro 250,00, oltre accessori in misura di legge se dovuti. Catania, 12/01/2026 firma digitale
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4868/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Adrano - Casa Comunale 95031 Adrano CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60681 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 13/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento in epigrafe, per Imu anno 2018, ricevuto dal Comune di Adrano “nell'aprile 2024” senza data. Ne chiede l'annullamento, in quanto il plico non riporterebbe la data di consegna in seno alla relata di notifica, nella prima pagina è indicato un numero di raccomandata, ma non il corriere, operatore di poste private. L'atto sarebbe incompleto e sarebbero spirati i termini di prescrizione di cui al c. 161 art. 1 legge fin. 2007. Si è costituito il Comune di Adrano, che documenta la notifica dell'atto impugnato in data 02.03.2024, consegnato all'Agente postale in data 18.12.2023. Invoca l'art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) convertito dalla L. 27/2020 e chiede il rigetto, vinte le spese. Con memorie illustrative il ricorrente deduce che la busta consegnata al destinatario era priva della data e di riferimenti all'atto impugnato. All'odierna udienza del 12/01/2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività, atteso che l'atto impugnato risulta ricevuto il 2 marzo 2024 (e non nell'aprile 2024) e il ricorso risulta proposto il 17/05/2024, oltre il termine decadenziale (60 giorni dalla ricezione) di cui all'art. 18 e 21 del d.lgs. n. 546/92. Trattandosi di atto impositivo e non giudiziario, non vi è alcun problema relativo alla notifica mediante poste private, comunque abilitate ex legge n. 124/2017 a partire dal 1° gennaio 2018 (Cass civ. Sez. Trib. ordinanza n. 3745 del 13 febbraio 2025). Nella raccomandata in atti, inoltre, vi è la dicitura “60681”, che consente di abbinare alla ricevuta il numero dell'avviso impugnato. Irricevibili risultano le memorie illustrative, non avendo il ricorrente proposto contestazioni in sede di motivi aggiunti (da ultimo, Cass. trib. n. 16797/2025). Assorbiti gli altri motivi. Le spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore del Comune di Adrano in euro 250,00, oltre accessori in misura di legge se dovuti. Catania, 12/01/2026 firma digitale