Articolo 2 della Legge 6 giugno 1973, n. 340
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 luglio 1973
Art. 2.
Per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore del predetto comitato, che verra' stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.
Il contributo sara' versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente postale intestato al predetto comitato.
I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti dal presidente o, per sua delega, da un membro del comitato.
Al termine della gestione, gli interessi maturati e la eventuale disponibilita' residuata sul cennato conto corrente, saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - entrate eventuali e diverse.
Entrata in vigore il 8 luglio 1973