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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio iscritto al n. 3220/2025 V.G. promosso da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Silvia Pellegrini e Irene Margherita Gonnelli ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Via Giuseppe Garibaldi n. 29, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 14.12.2008 a Siena Parte_1 Parte_2
1 (SI), atto trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune - Anno 2008 Atto 120 Parte 2 Serie C.
ORDINARE alla cancelleria la trasmissione della sentenza di scioglimento del matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
DICHIARARE compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI
1. La figlia rimarrà affidata ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà collocazione privilegiata e residenza presso la madre, nell'abitazione sita in Rapolano Terme (SI), Via Provinciale Nord n. 40.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni della figlia.
3. Il padre trascorrerà con la figlia tutti i fine settimana e comunque, potrà vedere quando lo vorrà, previo accordo con la sig.ra , e, Per_1 Parte_3 sempre, nel rispetto della volontà, di volta in volta, manifestata dalla minore.
4. Durante le ferie estive, la figlia trascorrerà con il padre 2 settimane in modo continuativo. I ricorrenti, entro il mese di maggio di ciascun anno provvederanno a concordare il periodo di ferie anzidetto. Le festività di
Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dalla minore, alternativamente, ovvero un anno con la madre e l'anno successivo con il padre e così a rotazione, salvo diverso accordo tra loro e sempre nel rispetto della volontà della figlia. Le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre…) verranno trascorse da ciascun genitore con la figlia in modo da garantire tempi paritari ed alternanza di anno in anno.
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5. Ciascun genitore si obbliga a corrispondere direttamente il mantenimento della figlia in maniera proporzionale al proprio reddito.
6. Le spese straordinarie relative alla figlia, tra le quali, quelle mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, nonché ricreative, sportive e di svago, concordate, sono a carico di ciascuno genitore nella misura del 50%.
7. I comparenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità, in quanto avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile tra un cittadino italiano ed una straniera, di nazionalità cubana, deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201 (c.d. regolamento Bruxelles II-bis), il quale, secondo quanto evidenziato dalla
Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri;
in questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano in quanto Giudice nel cui territorio si trova
“la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a)
Reg.CE 2201/2003 citato, posto che le parti in causa sono tuttora residenti in
Italia.
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a)
Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana.
3 Quanto alla competenza di questo Tribunale, la stessa è fondata ai sensi dell'art. 473 bis.11 c.p.c..
Ciò premesso, rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 14/12/2008, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno
2008, Parte II, Serie C, n. 120 e che si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Siena del 29.6.2022; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia (1.12.2009) e ritenuto che le condizioni pattuite non sono Per_1 contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti all'interesse della minore, risultando altresì, alla luce del contenuto dell'accordo, manifestamente superfluo il suo ascolto;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/12/2008 dai coniugi nata il [...] a [...] e Parte_1 Parte_2 nato il [...] a [...], atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno 2008, Parte II, Serie C, n. 120 alle condizioni in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
4 dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 28/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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